Art. 35 
 
 
                 Modifiche all'articolo 96 del TUIR 
 
  1. All'articolo 96 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, il comma 11 e' sostituito dal seguente:  "11.  Ai  fini
dei commi da 8 a 10: 
    a) per progetto infrastrutturale  pubblico  a  lungo  termine  si
intende il  progetto  rientrante  tra  quelli  cui  si  applicano  le
disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50; 
    b)  nel  caso  di  costituzione  di  una  societa'  di   progetto
strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto  ad  attivita'  e
passivita' non afferenti al progetto infrastrutturale  medesimo  sono
integralmente deducibili gli interessi  passivi  e  oneri  finanziari
relativi ai prestiti  stipulati  dalla  societa'  di  progetto  anche
qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui  al  comma  8,
lettera  a)  utilizzati  per  finanziare  progetti   infrastrutturali
pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50.".