Art. 38 
 
 
            Imposta immobiliare sulle piattaforme marine 
 
  1. A decorrere dall'anno 2020 e'  istituita  l'imposta  immobiliare
sulle  piattaforme  marine  (IMPi)  in  sostituzione  di  ogni  altra
imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.  Per
piattaforma marina si intende la  piattaforma  con  struttura  emersa
destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti  del
mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del  Codice  della
Navigazione. 
  2. La base imponibile e'  determinata  in  misura  pari  al  valore
calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 13, comma  3,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  3. L'imposta e' calcolata ad aliquota pari al 10,6  per  mille.  E'
riservata  allo  Stato  la  quota  di  imposta  calcolata  applicando
l'aliquota pari al 7,6 per  mille;  la  restante  imposta,  calcolata
applicando l'aliquota del  3  per  mille,  e'  attribuita  ai  comuni
individuati ai sensi  del  comma  4.  E'  esclusa  la  manovrabilita'
dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante. 
  4.  I  comuni  cui  spetta  il   gettito   dell'imposta   derivante
dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro della difesa  e  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, da  emanarsi  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto  sono
stabiliti i criteri, le modalita' di  attribuzione  e  di  versamento
nonche' la quota del gettito spettante ai comuni individuati. Qualora
ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo  e'  comunque
adottato. 
  5. Limitatamente  all'anno  2020,  il  versamento  dell'imposta  e'
effettuato in un'unica soluzione, entro il 16  dicembre,  allo  Stato
che provvedera' all'attribuzione del gettito  di  spettanza  comunale
sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine,  le  somme  di
spettanza dei comuni per l'anno 2020  sono  riassegnate  ad  apposito
capitolo  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento  delle  Finanze,  comunica  al  Ministero   dell'interno
l'importo del gettito acquisito nell'esercizio  finanziario  2020  di
spettanza dei comuni. 
  6.  Le  attivita'  di  accertamento  e  riscossione  relative  alle
piattaforme di cui al  comma  1  sono  svolte  dai  comuni  ai  quali
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
  7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,  si
applicano le disposizioni relative  alle  detrazioni  in  materia  di
imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011,  n.  214,  e  le  altre  disposizioni  della  medesima
imposta, in quanto compatibili. 
  8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti  di  cui  al
comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205  ai
quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo.