Art. 10 
 
Registrazione e custodia delle armi e delle munizioni nel  territorio
                              nazionale 
 
  1. L'armatore o il titolare  dell'istituto  di  vigilanza  privata,
muniti delle autorizzazioni di cui  agli  articoli  7  o  8,  possono
detenere sul territorio nazionale le  armi  e  le  munizioni  di  cui
all'articolo 5 previo rilascio della  licenza  per  la  custodia,  ai
sensi degli articoli 31 e 47 T.U.L.P.S., fermi restando gli  obblighi
di registrazione di cui agli articoli 35  e  55  del  medesimo  testo
unico. L'autorizzazione oltre ad indicare  il  numero,  il  tipo,  la
marca  e  la  matricola  delle  armi,  stabilisce  il  tipo   ed   il
quantitativo massimo di munizioni  che  possono  essere  detenute  in
custodia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Il titolare
dell'autorizzazione e' responsabile della custodia delle armi e delle
munizioni. 
  2.  I  locali  per  la  custodia  delle   armi   e   del   relativo
munizionamento devono avere le seguenti caratteristiche: 
    a) essere  sistemati  in  locali  interni,  ubicati  in  modo  da
consentire il controllo degli accessi, muniti di porte blindate e  di
aperture ugualmente blindate, oppure dotati  di  inferriate  e  grate
metalliche di sicurezza e disporre di adeguati congegni di allarme  e
di videosorveglianza; 
    b) le porte devono essere munite  di  finestrelle  con  cristalli
blindati  o  grata  per  i  controlli  dall'esterno;  l'impianto   di
illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione  ed
essere  corredato  di  interruttore  esterno  e  di  dispositivi   di
illuminazione d'emergenza; 
    c)  le  attrezzature  e  le  misure  antincendio,  conformi  alle
prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate  all'interno  ed
all'esterno del locale. 
  3. Per la custodia delle munizioni si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 2 dell'allegato B, capitolo VI, al  regolamento  per
l'esecuzione del T.U.L.P.S., nei limiti di cui agli articoli  1  e  3
del medesimo capitolo VI. 
  4. Il titolare della licenza cura la corretta tenuta  del  registro
di carico e scarico delle armi e delle munizioni di cui agli articoli
35 e 55 T.U.L.P.S., sul quale sono annotati  il  prelevamento  ed  il
versamento delle armi e delle munizioni. 
  5. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, le armi  ed  il  relativo
munizionamento  possono  essere  prelevate  dai  locali  di  custodia
unicamente dalle guardie giurate  autorizzate  allo  svolgimento  dei
servizi di protezione del naviglio mercantile. 
  6. Le armi in custodia sono  consegnate  scariche.  Nel  locale  di
custodia devono essere affisse,  ben  visibili,  le  prescrizioni  di
sicurezza da osservare e devono essere presenti postazioni  mobili  o
fisse per l'esecuzione in sicurezza  delle  operazioni  di  carico  e
scarico delle armi. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 31, 35  e  47  del
          citato Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: 
                «Art. 31. - Salvo quanto e' disposto per le  armi  da
          guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre  armi,
          assemblarle,  introdurle  nello  Stato,  esportarle,  farne
          raccolta per ragioni di commercio o di industria,  o  porle
          comunque  in  vendita,  senza  licenza  del  questore.   Ai
          titolari della licenza  di  cui  al  periodo  precedente  e
          nell'ambito delle  attivita'  autorizzate  con  la  licenza
          medesima, le  autorizzazioni  e  gli  adempimenti  previsti
          dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori
          di cui all'articolo 38, primo comma,  secondo  periodo.  Ai
          titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui  al
          presente comma  e'  consentita,  all'interno  dei  siti  di
          fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle
          parti d'arma dai medesimi fabbricate e non  ancora  immesse
          sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni
          identificativi o distintivi di cui all'articolo  11,  comma
          1,  della  legge  18  aprile  1975,  n.   110.   L'avvenuta
          rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel  registro  di
          cui  all'articolo  35,  e'  immediatamente   annotata   nel
          medesimo registro. 
                La licenza e'  necessaria  anche  per  le  collezioni
          delle armi artistiche, rare od antiche. 
                Salvo quanto previsto per la collezione di  armi,  la
          validita' della licenza e' di 3 anni.» 
                «Art. 35. - 1. L'armaiolo di cui all'articolo 1- bis,
          comma 1, lettera g), del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 527, e'  obbligato  a  tenere  un  registro  delle
          operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le
          generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono
          compiute. Il registro e'  tenuto  in  formato  elettronico,
          secondo le modalita' definite nel regolamento. 
                2. Il registro di cui al comma 1 deve essere  esibito
          a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza
          e deve essere conservato per un periodo di 50 anni. 
                3. Alla cessazione dell'attivita', i  registri  delle
          operazioni  giornaliere,  sia  in  formato   cartaceo   che
          elettronico,  devono  essere  consegnati  all'Autorita'  di
          pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che  ne
          cura  la  conservazione  per  il  periodo  necessario.   Le
          informazioni registrate  nel  sistema  informatico  di  cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010,
          n. 8,  sono  conservate  per  i  50  anni  successivi  alla
          cessazione dell'attivita'. 
                4.  Gli   armaioli   devono,   altresi',   comunicare
          mensilmente   all'ufficio   di   polizia   competente   per
          territorio le generalita' dei privati che hanno  acquistato
          o venduto loro le armi, nonche' la specie  e  la  quantita'
          delle armi vendute o acquistate e gli  estremi  dei  titoli
          abilitativi  all'acquisto  esibiti  dagli  interessati.  Le
          comunicazioni  possono  essere  trasmesse  anche  per   via
          telematica. 
                5. E' vietato  vendere  o  in  qualsiasi  altro  modo
          cedere armi a privati che non siano muniti di  permesso  di
          porto d'armi ovvero di nulla osta  all'acquisto  rilasciato
          dal questore. 
                6. Il nulla osta non puo' essere rilasciato ai minori
          di 18 anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni
          tributo. La domanda e' redatta in carta libera. 
                7. Il questore subordina il rilascio del  nulla  osta
          alla presentazione di certificato  rilasciato  dal  settore
          medico legale delle  Aziende  sanitarie  locali,  o  da  un
          medico  militare,  della  Polizia  di  Stato  o  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, dal quale  risulti  che  il
          richiedente non e' affetto da malattie  mentali  oppure  da
          vizi  che  ne  diminuiscono,  anche   temporaneamente,   la
          capacita' di intendere e  di  volere,  ovvero  non  risulti
          assumere, anche occasionalmente,  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  ovvero  abusare  di   alcool,   nonche'   dalla
          presentazione  di  ogni  altra   certificazione   sanitaria
          prevista dalle disposizioni vigenti. 
                8. Il contravventore e' punito con l'arresto  da  sei
          mesi a due anni e con l'ammenda  da  4.000  euro  a  20.000
          euro. 
                9. L'acquirente o cessionario di armi  in  violazione
          delle norme del presente articolo e' punito  con  l'arresto
          fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro. 
                10. Il provvedimento  con  cui  viene  rilasciato  il
          nulla osta all'acquisto  delle  armi,  nonche'  quello  che
          consente  l'acquisizione,   a   qualsiasi   titolo,   della
          disponibilita' di un'arma devono essere comunicati, a  cura
          dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche  diversi
          dai  familiari,  compreso  il   convivente   more   uxorio,
          individuati  dal  regolamento  e  indicati   dallo   stesso
          interessato all'atto  dell'istanza,  secondo  le  modalita'
          definite nel medesimo regolamento. In  caso  di  violazione
          degli obblighi previsti in attuazione del  presente  comma,
          si applica la  sanzione  amministrativa  da  2.000  euro  a
          10.000 euro. Puo'  essere  disposta,  altresi',  la  revoca
          della licenza o del nulla osta alla detenzione.» 
                «Art. 47.  Senza  licenza  del  Prefetto  e'  vietato
          fabbricare,  tenere  in  deposito,  vendere  o  trasportare
          polveri piriche o  qualsiasi  altro  esplosivo  diverso  da
          quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi
          artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e  sostanze
          atte  alla  composizione  o   fabbricazione   di   prodotti
          esplodenti. 
                E' vietato  altresi',  senza  licenza  del  Prefetto,
          tenere in deposito, vendere  o  trasportare  polveri  senza
          fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.». 
              - Per il testo dell'art. 55 del Regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 7. 
              - Per l'Allegato B al Regio decreto 6 maggio  1940,  n.
          635 (Approvazione  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
          testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di  pubblica
          sicurezza), si veda nelle note alle premesse.