Art. 10 Registrazione e custodia delle armi e delle munizioni nel territorio nazionale 1. L'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata, muniti delle autorizzazioni di cui agli articoli 7 o 8, possono detenere sul territorio nazionale le armi e le munizioni di cui all'articolo 5 previo rilascio della licenza per la custodia, ai sensi degli articoli 31 e 47 T.U.L.P.S., fermi restando gli obblighi di registrazione di cui agli articoli 35 e 55 del medesimo testo unico. L'autorizzazione oltre ad indicare il numero, il tipo, la marca e la matricola delle armi, stabilisce il tipo ed il quantitativo massimo di munizioni che possono essere detenute in custodia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Il titolare dell'autorizzazione e' responsabile della custodia delle armi e delle munizioni. 2. I locali per la custodia delle armi e del relativo munizionamento devono avere le seguenti caratteristiche: a) essere sistemati in locali interni, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, muniti di porte blindate e di aperture ugualmente blindate, oppure dotati di inferriate e grate metalliche di sicurezza e disporre di adeguati congegni di allarme e di videosorveglianza; b) le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e di dispositivi di illuminazione d'emergenza; c) le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale. 3. Per la custodia delle munizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'allegato B, capitolo VI, al regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., nei limiti di cui agli articoli 1 e 3 del medesimo capitolo VI. 4. Il titolare della licenza cura la corretta tenuta del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni di cui agli articoli 35 e 55 T.U.L.P.S., sul quale sono annotati il prelevamento ed il versamento delle armi e delle munizioni. 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, le armi ed il relativo munizionamento possono essere prelevate dai locali di custodia unicamente dalle guardie giurate autorizzate allo svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile. 6. Le armi in custodia sono consegnate scariche. Nel locale di custodia devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza da osservare e devono essere presenti postazioni mobili o fisse per l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle armi.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 31, 35 e 47 del citato Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Art. 31. - Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo. Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma e' consentita, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d'arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L'avvenuta rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel registro di cui all'articolo 35, e' immediatamente annotata nel medesimo registro. La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche. Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validita' della licenza e' di 3 anni.» «Art. 35. - 1. L'armaiolo di cui all'articolo 1- bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento. 2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni. 3. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attivita'. 4. Gli armaioli devono, altresi', comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonche' la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica. 5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. 6. Il nulla osta non puo' essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. 7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonche' dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti. 8. Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro. 9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro. 10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonche' quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilita' di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.» «Art. 47. Senza licenza del Prefetto e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. E' vietato altresi', senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.». - Per il testo dell'art. 55 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 7. - Per l'Allegato B al Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), si veda nelle note alle premesse.