Art. 11 Trasporto e registrazione delle armi imbarcate nel territorio nazionale 1. Le armi ed il relativo munizionamento, custodite nei locali di cui all'articolo 10, sono trasportate e scortate da guardie giurate dipendenti dall'armatore o dall'istituto di vigilanza privata fino al luogo d'imbarco, nonche' dal luogo di sbarco ai locali di custodia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 193, comma 2, del codice della navigazione. Del trasporto e' dato avviso al Questore ai sensi dell'articolo 34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'articolo 31 del medesimo testo unico, ovvero al Prefetto, per le armi di cui all'articolo 28 T.U.L.P.S., che hanno facolta' di stabilire speciali misure e prescrizioni per il trasporto. 2. Per l'imbarco delle armi e del relativo munizionamento, si applicano gli obblighi di iscrizione e di annotazione nei documenti di bordo di cui al titolo V, Capo III, parte I, libro I del codice della navigazione ed in particolare gli articoli 170, numero 6, e 174, che tengono luogo della registrazione prevista dagli articoli 35 e 55 T.U.L.P.S. Il numero delle armi imbarcate deve essere pari, nel massimo, al numero delle guardie giurate in servizio, piu' una di riserva per ogni guardia. Il relativo munizionamento non deve eccedere la quantita' di mille cartucce per operatore.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 170, 174 e 193 del citato Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327: «Art. 170 (Contenuto del ruolo di equipaggio). - Il ruolo di equipaggio deve contenere: 1. il nome della nave; 2. il nome dell'armatore; 3. l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi dell'articolo 267; 4. l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento; 5. l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonche' del titolo professionale della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso; 6. la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.» «Art. 174 (Contenuto del giornale nautico). - Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave. Sul giornale generale e di contabilita' sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonche' gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento. Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione. Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con la indicazione della natura, qualita' e quantita' delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna. Sul giornale di pesca sono annotati la profondita' delle acque dove si effettua la pesca, la quantita' complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.» «Art.193 (Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici). - Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonche' di merci pericolose in genere e' disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non puo' essere effettuato senza l'autorizzazione data dal comandante del porto o dall'autorita' consolare secondo le norme del regolamento. L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave e' sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorita' consolare». - Si riporta il testo degli articoli 28 e 34 del citato Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Art. 28. - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche' per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validita' della licenza e' di 2 anni. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato e' necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.» «Art. 34. - Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non puo' trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorita' di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato. Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo dell'avviso e' assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorita' di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d'arma.». - Per il testo dell'art.55 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'art.35 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 10.