Art. 11 
 
Trasporto  e  registrazione  delle  armi  imbarcate  nel   territorio
                              nazionale 
 
  1. Le armi ed il relativo munizionamento, custodite nei  locali  di
cui all'articolo 10, sono trasportate e scortate da  guardie  giurate
dipendenti dall'armatore o dall'istituto di vigilanza privata fino al
luogo d'imbarco, nonche' dal luogo di sbarco ai locali  di  custodia,
fermi restando gli obblighi di cui all'articolo  193,  comma  2,  del
codice della navigazione. Del trasporto e' dato avviso al Questore ai
sensi dell'articolo 34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'articolo 31
del medesimo testo unico, ovvero al Prefetto,  per  le  armi  di  cui
all'articolo 28 T.U.L.P.S., che hanno facolta' di stabilire  speciali
misure e prescrizioni per il trasporto. 
  2. Per l'imbarco delle  armi  e  del  relativo  munizionamento,  si
applicano gli obblighi di iscrizione e di annotazione  nei  documenti
di bordo di cui al titolo V, Capo III, parte I, libro  I  del  codice
della navigazione ed in particolare gli articoli  170,  numero  6,  e
174, che tengono luogo della registrazione prevista dagli articoli 35
e 55 T.U.L.P.S. Il numero delle armi imbarcate deve essere pari,  nel
massimo, al numero delle guardie giurate in  servizio,  piu'  una  di
riserva  per  ogni  guardia.  Il  relativo  munizionamento  non  deve
eccedere la quantita' di mille cartucce per operatore. 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 170, 174 e 193 del
          citato Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327: 
                «Art. 170 (Contenuto del ruolo di equipaggio).  -  Il
          ruolo di equipaggio deve contenere: 
                  1. il nome della nave; 
                  2. il nome dell'armatore; 
                  3. l'indicazione del  rappresentante  dell'armatore
          nominato a sensi dell'articolo 267; 
                  4. l'indicazione  della  data  di  armamento  e  di
          quella di disarmamento; 
                  5.  l'elenco  delle  persone  dell'equipaggio   con
          l'indicazione del contratto  individuale  di  arruolamento,
          nonche' del titolo  professionale  della  qualifica,  delle
          mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione  fissata
          nel contratto stesso; 
                  6. la descrizione delle armi e delle  munizioni  in
          dotazione della nave.» 
                «Art.  174  (Contenuto  del  giornale   nautico).   -
          Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e  gli
          altri oggetti di corredo e di armamento della nave. 
                Sul giornale generale e di contabilita' sono annotate
          le entrate e le spese riguardanti la nave  e  l'equipaggio,
          gli adempimenti prescritti dalle leggi  e  dai  regolamenti
          per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i
          reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i
          testamenti ricevuti nonche' gli  atti  e  processi  verbali
          compilati dal comandante nell'esercizio delle  funzioni  di
          ufficiale di stato civile, le deliberazioni  prese  per  la
          salvezza  della  nave  ed   in   genere   gli   avvenimenti
          straordinari verificatisi  durante  il  viaggio,  le  altre
          indicazioni previste dal regolamento. 
                Sul giornale di navigazione sono  annotati  la  rotta
          seguita   e   il   cammino   percorso,   le    osservazioni
          meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in
          genere tutti i fatti inerenti alla navigazione. 
                Sul giornale di carico sono annotati gli  imbarchi  e
          gli sbarchi delle merci, con la indicazione  della  natura,
          qualita' e quantita' delle merci stesse, del numero e delle
          marche  dei  colli,  della  rispettiva  collocazione  nelle
          stive, della data e del luogo di  carico  e  del  luogo  di
          destinazione, del nome  del  caricatore  e  di  quello  del
          destinatario, della data e del luogo di riconsegna. 
                Sul giornale di pesca sono  annotati  la  profondita'
          delle  acque  dove  si  effettua  la  pesca,  la  quantita'
          complessiva del pesce pescato, le specie  di  questo  e  la
          prevalenza  tra  le  medesime,  e  in  genere  ogni   altra
          indicazione relativa alla pesca.» 
                «Art.193 (Carico di armi e munizioni da guerra  o  di
          gas tossici). - Il carico di armi e munizioni da  guerra  o
          di gas tossici nonche' di merci  pericolose  in  genere  e'
          disciplinato da leggi e regolamenti speciali,  e  non  puo'
          essere   effettuato   senza   l'autorizzazione   data   dal
          comandante del porto o dall'autorita' consolare secondo  le
          norme del regolamento. 
                L'imbarco di armi e munizioni per uso della  nave  e'
          sottoposto all'autorizzazione del comandante  del  porto  o
          dell'autorita' consolare». 
              - Si riporta il testo degli articoli 28 e 34 del citato
          Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: 
                «Art. 28. - Oltre i casi preveduti dal codice penale,
          sono  proibite   la   fabbricazione,   l'assemblaggio,   la
          raccolta, la detenzione e la  vendita,  senza  licenza  del
          Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse
          analoghe, nazionali o straniere, o di  parti  di  esse,  di
          munizioni,  di  uniformi  militari  o  di   altri   oggetti
          destinati  all'armamento  e  all'equipaggiamento  di  forze
          armate  nazionali  o   straniere.   Con   la   licenza   di
          fabbricazione  sono  consentite  le  attivita'  commerciali
          connesse e la riparazione delle armi prodotte. 
                La licenza e' altresi' necessaria per  l'importazione
          e l'esportazione delle armi da  fuoco  diverse  dalle  armi
          comuni da sparo non comprese nei  materiali  di  armamento,
          nonche'   per   la    fabbricazione,    l'importazione    e
          l'esportazione, la raccolta, la  detenzione  e  la  vendita
          degli  strumenti  di  autodifesa  specificamente  destinati
          all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
          fabbricazione   e   la   detenzione   delle   tessere    di
          riconoscimento    e    degli    altri    contrassegni    di
          identificazione degli ufficiali e degli agenti di  pubblica
          sicurezza  e  di  polizia  giudiziaria,  fatte   salve   le
          produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca  dello  Stato.
          La validita' della licenza e' di 2 anni. 
                Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello
          Stato e' necessario darne avviso al Prefetto. 
                Il contravventore e' punito,  qualora  il  fatto  non
          costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
          tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.» 
                «Art. 34. - Il commerciante, il fabbricante di armi e
          chi esercita l'industria della riparazione delle  armi  non
          puo' trasportarle fuori del proprio  negozio  od  opificio,
          senza   preventivo   avviso   all'autorita'   di   pubblica
          sicurezza. 
                L'obbligo dell'avviso spetta anche  al  privato  che,
          per qualunque motivo, deve  trasportare  armi  nell'interno
          dello Stato. 
                Per il trasporto di armi e parti d'arma tra  soggetti
          muniti della licenza  di  cui  all'articolo  31,  l'obbligo
          dell'avviso e' assolto mediante  comunicazione,  almeno  48
          ore prima del trasporto medesimo, all'autorita' di pubblica
          sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione
          al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.  La
          comunicazione  deve  accompagnare  le  armi  e   le   parti
          d'arma.». 
              - Per il testo dell'art.55 del Regio decreto 18  giugno
          1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 7. 
              - Per il testo dell'art.35 del Regio decreto 18  giugno
          1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 10.