Art. 12 Imbarco e sbarco delle armi in porti internazionali 1. Con le autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8 possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi e delle munizioni a bordo delle navi nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria. 2. Per le armi imbarcate ai sensi del comma 1, si applicano gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 11, comma 2. 3. Il Comandante ovvero l'armatore, secondo le disposizioni normative degli Stati dei porti di imbarco e sbarco delle guardie giurate e la disciplina delle acque interne di transito o di sosta della nave, devono: a) munirsi dei permessi e delle autorizzazioni necessarie; b) assolvere ad ogni altro adempimento previsto dalla legislazione degli Stati dei porti d'imbarco e sbarco, inclusi quelli relativi all'imbarco ed allo sbarco delle armi e delle munizioni a bordo della nave; c) inviare, con congruo anticipo, alle autorita' competenti degli Stati nelle cui acque interne la nave programma il transito, una comunicazione relativa al quantitativo e alla tipologia delle armi imbarcate ai sensi del presente decreto, con la precisa indicazione della rotta programmata nelle acque interne dello Stato. 4. Il Comandante ovvero l'armatore sono altresi' tenuti a comunicare al CINCNAV, all'UAMA, nonche' all'Autorita' diplomatico-consolare territorialmente competente, con congruo anticipo, i movimenti della nave previsti nelle aree a rischio pirateria, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, il numero di armi, con le relative descrizioni, e delle guardie giurate imbarcate, la loro nazionalita' e ogni altro elemento utile al fine di consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area. 5. Copia delle autorizzazioni, dei permessi ottenuti e delle comunicazioni inviate sono custodite con le modalita' previste per la tenuta e la conservazione dei libri di bordo.