Art. 13 Custodia ed impiego delle armi a bordo del naviglio mercantile 1. Le armi e le munizioni autorizzate sono custodite a bordo della nave, nei locali di cui all'articolo 4 del decreto dirigenziale 23 marzo 2015, n. 307, del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in appositi contenitori metallici corazzati, collocati in spazi protetti, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, le cui chiavi sono nella disponibilita' esclusiva del Comandante della nave. Le armi sono custodite scariche. 2. L'uso delle armi a bordo delle navi da parte delle guardie giurate e' consentito nei casi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia ed e' in ogni caso disposto dal Comandante della nave, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del codice della navigazione, che impartisce le necessarie ed opportune disposizioni al responsabile delle guardie giurate a bordo.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 4 decreto dirigenziale n. 307 del 23 marzo 2015, del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. «Art. 4 (Locale deposito munizioni). - 1. Le unita' che richiedono l'imbarco del Nucleo Militare di Protezione o delle Guardie giurate devono possedere idoneo locale per il deposito e trasporto di munizioni classificate almeno per la classe 1.4S "Esplosivi" di cui al Codice IMDG. Il locale per il deposito e trasporto di munizioni e' idoneo e conforme ai regolamenti dell'Organismo autorizzato della nave. Le unita' di cui all'articolo 1, certificate successivamente alla data del 26 luglio 2011, sono conformi a quanto previsto dai regolamenti dell'Ente tecnico. L'idoneita' e conformita' del locale e' dimostrata attraverso specifica attestazione da rilasciarsi a cura degli Organismi/Enti preposti. 2. Per quanto attiene all'impiego delle guardie giurate, si rinvia altresi' a quanto previsto nel decreto interministeriale n.266 del 28 dicembre 2012, in merito alle condizioni di trasporto e deposito delle armi e munizioni.». - Si riporta il testo degli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327: «Art. 8 (Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante). - I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.». «Art. 186 (Autorita' del comandante). - Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorita' del comandante della nave.» «Art.187 (Disciplina di bordo). - I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo. Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attivita', i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorita' consolare; il comandante della nave non puo' impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorita', salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo. Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.». «Art. 295 (Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali). - Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione. Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.» «Art. 297 (Doveri del comandante prima della partenza). - Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresi' accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.» «Art. 302 (Provvedimenti per la salvezza della spedizione). - Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli puo' procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l'assistenza di altre navi. Se a tal fine e' necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307. Se e' necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto e' possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui piu' utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.».