Art. 7 Autorizzazioni rilasciabili all'armatore 1. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, l'armatore, per le armi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), puo' richiedere il rilascio della licenza per l'acquisto, il trasporto, la detenzione e la cessione in comodato alle guardie giurate dipendenti delle armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 31 T.U.L.P.S., e delle armi in dotazione delle navi, a funzionamento automatico, ai sensi dell'articolo 28 T.U.L.P.S., rispettivamente al Questore o al Prefetto della provincia in cui ha sede la societa' di armamento. 2. L'armatore puo' altresi' acquistare il munizionamento relativo alle armi che e' autorizzato a detenere, ai sensi del comma 1, previo nulla osta rilasciato dal Questore, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, T.U.L.P.S.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 5, comma 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 55 del citato Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, «Art. 55. - Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attivita'. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curera' la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 10 anni successivi alla cessazione dell'attivita'. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonche' materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori: ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere. Il contravventore e' punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire 300.000). Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E. L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154 (lire 300.000).».