Art. 7 
 
              Autorizzazioni rilasciabili all'armatore 
 
  1. Per le  finalita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  5-bis,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, l'armatore, per  le  armi  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera  a),  puo'  richiedere  il  rilascio
della licenza per  l'acquisto,  il  trasporto,  la  detenzione  e  la
cessione in comodato  alle  guardie  giurate  dipendenti  delle  armi
comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 31 T.U.L.P.S., e  delle  armi
in  dotazione  delle  navi,  a  funzionamento  automatico,  ai  sensi
dell'articolo  28  T.U.L.P.S.,  rispettivamente  al  Questore  o   al
Prefetto della provincia in cui ha sede la societa' di armamento. 
  2. L'armatore puo' altresi' acquistare il  munizionamento  relativo
alle armi che e' autorizzato a detenere, ai sensi del comma 1, previo
nulla osta rilasciato dal Questore, ai sensi dell'articolo 55, quarto
comma, T.U.L.P.S. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Per  il  testo  dell'articolo  5,  comma  5-bis,  del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 55 del citato Regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, 
                «Art. 55.  -  Gli  esercenti  fabbriche,  depositi  o
          rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono  obbligati
          a tenere un registro delle operazioni giornaliere,  in  cui
          saranno indicate le generalita' delle persone con le  quali
          le operazioni stesse sono compiute. Il registro  e'  tenuto
          in formato elettronico, secondo le modalita'  definite  nel
          regolamento. I rivenditori  di  materie  esplodenti  devono
          altresi'  comunicare  mensilmente  all'ufficio  di  polizia
          competente per territorio le generalita'  delle  persone  e
          delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la
          specie, i contrassegni e la  quantita'  delle  munizioni  e
          degli  esplosivi  venduti  e   gli   estremi   dei   titoli
          abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. 
                Tale registro deve essere esibito  a  ogni  richiesta
          degli ufficiali od agenti  di  pubblica  sicurezza  e  deve
          essere conservato per un periodo di  cinquanta  anni  anche
          dopo la cessazione dell'attivita'. 
                Alla  cessazione  dell'attivita',  i  registri  delle
          operazioni  giornaliere,  sia  in  formato   cartaceo   che
          elettronico,  devono  essere  consegnati  all'Autorita'  di
          pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che  ne
          curera' la conservazione  per  il  periodo  necessario.  Le
          informazioni registrate  nel  sistema  informatico  di  cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.
          8, devono essere conservate per i 10 anni  successivi  alla
          cessazione dell'attivita'. 
                E' vietato vendere o in qualsiasi altro  modo  cedere
          materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª  e  Vª  categoria,
          gruppo A e gruppo B, a privati  che  non  siano  muniti  di
          permesso di porto d'armi ovvero di  nulla  osta  rilasciato
          dal Questore, nonche' materie esplodenti di  Vª  categoria,
          gruppo C, a privati che non siano  maggiorenni  e  che  non
          esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
          Il nulla osta non puo' essere rilasciato a  minori:  ha  la
          validita' di un mese ed  e'  esente  da  ogni  tributo.  La
          domanda e' redatta in carta libera. 
                Il Questore puo' subordinare il  rilascio  del  nulla
          osta di cui al  comma  precedente,  alla  presentazione  di
          certificato  del  medico  provinciale,   o   dell'ufficiale
          sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
          richiedente non e' affetto da malattie  mentali  oppure  da
          vizi  che  ne  diminuiscono,  anche   temporaneamente,   la
          capacita' di intendere e di volere. 
                Il contravventore e' punito  con  l'arresto  da  nove
          mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore  a  euro  154
          (lire 300.000). 
                Gli  obblighi  di  registrazione   delle   operazioni
          giornaliere  e  di  comunicazione  mensile  all'ufficio  di
          polizia competente per territorio  non  si  applicano  alle
          materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E. 
                L'acquirente o cessionario di materie  esplodenti  in
          violazione delle norme del presente articolo e' punito  con
          l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a  euro
          154 (lire 300.000).».