Art. 8 
 
Autorizzazioni rilasciabili al titolare  dell'istituto  di  vigilanza
                               privata 
 
  1. Per le  finalita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  5-bis,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011,  n.  130,  il  titolare  dell'istituto  di
vigilanza privata per le armi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), puo' richiedere il rilascio  della  licenza  per  l'acquisto,  il
trasporto, la detenzione e  la  cessione  in  comodato  alle  guardie
giurate dipendenti delle armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo
31 T.U.L.P.S., al Questore della provincia in cui ha sede  l'istituto
di vigilanza privata. 
  2. Il titolare dell'istituto di  vigilanza  privata  puo'  altresi'
acquistare il munizionamento relativo alle armi che e' autorizzato  a
detenere, ai sensi del comma 1,  previo  nulla  osta  rilasciato  dal
Questore, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, T.U.L.P.S. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  5,   comma   5,   del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 55 del citato Regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 7.