Art. 9 Procedimento di rilascio delle autorizzazioni 1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8, l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata presentano la relativa istanza all'Autorita' di pubblica sicurezza competente ai sensi dei predetti articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, utilizzando il modello di cui all'allegato A, che e' parte integrante del presente regolamento. 2. Ottenute le autorizzazioni di cui agli articoli 7 o 8, l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata comunicano, utilizzando il modello di cui all'allegato B, che e' parte integrante del presente regolamento, per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata inviata almeno quarantotto ore prima dell'imbarco, all'autorita' competente ed al Questore: a) l'inizio del servizio; b) l'itinerario della nave in cui sono imbarcate le guardie giurate, con l'indicazione dei porti di imbarco e sbarco; c) la dichiarazione di conformita' della nave, resa conformemente al modello di dichiarazione di cui al predetto allegato B.