Art. 9 
 
            Procedimento di rilascio delle autorizzazioni 
 
  1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7
e 8, l'armatore o il  titolare  dell'istituto  di  vigilanza  privata
presentano la relativa istanza all'Autorita'  di  pubblica  sicurezza
competente ai sensi dei predetti articoli 7, comma 1, e 8,  comma  1,
utilizzando il modello di cui all'allegato A, che e' parte integrante
del presente regolamento. 
  2.  Ottenute  le  autorizzazioni  di  cui  agli  articoli  7  o  8,
l'armatore  o  il  titolare  dell'istituto   di   vigilanza   privata
comunicano, utilizzando il modello di  cui  all'allegato  B,  che  e'
parte integrante del presente regolamento, per via telematica a mezzo
di posta elettronica certificata inviata almeno quarantotto ore prima
dell'imbarco, all'autorita' competente ed al Questore: 
    a) l'inizio del servizio; 
    b) l'itinerario della nave  in  cui  sono  imbarcate  le  guardie
giurate, con l'indicazione dei porti di imbarco e sbarco; 
    c) la dichiarazione di conformita' della nave, resa conformemente
al modello di dichiarazione di cui al predetto allegato B.