Art. 13 
 
                        Modalita' di gestione 
 
  1. Gli uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  l'Oiv
costituiscono ai fini di cui all'articolo 21 della legge 31  dicembre
2009, n. 196, un unico centro di responsabilita' amministrativa. 
  2. La gestione degli stanziamenti di  bilancio  per  i  trattamenti
economici  individuali  e  le  indennita'  spettanti   al   personale
assegnato agli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di
viaggio e di rappresentanza del  Ministro  e  dei  sottosegretari  di
Stato, per l'acquisto di beni  e  servizi  e  per  ogni  altra  spesa
occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche'  la  gestione
delle  risorse  umane  e  strumentali,  e'   attribuita,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera  b)  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, alla responsabilita' del Capo di  Gabinetto,  che
puo' delegare i relativi adempimenti ai vice Capo di Gabinetto  o  ai
dirigenti  in   servizio   presso   l'Ufficio   di   Gabinetto.   Con
provvedimento  del  Ministro,  i  relativi  adempimenti,   ai   sensi
dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,
possono essere delegati agli uffici del Ministero per la liquidazione
e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della  citata  legge
          31 dicembre 2009, n. 196: 
                «Art. 21. - 1. Il disegno di legge  del  bilancio  di
          previsione si  riferisce  ad  un  periodo  triennale  e  si
          compone di due sezioni. 
                1-bis. La prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio  dispone  annualmente  il  quadro  di  riferimento
          finanziario  e  provvede  alla  regolazione  annuale  delle
          grandezze previste dalla legislazione vigente  al  fine  di
          adeguarne  gli  effetti  finanziari  agli  obiettivi.  Essa
          contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento,  le
          misure quantitative necessarie a realizzare  gli  obiettivi
          programmatici indicati all'art.  10,  comma  2,  e  i  loro
          eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 10-bis. 
                1-ter. La prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio contiene esclusivamente: 
                  a)  la  determinazione  del  livello  massimo   del
          ricorso  al  mercato  finanziario  e  del  saldo  netto  da
          finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun
          anno del triennio  di  riferimento,  in  coerenza  con  gli
          obiettivi programmatici del  saldo  del  conto  consolidato
          delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.  10,  comma
          2; 
                  b) norme in materia  di  entrata  e  di  spesa  che
          determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
          di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
          seconda sezione o sugli altri saldi  di  finanza  pubblica,
          attraverso la modifica, la  soppressione  o  l'integrazione
          dei parametri che regolano  l'evoluzione  delle  entrate  e
          della  spesa  previsti  dalla  normativa  vigente  o  delle
          sottostanti autorizzazioni  legislative  ovvero  attraverso
          nuovi interventi; 
                  c) norme volte  a  rafforzare  il  contrasto  e  la
          prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva  ovvero  a
          stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali  e
          contributivi; 
                  d)  gli  importi  dei   fondi   speciali   previsti
          dall'art. 18 e le corrispondenti tabelle; 
                  e)  l'importo  complessivo  massimo  destinato,  in
          ciascun anno del triennio di riferimento,  al  rinnovo  dei
          contratti del pubblico  impiego,  ai  sensi  dell'art.  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          alle modifiche del trattamento economico  e  normativo  del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
                  f) eventuali norme recanti misure correttive  degli
          effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 17, commi 12
          e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi
          di  finanza  pubblica,  misure  correttive  degli   effetti
          finanziari derivanti dalle sentenze definitive  di  cui  al
          medesimo comma 13 dell'art. 17; 
                  g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
          concorso degli enti territoriali agli obiettivi di  finanza
          pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
                1-quater. Le nuove o maggiori  spese  disposte  dalla
          prima sezione del disegno di legge di bilancio non  possono
          concorrere a determinare tassi di evoluzione  delle  spese,
          sia correnti sia in conto capitale, incompatibili  con  gli
          obiettivi determinati  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  2,
          lettera e), nel  DEF,  come  risultante  dalle  conseguenti
          deliberazioni parlamentari. 
                1-quinquies. Ai sensi dell'art. 15,  comma  2,  della
          legge 24 dicembre  2012,  n.  243,  la  prima  sezione  del
          disegno  di  legge  di  bilancio  non  deve  in  ogni  caso
          contenere norme di delega,  di  carattere  ordinamentale  o
          organizzatorio, ne'  interventi  di  natura  localistica  o
          microsettoriale ovvero norme che dispongono  la  variazione
          diretta delle previsioni di entrata o  di  spesa  contenute
          nella seconda sezione del predetto disegno di legge. 
                1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge  di
          bilancio e' formata sulla base della legislazione  vigente,
          tenuto conto dei  parametri  indicati  nel  DEF,  ai  sensi
          dell'art. 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle
          previsioni  per  le  spese   per   oneri   inderogabili   e
          fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a)  e  c)
          del comma 5 del presente articolo,  e  delle  rimodulazioni
          proposte ai sensi dell'art. 23, ed evidenzia, per  ciascuna
          unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del  presente
          articolo,   gli   effetti   finanziari   derivanti    dalle
          disposizioni contenute nella prima sezione. 
                2.  La  seconda  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio espone per l'entrata e, distintamente per  ciascun
          Ministero, per la spesa  le  unita'  di  voto  parlamentare
          determinate con riferimento rispettivamente alla  tipologia
          di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per  la  spesa,
          le  unita'  di  voto  sono  costituite  dai  programmi.   I
          programmi rappresentano aggregati di  spesa  con  finalita'
          omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
          termini di prodotti e di  servizi  finali,  allo  scopo  di
          conseguire  gli  obiettivi  stabiliti   nell'ambito   delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n. 300.  I  programmi  sono  univocamente  raccordati  alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  delle  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, di diversa finalizzazione  ricompresi  nel
          programma. 
                2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio
          e l'affidamento di ciascun programma di spesa  a  un  unico
          centro  di  responsabilita'  amministrativa   costituiscono
          criteri di riferimento per i processi  di  riorganizzazione
          delle amministrazioni. 
                2-ter. Con il disegno  di  legge  di  bilancio  viene
          annualmente  effettuata  la  revisione  degli  stanziamenti
          iscritti   in   ciascun   programma   e   delle    relative
          autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
          dei programmi medesimi  a  ciascuna  amministrazione  sulla
          base delle rispettive competenze. 
                3. In relazione ad ogni singola unita' di  voto  sono
          indicati: 
                  a)  l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi   o
          passivi alla chiusura dell'esercizio  precedente  a  quello
          cui il bilancio si riferisce; 
                  b) l'ammontare delle  entrate  che  si  prevede  di
          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'anno cui il bilancio si riferisce; 
                  c)  le  previsioni  delle  entrate  e  delle  spese
          relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale; 
                  d) l'ammontare delle  entrate  che  si  prevede  di
          incassare e delle spese che si prevede di pagare  nell'anno
          cui  il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione   fra
          operazioni in conto competenza  ed  in  conto  residui.  Si
          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
          pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 
                4. Nell'ambito delle dotazioni previste in  relazione
          a ciascun programma di cui al  comma  2  sono  distinte  le
          spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e
          le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
          previsione della spesa e' indicata, per  ciascun  programma
          la distinzione tra spese  di  parte  corrente  e  in  conto
          capitale  nonche'   la   quota   delle   spese   di   oneri
          inderogabili, di fattore legislativo e  di  adeguamento  al
          fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a),  b)  e
          c) del comma 5. 
                5. Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese  si
          ripartiscono in: 
                  a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate  a
          particolari  meccanismi  o  parametri   che   ne   regolano
          l'evoluzione, determinati sia da leggi sia  da  altri  atti
          normativi.  Rientrano  tra  gli   oneri   inderogabili   le
          cosiddette spese obbligatorie,  ossia  quelle  relative  al
          pagamento di stipendi,  assegni,  pensioni  e  altre  spese
          fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti  da
          obblighi  comunitari  e  internazionali,   le   spese   per
          ammortamento di mutui, nonche'  quelle  cosi'  identificate
          per espressa disposizione normativa; 
                  b) fattori legislativi, ossia le spese  autorizzate
          da  espressa  disposizione  legislativa  che  ne  determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
                  c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia  spese
          diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
                5-bis. In allegato alla seconda sezione  del  disegno
          di legge  di  bilancio  e'  riportato,  con  riferimento  a
          ciascuno stato  di  previsione  della  spesa  e  a  ciascun
          programma, un prospetto riepilogativo  da  cui  risulta  la
          ripartizione della spesa tra  oneri  inderogabili,  fattori
          legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente  per
          gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale.  Il
          prospetto e' aggiornato all'atto del  passaggio  dell'esame
          del disegno di  legge  di  bilancio  tra  i  due  rami  del
          Parlamento. 
                6. 
                7. 
                8. Le spese di cui  al  comma  5,  lettera  b),  sono
          rimodulabili ai sensi dell'art. 23, comma 3. 
                9. Formano oggetto di approvazione parlamentare  solo
          le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma  3.
          Le previsioni  di  spesa  di  cui  alle  lettere  b)  e  d)
          costituiscono,   rispettivamente,   i   limiti    per    le
          autorizzazioni di impegno e di pagamento. 
                10. La  seconda  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio  e'   costituita   dallo   stato   di   previsione
          dell'entrata,  dagli  stati  di  previsione   della   spesa
          distinti per Ministeri, e dal quadro  generale  riassuntivo
          con riferimento al triennio. 
                11. Ciascuno stato di previsione riporta  i  seguenti
          elementi   informativi,   da    aggiornare    al    momento
          dell'approvazione della legge di bilancio: 
                  a) la nota integrativa al bilancio  di  previsione.
          Per  le  entrate,  oltre  a  contenere  i  criteri  per  la
          previsione relativa alle principali imposte e  tasse,  essa
          specifica,  per  ciascun  titolo,  la  quota   non   avente
          carattere ricorrente e quella avente carattere  ricorrente.
          Per la spesa, illustra le informazioni relative  al  quadro
          di  riferimento  in  cui  l'amministrazione  opera   e   le
          priorita' politiche, in coerenza con  quanto  indicato  nel
          Documento  di  economia  e  finanza  e  nel   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  all'art.
          22-bis, comma 1. La nota  integrativa  riporta  inoltre  il
          contenuto di ciascun programma  di  spesa  con  riferimento
          alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono  indicate
          le risorse finanziarie per il triennio di  riferimento  con
          riguardo alle categorie economiche  di  spesa,  i  relativi
          riferimenti legislativi e i criteri di  formulazione  delle
          previsioni. La nota integrativa riporta  inoltre  il  piano
          degli   obiettivi,   intesi   come   risultati    che    le
          amministrazioni intendono conseguire, correlati  a  ciascun
          programma e formulati con riferimento a ciascuna azione,  e
          i relativi indicatori di risultato in  termini  di  livello
          dei servizi e di interventi, in coerenza con  il  programma
          generale dell'azione di Governo,  tenuto  conto  di  quanto
          previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
                  [b) una scheda illustrativa  di  ogni  programma  e
          delle  leggi  che  lo  finanziano,  con   indicazione   dei
          corrispondenti stanziamenti  del  bilancio  triennale,  con
          l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4
          e  5.  Nella  stessa  scheda  sono   contenute   tutte   le
          informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento,
          ivi   comprese    quelle    del    personale,    necessarie
          all'attuazione  del  programma,  nonche'   gli   interventi
          programmati, con separata indicazione delle spese  correnti
          e di quelle in conto capitale;)] 
                  c)  per  ogni  programma  l'elenco   delle   unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti  con
          riferimento alle voci del piano dei conti integrato di  cui
          all'art. 38-ter; 
                  d) per ogni programma un riepilogo delle  dotazioni
          secondo l'analisi economica e funzionale; 
                  e) 
                  f)   il   budget   dei   costi    della    relativa
          amministrazione.    Le    previsioni    economiche     sono
          rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
          per programmi e per centri di costo. Il  budget  espone  le
          previsioni    formulate     dai     centri     di     costo
          dell'amministrazione   ed   include   il    prospetto    di
          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni
          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 
                11-bis. Allo  stato  di  previsione  dell'entrata  e'
          allegato un  rapporto  annuale  sulle  spese  fiscali,  che
          elenca qualunque forma di esenzione, esclusione,  riduzione
          dell'imponibile o dell'imposta  ovvero  regime  di  favore,
          derivante da disposizioni normative vigenti,  con  separata
          indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
          primi sei mesi  dell'anno  in  corso.  Ciascuna  misura  e'
          accompagnata dalla sua  descrizione  e  dall'individuazione
          della tipologia dei beneficiari  e,  ove  possibile,  dalla
          quantificazione degli effetti finanziari e del  numero  dei
          beneficiari.  Le  misure  sono  raggruppate  in   categorie
          omogenee, contrassegnate da un codice che  ne  caratterizza
          la natura e le finalita'. Il rapporto  individua  le  spese
          fiscali e ne valuta  gli  effetti  finanziari  prendendo  a
          riferimento  modelli  economici  standard  di   tassazione,
          rispetto  ai  quali  considera  anche  le   spese   fiscali
          negative. Ove possibile e, comunque, per le  spese  fiscali
          per le quali sono trascorsi cinque anni  dalla  entrata  in
          vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
          e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita'  e
          analizza gli effetti micro-economici  delle  singole  spese
          fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. 
                11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di
          bilancio e' annualmente stabilito,  per  ciascun  anno  del
          triennio di riferimento, in relazione  all'indicazione  del
          fabbisogno  del  settore  statale,  effettuata   ai   sensi
          dell'art. 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di
          emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al
          netto di quelli da rimborsare. 
                12. Gli effetti finanziari derivanti dalle  modifiche
          apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
          di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna  unita'
          di  voto  parlamentare,  nella   seconda   sezione,   quale
          risultante   dagli   emendamenti   approvati,    attraverso
          un'apposita nota di variazioni, presentata  dal  Governo  e
          votata dalla medesima Camera prima della votazione  finale.
          Per  ciascuna  delle  predette  unita'  di  voto  la   nota
          evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia  alle
          previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti
          finanziari  derivanti  dalle   disposizioni   della   prima
          sezione, le variazioni  apportate  rispetto  al  testo  del
          disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto  al
          testo approvato nella precedente lettura parlamentare. 
                12-bis. Il disegno di legge di bilancio e'  corredato
          di una relazione tecnica nella quale sono indicati: 
                  a)  la  quantificazione  degli  effetti  finanziari
          derivanti da  ciascuna  disposizione  normativa  introdotta
          nell'ambito della prima sezione; 
                  b)  i  criteri   essenziali   utilizzati   per   la
          formulazione, sulla base della legislazione vigente,  delle
          previsioni di entrata e di spesa  contenute  nella  seconda
          sezione; 
                  c) elementi di informazione che diano  conto  della
          coerenza  del  valore  programmatico  del  saldo  netto  da
          finanziare o da impiegare con gli  obiettivi  programmatici
          di cui all'art. 10-bis, comma 1. 
                12-ter. Alla relazione  tecnica  prevista  dal  comma
          12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per  il  triennio
          di riferimento, un prospetto  riepilogativo  degli  effetti
          finanziari derivanti  da  ciascuna  disposizione  normativa
          introdotta nell'ambito della prima  sezione  ai  sensi  del
          presente articolo e un prospetto riassuntivo degli  effetti
          finanziari  derivanti  dalle   riprogrammazioni   e   dalle
          variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione  ai
          sensi dell'art. 23, comma 3, sul saldo netto da  finanziare
          del  bilancio  dello  Stato,  sul  saldo  di  cassa   delle
          amministrazioni pubbliche e  sull'indebitamento  netto  del
          conto consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche.  Tali
          prospetti  sono  aggiornati  al  passaggio  dell'esame  del
          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
                12-quater.  Al  disegno  di  legge  di  bilancio   e'
          allegata una  nota  tecnico-illustrativa  con  funzione  di
          raccordo, a fini conoscitivi, tra il  medesimo  disegno  di
          legge   di   bilancio   e   il   conto   economico    delle
          amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica: 
                  a) elementi di dettaglio sulla coerenza del  valore
          programmatico del saldo netto da finanziare o da  impiegare
          con gli obiettivi programmatici  di  cui  all'art.  10-bis,
          comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
          e debitorie pregresse; 
                  b) i contenuti della manovra,  i  relativi  effetti
          sui saldi di finanza pubblica articolati nei  vari  settori
          di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione
          degli stessi; 
                  c)  le  previsioni  del   conto   economico   delle
          amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'art.
          10, comma 3,  lettera  b),  e  del  conto  di  cassa  delle
          medesime  amministrazioni  pubbliche,  integrate  con   gli
          effetti delle modificazioni  proposte  con  il  disegno  di
          legge di bilancio per il triennio di riferimento. 
                12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui  al
          comma 12-quater e' aggiornata al passaggio  dell'esame  del
          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
                13. 
                14.  L'approvazione   dello   stato   di   previsione
          dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
          dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
          riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
          del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
          competenza sia a quelle di cassa. 
                15. L'approvazione dei fondi previsti dagli  articoli
          26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme. 
                16. 
                17. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con le  amministrazioni  interessate,  le
          unita' di voto parlamentare della legge  di  bilancio  sono
          ripartite in unita' elementari di bilancio  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni  dalla
          pubblicazione della legge di bilancio i Ministri  assegnano
          le risorse  ai  responsabili  della  gestione.  Nelle  more
          dell'assegnazione  delle  risorse  ai  responsabili   della
          gestione da  parte  dei  Ministri,  e  comunque  non  oltre
          sessanta giorni  successivi  all'entrata  in  vigore  della
          legge di bilancio, e' autorizzata la  gestione  sulla  base
          delle   medesime   assegnazioni   disposte   nell'esercizio
          precedente, anche per quanto attiene la gestione  unificata
          relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art.
          4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 
                18. Agli stati di previsione della spesa dei  singoli
          Ministeri sono allegati, secondo le rispettive  competenze,
          gli elenchi degli enti cui lo  Stato  contribuisce  in  via
          ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla  data
          di predisposizione del disegno di  legge  di  bilancio  non
          risulta trasmesso il conto consuntivo.». 
              - Il  riferimento  relativo  all'art.  14  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato  alle  note
          alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante  «Individuazione
          delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione
          del rendiconto  generale  dello  Stato»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del medesimo  decreto
          legislativo: 
                «Art. 4. - 1. Al fine del contenimento dei costi e di
          evitare duplicazioni di strutture, la  gestione  di  talune
          spese a carattere strumentale,  comuni  a  piu'  centri  di
          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
          Ministero, puo' essere  affidata  ad  un  unico  ufficio  o
          struttura di servizio. 
                2. L'individuazione delle spese che sono  svolte  con
          le modalita' di cui al comma  1,  nonche'  degli  uffici  o
          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
          competente, con proprio decreto, previo  assenso  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
                3.  I  titolari   dei   centri   di   responsabilita'
          amministrativa ai  quali  le  spese  comuni  sono  riferite
          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di
          gestione  unificata,  possa   procedere,   anche   in   via
          continuativa, all'esecuzione delle spese e  all'imputazione
          delle  stesse   all'unita'   previsionale   di   rispettiva
          pertinenza.».