Art. 10
Programmi di comunicazione politica
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2,
comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 dedicati ai
temi propri del quesito referendario, che le emittenti televisive e
radiofoniche locali intendono trasmettere tra l'entrata in vigore
della presente delibera e la chiusura della campagna referendaria
devono consentire il contraddittorio tra le diverse intenzioni di
voto ed una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti politici
di cui all'art. 2 favorevoli o contrari al quesito referendario,
anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione,
garantendo anche un'equilibrata parita' di genere. In rapporto al
numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle
pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato,
oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito
di un ciclo di trasmissioni purche' ciascuna di queste abbia analoghe
opportunita' di ascolto.
2. Salvo quanto previsto all'art. 2, comma 4, l'eventuale rinuncia
a partecipare dei sostenitori di una delle due indicazioni di voto o
di uno o piu' partecipanti per una delle due indicazioni di voto non
pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma
non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi,
nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle
predette assenze.
3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in
contenitori con cicli a cadenza quattordicinale dalle emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno
successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di
equita' e di parita' di trattamento tra i soggetti di cui all'art. 2
favorevoli o contrari al quesito referendario, nell'ambito di ciascun
periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle
predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima,
anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato
regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita'. Le
eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente
comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorita'. Ove
possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne
consentano la fruizione anche ai non udenti.
4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della
consultazione referendaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente
provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino
candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali
competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi
medesimi, alcun riferimento.
5. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialita' e pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.
6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei
giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente
precedente.