Art. 13
Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Alle emittenti televisive e radiofoniche locali che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un
rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalita'
stabilite dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a
porre in essere tutte le attivita', anche istruttorie, finalizzate al
rimborso, nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5,
informandone l'Autorita'.
2. Il rimborso di cui al comma precedente e' erogato per gli spazi
effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente
radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.
3. A tal fine le emittenti televisive e radiofoniche locali che
hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al
Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione
relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi
di legge, la persona del rappresentante elettorale e del
rappresentante legale dell'emittente.