Art. 14
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di
competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera' i
messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato
procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente
successivi alla scadenza del termine di cui al precedente art. 12,
comma 2.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di
cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un
posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il
criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce. Gli
spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in
parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito
referendario.