Art. 16
Trasmissioni in contemporanea
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano
trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva
coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente
nazionale sono soggette alla disciplina contenuta nel presente Capo
II e nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 esclusivamente per le ore
di trasmissione non in contemporanea.