Art. 17
Programmi di informazione trasmessi dall'emittenza televisiva e
radiofonica locale
1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma
1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti locali
devono garantire il pluralismo, attraverso la parita' di trattamento,
l'obiettivita', la correttezza, la completezza, la lealta',
l'imparzialita', l'equita' e la pluralita' dei punti di vista; a tal
fine, quando vengono trattate questioni relative relative al tema
oggetto del referendum, deve essere assicurato l'equilibrio tra i
soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario politici
secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio
2000, n. 28, e dal codice di autoregolamentazione. Resta comunque
salva per l'emittente la liberta' di commento e di critica, che, in
chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque
il rispetto delle persone.
2. Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite
all'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di
comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze
di voto relative al referendum.