Art. 42 
 
                           Agenda digitale 
 
  1. Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione
tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di  processi  di
innovazione tecnologica  delle  imprese  e  start-up,  nonche'  nelle
materie dell'attuazione dell'agenda digitale e  della  trasformazione
digitale del Paese con particolare  riferimento  alle  infrastrutture
digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di  rete,
allo sviluppo  ed  alla  diffusione  dell'uso  delle  tecnologie  tra
cittadini,  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  alla  diffusione
dell'educazione  e  della  cultura  digitale  anche   attraverso   il
necessario   raccordo   e   coordinamento   con   le   organizzazioni
internazionali ed europee operanti nel  settore,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri puo'  avvalersi,  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,   e
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella  B  allegata
al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17  febbraio
2010, di un contingente di personale in  posizione  di  fuori  ruolo,
comando o altra analoga  posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di
provenienza, composto da sette unita' con qualifica non dirigenziale,
proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri  dell'interno,
della difesa,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  del  personale
docente  educativo,  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche, ovvero da altre  pubbliche  amministrazioni.
All'atto del collocamento fuori  ruolo,  laddove  disposto,  e'  reso
indisponibile un numero di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario nelle  amministrazioni  di  provenienza.  Il  trattamento
economico e' corrisposto secondo le modalita' previste  dall'articolo
9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.  Alla
copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti
ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  I
posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini
di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. All'articolo 8 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: 
  «1-quater.  A  supporto  delle  strutture  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di
personale formato da esperti in  possesso  di  specifica  ed  elevata
competenza  nello  sviluppo  e  gestione  di  processi  complessi  di
trasformazione  tecnologica   e   delle   correlate   iniziative   di
comunicazione e disseminazione, nonche' di  significativa  esperienza
in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo  sviluppo  di
programmi e piattaforme digitali con diffusione su  larga  scala.  Il
contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di  cui  al
comma 1-ter ed e' composto da personale in posizione di fuori  ruolo,
comando o altra analoga  posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di
appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione  dei  ministeri
dell'interno, della difesa, della giustizia,  dell'economia  e  delle
finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  ((e  del
personale docente, educativo,)) amministrativo, tecnico ed ausiliario
delle   istituzioni   scolastiche,   ovvero   da   altre    pubbliche
amministrazioni, ai sensi  dell'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e  dell'articolo  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del  collocamento  fuori
ruolo, laddove disposto, e' reso indisponibile  un  numero  di  posti
equivalente dal punto di vista finanziario nelle  amministrazioni  di
provenienza. Il  trattamento  economico  e'  corrisposto  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  5-ter,   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.  Il  contingente  di  esperti  e'
altresi' composto da personale di societa' pubbliche partecipate  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto  regolato
su  base  convenzionale,   su   parere   favorevole   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero da personale  non  appartenente
alla  pubblica  amministrazione.  Con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di
cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e  le
modalita' di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di
lavoro e le modalita' di chiamata, la durata e  il  regime  giuridico
del rapporto intercorrente  con  i  componenti  del  contingente,  le
specifiche professionalita' richieste e  il  compenso  spettante  per
ciascuna professionalita'.»; 
  b) al comma 1-quinquies, le parole: «da 1-bis  a»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1-ter e» e dopo le parole «1-quater,» sono  inserite
le seguenti; «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi
immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter,»; 
  c) al comma 3, primo  periodo,  le  parole  «anche  utilizzando  le
competenze e le strutture» sono sostituite dalle  seguenti:  «che  le
esercita  avvalendosi»  e  le  parole  «,  nonche'  lo   sviluppo   e
l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo
64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma  di
cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo  n.  82  del
2005» sono sostituite dalle seguenti: «.  Per  la  progettazione,  lo
sviluppo, la  gestione  e  l'implementazione  del  punto  di  accesso
telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo  n.  82
del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del  medesimo
decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri si avvale della societa' di cui al comma 2». 
  3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82,  le  parole  «l'AgID»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
Presidenza del Consiglio dei ministri.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  2  e  5-ter
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          303  (Ordinamento  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
          Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo  1997,
          n. 59): 
                «Art. 9 (Personale della Presidenza). - (Omissis). 
                2. La Presidenza si  avvale  per  le  prestazioni  di
          lavoro di livello non dirigenziale: di personale di  ruolo,
          entro  i  limiti  di  cui  all'articolo  11,  comma  4;  di
          personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
          pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
          di comando, fuori ruolo, o altre  corrispondenti  posizioni
          disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di   personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni individuate come  di  diretta  collaborazione;  di
          consulenti  o  esperti,  anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione, nominati  per  speciali  esigenze  secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente. 
                (Omissis). 
                5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine,  grado
          e qualifica del  comparto  Ministeri  chiamato  a  prestare
          servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
          Presidenza,  ivi  incluse  le  strutture  di  supporto   ai
          Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo  11
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
          missione di  cui  all'articolo  7,  comma  4,  mantiene  il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
          appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione,  ed
          i relativi oneri rimangono a carico delle  stesse.  Per  il
          personale appartenente ad altre  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
          posizione,   la   Presidenza   provvede,    d'intesa    con
          l'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente,  alla
          ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio  per  il
          trattamento economico fondamentale spettante al  dipendente
          medesimo. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma 14  dell'articolo
          17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 8  del  decreto-legge
          14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12  (Disposizioni  urgenti
          in materia di sostegno e semplificazione per le  imprese  e
          per la pubblica  amministrazione),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  8  (Piattaforme  digitali).  -  1.   Ai   fini
          dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda  digitale
          italiana anche in coerenza con  gli  obiettivi  dell'Agenda
          digitale europea, la  gestione  della  piattaforma  di  cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto  legislativo  7  marzo
          2005,  n.  82,  nonche'  i   compiti,   relativi   a   tale
          piattaforma, svolti  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale,
          sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
          che a tal fine si  avvale,  se  nominato,  del  Commissario
          straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del  decreto
          legislativo 26 agosto 2016, n. 179. 
                1-bis. Il mandato del Commissario  straordinario  per
          l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre  2018,  ai
          sensi dell'articolo 63 del decreto  legislativo  26  agosto
          2016,  n.  179,  nonche'  l'operativita'   della   relativa
          struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019. 
                1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020,  al  fine  di
          garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale
          italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale  europea,
          le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al  Commissario
          straordinario   per   l'attuazione   dell'Agenda   digitale
          dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
          179,  sono  attribuiti  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o al Ministro delegato  che  li  esercita  per  il
          tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri dallo  stesso  individuate,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze per le  materie  di
          sua competenza. Allo stesso fine e per  lo  sviluppo  e  la
          diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese
          e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei
          ministri, o il Ministro  delegato,  individua,  promuove  e
          gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  progetti  di
          innovazione tecnologica e  di  trasformazione  digitale  di
          rilevanza strategica e di interesse nazionale. 
                1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera  un
          contingente di personale formato da esperti in possesso  di
          specifica ed elevata competenza nello sviluppo  e  gestione
          di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle
          correlate iniziative  di  comunicazione  e  disseminazione,
          nonche'  di  significativa  esperienza   in   progetti   di
          trasformazione  digitale,  ivi  compreso  lo  sviluppo   di
          programmi e piattaforme digitali con  diffusione  su  larga
          scala. Il contingente opera alle dirette  dipendenze  delle
          strutture di cui al comma 1-ter ed e' composto da personale
          in posizione  di  fuori  ruolo,  comando  o  altra  analoga
          posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di  appartenenza,
          proveniente  da  ministeri,  ad  esclusione  dei  ministeri
          dell'interno, della difesa, della giustizia,  dell'economia
          e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo,
          tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero
          da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi  dell'articolo
          9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
          e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio  1997,
          n. 127. All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo,  laddove
          disposto,  e'  reso  indisponibile  un  numero   di   posti
          equivalente  dal   punto   di   vista   finanziario   nelle
          amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico e'
          corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          303. Il contingente di  esperti  e'  altresi'  composto  da
          personale di societa' pubbliche partecipate  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze, in base a rapporto  regolato
          su base convenzionale, su parere favorevole  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  ovvero  da  personale  non
          appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e   nei   limiti
          complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies,
          sono definiti la consistenza numerica  e  le  modalita'  di
          formazione del contingente, la tipologia  del  rapporto  di
          lavoro e le modalita' di chiamata, la durata  e  il  regime
          giuridico del rapporto intercorrente con i  componenti  del
          contingente, le specifiche professionalita' richieste e  il
          compenso spettante per ciascuna professionalita'. 
                1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
          commi 1-ter e 1-quater, anche per spese di missione  e  per
          l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai  progetti
          di cui al comma 1-ter, pari a 6 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
                  a) quanto a 4 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'economia e delle finanze; 
                  b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6
          milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma  200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
          relativa al Fondo per esigenze indifferibili. 
                2. Entro 120 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di
          cui al comma 1, sulla base  degli  obiettivi  indicati  con
          direttiva  adottata  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, e' costituita una societa' per azioni interamente
          partecipata dallo  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  9  del
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri
          e modalita' individuati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,   utilizzando   ai   fini   della
          sottoscrizione del capitale sociale  iniziale  quota  parte
          delle risorse finanziarie gia' destinate  dall'Agenzia  per
          l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di  cui
          al comma 1, secondo  procedure  definite  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette  risorse
          finanziarie sono versate, nell'anno 2019,  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate allo  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
          destinate  al  bilancio  autonomo  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri. Nello statuto della  societa'  sono
          previste  modalita'  di  vigilanza,  anche  ai  fini  della
          verifica degli obiettivi di cui al comma 1,  da  parte  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          delegato. 
                3. Al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
          attribuite  le  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento   e
          supporto tecnico delle pubbliche  amministrazioni,  che  le
          esercita avvalendosi della societa' di cui al comma 2,  per
          assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento
          elettronico attraverso la piattaforma di  cui  all'articolo
          5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Per  la
          progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione
          del punto di accesso telematico di cui all'articolo  64-bis
          del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della  piattaforma
          di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo
          n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si
          avvale della societa' di cui al comma 2.  Le  attivita'  di
          sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle
          risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
          Consiglio dei ministri  e  destinate  ai  progetti  e  alle
          iniziative  per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale.  Alla
          compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini   di
          fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dal  primo
          periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          2019,  2020,  2021,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
                4. All'articolo 65, comma 2, del decreto  legislativo
          13 dicembre 2017, n. 217, le parole «1° gennaio 2019»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». 
                5.  All'articolo  65  del  decreto   legislativo   13
          dicembre 2017,  n.  217,  il  comma  7  e'  sostituito  dal
          seguente: «7. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, sentiti l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate
          le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi
          di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29  e
          48 del decreto legislativo del 7  marzo  2005,  n.  82,  al
          regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,   del   23   luglio   2014,   in   materia    di
          identificazione elettronica  e  servizi  fiduciari  per  le
          transazioni elettroniche nel mercato interno e  che  abroga
          la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in  vigore
          del decreto di cui al  primo  periodo,  l'articolo  48  del
          decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato.». 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  5  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione  digitale),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 5 (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - (Omissis). 
                2.  Al  fine  di  dare  attuazione  al  comma  1,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
          attraverso  il  Sistema  pubblico  di  connettivita',   una
          piattaforma   tecnologica    per    l'interconnessione    e
          l'interoperabilita' tra le pubbliche  amministrazioni  e  i
          prestatori di servizi di pagamento abilitati,  al  fine  di
          assicurare, attraverso gli strumenti  di  cui  all'articolo
          64,    l'autenticazione    dei     soggetti     interessati
          all'operazione  in  tutta  la  gestione  del  processo   di
          pagamento. 
                Omissis.»