((Art. 42-bis 
 
                  Autoconsumo da fonti rinnovabili 
 
  1.  Nelle  more  del  completo  recepimento  della  direttiva  (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in
attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22  della  medesima
direttiva, e' consentito attivare l'autoconsumo collettivo  da  fonti
rinnovabili  ovvero  realizzare  comunita'  energetiche   rinnovabili
secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni  stabilite  dal  presente
articolo.  Il  monitoraggio  di  tali  realizzazioni  e'   funzionale
all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle  disposizioni
in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001
e  alla  direttiva  (UE)  2019/944  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato
interno  dell'energia  elettrica  e   che   modifica   la   direttiva
2012/27/UE. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  i  consumatori  di  energia
elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di  energia
rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi  dell'articolo  21,
paragrafo  4,  della  direttiva  (UE)   2018/2001,   ovvero   possono
realizzare comunita' energetiche rinnovabili ai  sensi  dell'articolo
22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4  e
nei limiti temporali di cui al comma  4,  lettera  a),  del  presente
articolo. 
  3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel  rispetto
delle seguenti condizioni: 
  a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che  agiscono
collettivamente,  i  soggetti  diversi  dai  nuclei  familiari   sono
associati nel solo caso in cui le attivita' di cui alle lettere a)  e
b)  del  comma  4  non  costituiscono   l'attivita'   commerciale   o
professionale principale; 
  b) nel caso di comunita' energetiche, gli azionisti o  membri  sono
persone  fisiche,  piccole  e  medie  imprese,  enti  territoriali  o
autorita'  locali,  comprese  le  amministrazioni  comunali,   e   la
partecipazione  alla  comunita'  di  energia  rinnovabile  non   puo'
costituire l'attivita' commerciale e industriale principale; 
  c) l'obiettivo principale  dell'associazione  e'  fornire  benefici
ambientali, economici o  sociali  a  livello  di  comunita'  ai  suoi
azionisti o membri o alle aree locali  in  cui  opera  la  comunita',
piuttosto che profitti finanziari; 
  d) la partecipazione  alle  comunita'  energetiche  rinnovabili  e'
aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4,
lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili. 
  4.  Le  entita'  giuridiche  costituite  per  la  realizzazione  di
comunita'  energetiche  ed  eventualmente  di   autoconsumatori   che
agiscono  collettivamente  operano  nel   rispetto   delle   seguenti
condizioni: 
  a) i soggetti partecipanti producono energia destinata  al  proprio
consumo con impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  di  potenza
complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in  vigore
del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; 
  b)  i  soggetti   partecipanti   condividono   l'energia   prodotta
utilizzando la rete di distribuzione esistente.  L'energia  condivisa
e' pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica
prodotta e immessa in rete  dagli  impianti  a  fonti  rinnovabili  e
l'energia  elettrica  prelevata  dall'insieme  dei   clienti   finali
associati; 
  c) l'energia e' condivisa per l'autoconsumo  istantaneo,  che  puo'
avvenire  anche  attraverso  sistemi  di  accumulo   realizzati   nel
perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini  di
cui alla lettera e); 
  d) nel caso  di  comunita'  energetiche  rinnovabili,  i  punti  di
prelievo dei consumatori e i punti di immissione  degli  impianti  di
cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione
sottese, alla data  di  creazione  dell'associazione,  alla  medesima
cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione; 
  e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che  agiscono
collettivamente, gli  stessi  si  trovano  nello  stesso  edificio  o
condominio. 
  5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al
comma 2: 
  a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello  di
scegliere il proprio venditore; 
  b)  possono  recedere  in  ogni  momento  dalla  configurazione  di
autoconsumo, fermi restando  eventuali  corrispettivi  concordati  in
caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti
sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati; 
  c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato  che
tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e  che  individua
univocamente  un  soggetto   delegato,   responsabile   del   riparto
dell'energia  condivisa.  I  clienti  finali  partecipanti   possono,
inoltre, demandare a tale  soggetto  la  gestione  delle  partite  di
pagamento e di incasso verso i venditori e  il  Gestore  dei  servizi
energetici (GSE) Spa. 
  6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai  clienti  finali,
compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente
articolo, si  applicano  gli  oneri  generali  di  sistema  ai  sensi
dell'articolo 6, comma  9,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 19. 
  7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di  autoconsumo
di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in  tali
configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di
cui al comma 9. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui  al
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  luglio   2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne'  al
meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma  la  fruizione  delle
detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis,  comma  1,  lettera
h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, l'Autorita' di  regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti  necessari  a
garantire l'immediata  attuazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo. La medesima Autorita', inoltre: 
  a) adotta  i  provvedimenti  necessari  affinche'  il  gestore  del
sistema di distribuzione  e  la  societa'  Terna  Spa  cooperino  per
consentire,  con  modalita'  quanto  piu'   possibile   semplificate,
l'attuazione  delle   disposizioni   del   presente   articolo,   con
particolare  riguardo  alle  modalita'  con  le   quali   sono   rese
disponibili le misure dell'energia condivisa; 
  b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche  in
via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in
via regolata, nonche' di quelle connesse al costo della materia prima
energia,  che  non  risultano  tecnicamente  applicabili  all'energia
condivisa, in  quanto  energia  istantaneamente  autoconsumata  sulla
stessa porzione di rete  di  bassa  tensione  e,  per  tale  ragione,
equiparabile all'autoconsumo fisico in situ; 
  c) provvede affinche',  in  conformita'  a  quanto  disposto  dalla
lettera b) del comma 9, sia  istituito  un  sistema  di  monitoraggio
continuo delle configurazioni realizzate in attuazione  del  presente
articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia  soggetta
al pagamento di tali oneri  e  delle  diverse  componenti  tariffarie
tenendo  conto  delle  possibili  traiettorie   di   crescita   delle
configurazioni   di   autoconsumo,   rilevabili   dall'attivita'   di
monitoraggio, e  dell'evoluzione  del  fabbisogno  complessivo  delle
diverse componenti. Per tali finalita' l'ARERA puo'  avvalersi  delle
societa' del gruppo GSE Spa; 
  d) individua modalita' per favorire la partecipazione  diretta  dei
comuni e delle pubbliche amministrazioni alle  comunita'  energetiche
rinnovabili. 
  9. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico e' individuata una tariffa incentivante  per
la remunerazione degli impianti a fonti  rinnovabili  inseriti  nelle
configurazioni sperimentali  di  cui  al  comma  2,  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
  a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa  ed  e'  volta  a
premiare  l'autoconsumo  istantaneo  e  l'utilizzo  di   sistemi   di
accumulo; 
  b) il meccanismo  e'  realizzato  tenendo  conto  dei  principi  di
semplificazione e di facilita' di accesso e  prevede  un  sistema  di
reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed  energetici  a
cura del GSE Spa, allo scopo  di  acquisire  elementi  utili  per  la
riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto,  da  operare
nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; 
  c) la tariffa incentivante e' erogata per  un  periodo  massimo  di
fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni  incentivabili
per garantire la redditivita' degli  investimenti,  tenuto  conto  di
quanto disposto dal comma 6; 
  d)  il  meccanismo  e'  realizzato  tenendo  conto  dell'equilibrio
complessivo degli  oneri  in  bolletta  e  della  necessita'  di  non
incrementare i costi tendenziali rispetto  a  quelli  dei  meccanismi
vigenti; 
  e) e' previsto un unico  conguaglio,  composto  dalla  restituzione
delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota  di
energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di  cui  al  presente
comma. 
  10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La direttiva (UE) 2018/2001 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio  dell'11  dicembre  2018  sulla   promozione
          dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  (rifusione)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328. 
              Si riporta il testo vigente  degli  articoli  21  e  22
          della citata  direttiva  (UE)  2018/2001  dell'11  dicembre
          2018: 
                «Art.  21  (Autoconsumatori  di  energia   da   fonti
          rinnovabili). - 1. Gli Stati membri provvedono affinche'  i
          consumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di
          energia rinnovabile, fatto salvo il presente articolo. 
                2.  Gli  Stati  membri   provvedono   affinche'   gli
          autoconsumatori di energia rinnovabile,  individualmente  o
          attraverso aggregatori, siano autorizzati a: 
                  a)  produrre  energia  rinnovabile,  anche  per  il
          proprio consumo; immagazzinare e vendere  le  eccedenze  di
          produzione di energia elettrica rinnovabile, anche  tramite
          accordi di compravendita di energia elettrica  rinnovabile,
          fornitori di energia elettrica e  accordi  per  scambi  tra
          pari, senza essere soggetti: 
                  i) in relazione all'energia  elettrica  proveniente
          dalla rete che consumano o a quella  che  vi  immettono,  a
          procedure e oneri discriminatori o sproporzionati  e  oneri
          di rete che non tengano conto dei costi; 
                  ii) in relazione all'energia elettrica  rinnovabile
          autoprodotta da fonti rinnovabili  che  rimane  nella  loro
          disponibilita',    a    procedure     discriminatorie     o
          sproporzionate e a oneri o tariffe; 
                  b)  installare  e  gestire  sistemi  di  stoccaggio
          dell'energia elettrica abbinati a impianti  di  generazione
          di energia elettrica  rinnovabile  a  fini  di  autoconsumo
          senza essere soggetti ad alcun duplice onere,  comprese  le
          tariffe di rete per l'energia elettrica  immagazzinata  che
          rimane nella loro disponibilita'; 
                  c) mantenere i loro diritti e  obblighi  in  quanto
          consumatori finali; 
                  d) ricevere una remunerazione, se  del  caso  anche
          mediante  regimi  di  sostegno,  per  l'energia   elettrica
          rinnovabile autoprodotta  che  immettono  nella  rete,  che
          corrisponda al valore di mercato di tale energia  elettrica
          e possa tener conto del suo valore a lungo termine  per  la
          rete, l'ambiente e la societa'. 
                3. Gli Stati membri possono applicare oneri e tariffe
          non discriminatori e proporzionali agli autoconsumatori  di
          energia  rinnovabile,  in  relazione  alla   loro   energia
          elettrica rinnovabile autoprodotta che  rimane  nella  loro
          disponibilita', in uno o piu' dei casi seguenti: 
                  a) se l'energia  elettrica  autoprodotta  da  fonti
          rinnovabili e' effettivamente  beneficiaria  di  regimi  di
          sostegno, solo nella misura in cui non  siano  pregiudicati
          la  sostenibilita'  economica  del  progetto  e   l'effetto
          incentivante di tale sostegno; 
                  b) dal 1° dicembre 2026, se la quota complessiva di
          impianti  in  autoconsumo  supera  l'8  %   della   potenza
          elettrica totale installata di uno Stato membro,  e  se  e'
          dimostrato, mediante un'analisi  costi-benefici  effettuata
          dall'autorita' nazionale di regolamentazione di tale  Stato
          membro, condotta mediante un processo aperto, trasparente e
          partecipativo, che la disposizione di cui al  paragrafo  2,
          lettera a), punto ii), ha comportato un significativo onere
          sproporzionato per la sostenibilita'  finanziaria  a  lungo
          termine del sistema elettrico oppure crea un incentivo  che
          supera quanto oggettivamente necessario per  conseguire  la
          diffusione    economicamente    efficiente     dell'energia
          rinnovabile e  che  sarebbe  impossibile  minimizzare  tale
          onere o incentivo adottando altre misure ragionevoli; o 
                  c) se l'energia elettrica rinnovabile  autoprodotta
          e' prodotta in impianti con una  potenza  elettrica  totale
          installata superiore a 30 kW. 
                4.  Gli  Stati  membri   provvedono   affinche'   gli
          autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello
          stesso edificio, compresi condomini,  siano  autorizzati  a
          esercitare collettivamente le attivita' di cui al paragrafo
          2 e a  organizzare  tra  di  loro  lo  scambio  di  energia
          rinnovabile prodotta presso il loro sito  o  i  loro  siti,
          fatti salvi gli  oneri  di  rete  e  altri  oneri,  canoni,
          prelievi  e  imposte  pertinenti  applicabili   a   ciascun
          autoconsumatore di energia rinnovabile.  Gli  Stati  membri
          possono  distinguere  tra  autoconsumatori  individuali  di
          energia   rinnovabile   e   autoconsumatori   di    energia
          rinnovabile   che   agiscono   collettivamente.   Eventuali
          trattamenti  diversi  sono  proporzionati   e   debitamente
          giustificati. 
                5.   L'impianto   dell'autoconsumatore   di   energia
          rinnovabile puo' essere di proprieta' di un terzo o gestito
          da un terzo in relazione all'installazione,  all'esercizio,
          compresa la gestione dei contatori,  e  alla  manutenzione,
          purche'   il   terzo   resti   soggetto   alle   istruzioni
          dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il  terzo  non
          e' di per se' considerato  un  autoconsumatore  di  energia
          rinnovabile. 
                6. Gli Stati membri istituiscono un quadro favorevole
          alla   promozione    e    agevolazione    dello    sviluppo
          dell'autoconsumo di energia rinnovabile sulla base  di  una
          valutazione delle  barriere  ingiustificate  esistenti  per
          l'autoconsumo   di   energia   rinnovabile,   nonche'   del
          potenziale di quest'ultimo, nei loro territori e nelle loro
          reti energetiche. Tale quadro favorevole, tra l'altro: 
                  a) si occupa  dell'accessibilita'  dell'autoconsumo
          di  energia  rinnovabile  a  tutti  i  consumatori  finali,
          compresi quelli appartenenti a famiglie a basso  reddito  o
          vulnerabili; 
                  b)  si  occupa  degli  ostacoli  ingiustificati  al
          finanziamento di progetti  sul  mercato  e  di  misure  che
          facilitano l'accesso ai finanziamenti; 
                  c)  si   occupa   di   altri   ostacoli   normativi
          ingiustificati per l'autoconsumo  di  energia  rinnovabile,
          anche per i locatari; 
                  d) si occupa  degli  incentivi  per  i  proprietari
          degli   immobili,   affinche'   creino   possibilita'    di
          autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari; 
                  e)  concede   agli   autoconsumatori   di   energia
          rinnovabile, a fronte  dell'energia  elettrica  rinnovabile
          autoprodotta che  immettono  nella  rete,  un  accesso  non
          discriminatorio ai pertinenti regimi di sostegno esistenti,
          nonche'  a  tutti  i  segmenti  del  mercato   dell'energia
          elettrica; 
                  f) garantisce che gli  autoconsumatori  di  energia
          rinnovabile contribuiscano in modo  adeguato  e  bilanciato
          alla ripartizione complessiva dei costi del sistema  quando
          l'energia elettrica e' immessa nella rete. 
                Gli  Stati  membri  includono   una   sintesi   delle
          politiche e delle misure previste  dal  quadro  favorevole,
          nonche' una valutazione  della  loro  attuazione  nei  loro
          piani nazionali integrati per l'energia e il clima e  nelle
          relazioni  sullo  stato  di  avanzamento   ai   sensi   del
          regolamento (UE) 2018/1999. 
                7. Il presente articolo si applica  fatti  salvi  gli
          articoli 107 e 108 TFUE.» 
                «Art. 22 (Comunita' di energia rinnovabile). - 1. Gli
          Stati  membri  assicurano  che   i   clienti   finali,   in
          particolare i clienti  domestici,  abbiano  il  diritto  di
          partecipare a comunita' di energia rinnovabile,  mantenendo
          al contempo i loro diritti o doveri in qualita' di  clienti
          finali e senza essere soggetti  a  condizioni  o  procedure
          ingiustificate o discriminatorie che  ne  impedirebbero  la
          partecipazione a una comunita' di  energia  rinnovabile,  a
          condizione che, per quanto riguarda le imprese private,  la
          loro partecipazione non costituisca l'attivita' commerciale
          o professionale principale. 
                2. Gli Stati membri assicurano che  le  comunita'  di
          energia rinnovabile abbiano il diritto di: 
                  a) produrre,  consumare,  immagazzinare  e  vendere
          l'energia   rinnovabile,   anche   tramite    accordi    di
          compravendita di energia elettrica rinnovabile; 
                  b) scambiare, all'interno della  stessa  comunita',
          l'energia rinnovabile prodotta dalle unita'  di  produzione
          detenute  da  tale  comunita'  produttrice/consumatrice  di
          energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui
          al presente articolo e il mantenimento dei diritti e  degli
          obblighi       dei       membri       della       comunita'
          produttrice/consumatrice  di   energia   rinnovabile   come
          clienti; 
                  c)  accedere  a  tutti   i   mercati   dell'energia
          elettrica    appropriati,    direttamente    o     mediante
          aggregazione, in modo non discriminatorio. 
                3. Gli Stati membri procedono a una valutazione degli
          ostacoli esistenti  e  del  potenziale  di  sviluppo  delle
          comunita' di energia rinnovabile nei rispettivi territori. 
                4. Gli Stati membri forniscono un quadro di  sostegno
          atto a promuovere e agevolare lo sviluppo  delle  comunita'
          di  energia  rinnovabile.  Tale  quadro   garantisce,   tra
          l'altro, che: 
                  a)  siano  eliminati  gli  ostacoli   normativi   e
          amministrativi ingiustificati per le comunita'  di  energia
          rinnovabile; 
                  b)  le  comunita'  di   energia   rinnovabile   che
          forniscono energia  o  servizi  di  aggregazione,  o  altri
          servizi  energetici   commerciali   siano   soggette   alle
          disposizioni applicabili a tali attivita';  c)  il  gestore
          del sistema di  distribuzione  competente  cooperi  con  le
          comunita'  di  energia   rinnovabile   per   facilitare   i
          trasferimenti di energia  all'interno  delle  comunita'  di
          energia rinnovabile; 
                  d)  le  comunita'  di  energia  rinnovabile   siano
          soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti,  in
          particolare quelle di registrazione  e  di  concessione  di
          licenze, e a oneri di rete che  tengano  conto  dei  costi,
          nonche' ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo
          che contribuiscano in modo adeguato,  equo  ed  equilibrato
          alla ripartizione generale dei costi del sistema  in  linea
          con una trasparente analisi  costi-benefici  delle  risorse
          energetiche   distribuite   realizzata   dalle    autorita'
          nazionali competenti; 
                  e) le comunita' di energia  rinnovabile  non  siano
          oggetto  di  un  trattamento  discriminatorio  per   quanto
          concerne le loro attivita', i loro diritti  e  obblighi  in
          quanto consumatori finali, produttori,  fornitori,  gestori
          del sistema  di  distribuzione,  o  altri  partecipanti  al
          mercato; 
                  f) la  partecipazione  alle  comunita'  di  energia
          rinnovabile sia aperta  a  tutti  i  consumatori,  compresi
          quelli  appartenenti  a  famiglie   a   basso   reddito   o
          vulnerabili; 
                  g)  siano  disponibili  strumenti  per   facilitare
          l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni; 
                  h) alle autorita' pubbliche sia fornito un sostegno
          normativo e di sviluppo delle  capacita'  per  favorire  la
          creazione di comunita' di energia rinnovabile e aiutare  le
          autorita' a parteciparvi direttamente; 
                  i)  siano  disponibili  norme  per  assicurare   il
          trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori  che
          partecipano a una comunita' di energia rinnovabile. 
                5. I principi essenziali del quadro favorevole di cui
          al paragrafo 4 e della sua  attuazione  fanno  parte  degli
          aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il  clima
          degli  Stati  membri  e  delle  relazioni  sullo  stato  di
          avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. 
                6.  Gli  Stati  membri  possono  prevedere   che   le
          comunita'  di  energia  rinnovabile   siano   aperte   alla
          partecipazione transfrontaliera. 
                7. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati
          membri tengono conto delle specificita' delle comunita'  di
          energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al
          fine di consentire loro di competere alla  pari  con  altri
          partecipanti al mercato per l'ottenimento di un sostegno.». 
              La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per  il
          mercato interno dell'energia elettrica e  che  modifica  la
          direttiva  2012/27/UE  (rifusione)  e'   pubblicata   nella
          G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158. 
              Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo 6
          del  citato  decreto-legge  30  dicembre  2016,   n.   244,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2017, n. 19: 
                «Art. 6 (Proroga di termini in  materia  di  sviluppo
          economico e comunicazione). - (Omissis). 
                9. All'articolo  1,  comma  3-ter,  lettera  b),  del
          decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole:
          «con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono sostituite  dalle
          seguenti:   «con   decorrenza   dal   1°   gennaio   2018».
          Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti
          variabili degli oneri generali di  sistema  sono  applicate
          all'energia elettrica prelevata dalle  reti  pubbliche  con
          obbligo di connessione di terzi. Il comma  5  dell'articolo
          33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da l a 7  e
          il comma 9 dell'articolo 24  del  decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto  2014,  n.  116,  sono  abrogati.  Cessano  altresi'
          eventuali effetti delle norme abrogate  che  non  si  siano
          ancora perfezionati. Al comma  1-bis  dell'articolo  4  del
          decreto-legge 14 novembre 2003,  n.  314,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2003,  n.  368,  le
          parole: «di  un'aliquota  della  componente  della  tariffa
          elettrica  pari  a  0,015  centesimi  di  euro   per   ogni
          kilowattora consumato» sono sostituite dalle seguenti:  «di
          aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo
          pari  a  0,015  centesimi  di  euro  per  ogni  kilowattora
          prelevato dalle reti pubbliche con obbligo  di  connessione
          di terzi». 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          16-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle
          imposte sui redditi): 
                «Art. 16-bis (Detrazione delle spese  per  interventi
          di recupero del patrimonio edilizio e  di  riqualificazione
          energetica degli  edifici).  -  1.  Dall'imposta  lorda  si
          detrae  un  importo  pari  al  36  per  cento  delle  spese
          documentate, fino ad un ammontare complessivo delle  stesse
          non  superiore  a  48.000  euro  per  unita'   immobiliare,
          sostenute  ed   effettivamente   rimaste   a   carico   dei
          contribuenti che possiedono o detengono, sulla base  di  un
          titolo idoneo, l'immobile sul  quale  sono  effettuati  gli
          interventi: 
                  a) di cui alle lett. a), b), c) e d)  dell'articolo
          3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380, effettuati sulle  parti  comuni  di  edificio
          residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile; 
                  b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo  3
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n.  380,  effettuati  sulle  singole   unita'   immobiliari
          residenziali  di  qualsiasi  categoria   catastale,   anche
          rurali, e sulle loro pertinenze; 
                  c) necessari alla  ricostruzione  o  al  ripristino
          dell'immobile danneggiato a seguito di  eventi  calamitosi,
          ancorche'  non  rientranti  nelle  categorie  di  cui  alle
          lettere a) e b) del presente comma,  sempreche'  sia  stato
          dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione; 
                  d) relativi alla  realizzazione  di  autorimesse  o
          posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune; 
                  e) finalizzati  alla  eliminazione  delle  barriere
          architettoniche,   aventi   ad    oggetto    ascensori    e
          montacarichi, alla realizzazione  di  ogni  strumento  che,
          attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
          di tecnologia piu'  avanzata,  sia  adatto  a  favorire  la
          mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le  persone
          portatrici di handicap in situazione di gravita', ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104; 
                  f) relativi all'adozione di  misure  finalizzate  a
          prevenire il rischio del compimento  di  atti  illeciti  da
          parte di terzi; 
                  g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
          alla   cablatura    degli    edifici,    al    contenimento
          dell'inquinamento acustico; 
                  h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
          al conseguimento di  risparmi  energetici  con  particolare
          riguardo all'installazione di impianti basati  sull'impiego
          delle fonti  rinnovabili  di  energia.  Le  predette  opere
          possono  essere  realizzate  anche  in  assenza  di   opere
          edilizie    propriamente    dette,    acquisendo     idonea
          documentazione  attestante  il  conseguimento  di  risparmi
          energetici  in  applicazione  della  normativa  vigente  in
          materia; 
                  i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
          particolare riguardo all'esecuzione di opere per  la  messa
          in  sicurezza   statica,   in   particolare   sulle   parti
          strutturali,  per   la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica  del
          patrimonio edilizio, nonche'  per  la  realizzazione  degli
          interventi   necessari   al   rilascio    della    suddetta
          documentazione. Gli  interventi  relativi  all'adozione  di
          misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la  messa
          in sicurezza statica devono essere realizzati  sulle  parti
          strutturali degli edifici o complessi di edifici  collegati
          strutturalmente  e  comprendere  interi  edifici   e,   ove
          riguardino i centri storici, devono essere  eseguiti  sulla
          base  di  progetti  unitari  e  non   su   singole   unita'
          immobiliari; 
                  l) di bonifica  dall'amianto  e  di  esecuzione  di
          opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 
                (Omissis).».