((Art. 42-bis Autoconsumo da fonti rinnovabili 1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, e' consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunita' energetiche rinnovabili secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni e' funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo. 3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni: a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attivita' commerciale o professionale principale; b) nel caso di comunita' energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorita' locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale principale; c) l'obiettivo principale dell'associazione e' fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunita', piuttosto che profitti finanziari; d) la partecipazione alle comunita' energetiche rinnovabili e' aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. 4. Le entita' giuridiche costituite per la realizzazione di comunita' energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa e' pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati; c) l'energia e' condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che puo' avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e); d) nel caso di comunita' energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione; e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio. 5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2: a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore; b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati; c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa. 6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorita', inoltre: a) adotta i provvedimenti necessari affinche' il gestore del sistema di distribuzione e la societa' Terna Spa cooperino per consentire, con modalita' quanto piu' possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita' con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa; b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonche' di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ; c) provvede affinche', in conformita' a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attivita' di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalita' l'ARERA puo' avvalersi delle societa' del gruppo GSE Spa; d) individua modalita' per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunita' energetiche rinnovabili. 9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri: a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa ed e' volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo; b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilita' di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo massimo di fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditivita' degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6; d) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessita' di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti; e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma. 10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Riferimenti normativi La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328. Si riporta il testo vigente degli articoli 21 e 22 della citata direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018: «Art. 21 (Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili). - 1. Gli Stati membri provvedono affinche' i consumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di energia rinnovabile, fatto salvo il presente articolo. 2. Gli Stati membri provvedono affinche' gli autoconsumatori di energia rinnovabile, individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a: a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari, senza essere soggetti: i) in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi; ii) in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilita', a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe; b) installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilita'; c) mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali; d) ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la societa'. 3. Gli Stati membri possono applicare oneri e tariffe non discriminatori e proporzionali agli autoconsumatori di energia rinnovabile, in relazione alla loro energia elettrica rinnovabile autoprodotta che rimane nella loro disponibilita', in uno o piu' dei casi seguenti: a) se l'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili e' effettivamente beneficiaria di regimi di sostegno, solo nella misura in cui non siano pregiudicati la sostenibilita' economica del progetto e l'effetto incentivante di tale sostegno; b) dal 1° dicembre 2026, se la quota complessiva di impianti in autoconsumo supera l'8 % della potenza elettrica totale installata di uno Stato membro, e se e' dimostrato, mediante un'analisi costi-benefici effettuata dall'autorita' nazionale di regolamentazione di tale Stato membro, condotta mediante un processo aperto, trasparente e partecipativo, che la disposizione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), ha comportato un significativo onere sproporzionato per la sostenibilita' finanziaria a lungo termine del sistema elettrico oppure crea un incentivo che supera quanto oggettivamente necessario per conseguire la diffusione economicamente efficiente dell'energia rinnovabile e che sarebbe impossibile minimizzare tale onere o incentivo adottando altre misure ragionevoli; o c) se l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta e' prodotta in impianti con una potenza elettrica totale installata superiore a 30 kW. 4. Gli Stati membri provvedono affinche' gli autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio, compresi condomini, siano autorizzati a esercitare collettivamente le attivita' di cui al paragrafo 2 e a organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il loro sito o i loro siti, fatti salvi gli oneri di rete e altri oneri, canoni, prelievi e imposte pertinenti applicabili a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile. Gli Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Eventuali trattamenti diversi sono proporzionati e debitamente giustificati. 5. L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile puo' essere di proprieta' di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purche' il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non e' di per se' considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile. 6. Gli Stati membri istituiscono un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile sulla base di una valutazione delle barriere ingiustificate esistenti per l'autoconsumo di energia rinnovabile, nonche' del potenziale di quest'ultimo, nei loro territori e nelle loro reti energetiche. Tale quadro favorevole, tra l'altro: a) si occupa dell'accessibilita' dell'autoconsumo di energia rinnovabile a tutti i consumatori finali, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili; b) si occupa degli ostacoli ingiustificati al finanziamento di progetti sul mercato e di misure che facilitano l'accesso ai finanziamenti; c) si occupa di altri ostacoli normativi ingiustificati per l'autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari; d) si occupa degli incentivi per i proprietari degli immobili, affinche' creino possibilita' di autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari; e) concede agli autoconsumatori di energia rinnovabile, a fronte dell'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, un accesso non discriminatorio ai pertinenti regimi di sostegno esistenti, nonche' a tutti i segmenti del mercato dell'energia elettrica; f) garantisce che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo adeguato e bilanciato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema quando l'energia elettrica e' immessa nella rete. Gli Stati membri includono una sintesi delle politiche e delle misure previste dal quadro favorevole, nonche' una valutazione della loro attuazione nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. 7. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE.» «Art. 22 (Comunita' di energia rinnovabile). - 1. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunita' di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualita' di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunita' di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attivita' commerciale o professionale principale. 2. Gli Stati membri assicurano che le comunita' di energia rinnovabile abbiano il diritto di: a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile; b) scambiare, all'interno della stessa comunita', l'energia rinnovabile prodotta dalle unita' di produzione detenute da tale comunita' produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunita' produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti; c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio. 3. Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunita' di energia rinnovabile nei rispettivi territori. 4. Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunita' di energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra l'altro, che: a) siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunita' di energia rinnovabile; b) le comunita' di energia rinnovabile che forniscono energia o servizi di aggregazione, o altri servizi energetici commerciali siano soggette alle disposizioni applicabili a tali attivita'; c) il gestore del sistema di distribuzione competente cooperi con le comunita' di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all'interno delle comunita' di energia rinnovabile; d) le comunita' di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonche' ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorita' nazionali competenti; e) le comunita' di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attivita', i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato; f) la partecipazione alle comunita' di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili; g) siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni; h) alle autorita' pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacita' per favorire la creazione di comunita' di energia rinnovabile e aiutare le autorita' a parteciparvi direttamente; i) siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunita' di energia rinnovabile. 5. I principi essenziali del quadro favorevole di cui al paragrafo 4 e della sua attuazione fanno parte degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e delle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. 6. Gli Stati membri possono prevedere che le comunita' di energia rinnovabile siano aperte alla partecipazione transfrontaliera. 7. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri tengono conto delle specificita' delle comunita' di energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al fine di consentire loro di competere alla pari con altri partecipanti al mercato per l'ottenimento di un sostegno.». La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158. Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19: «Art. 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione). - (Omissis). 9. All'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018». Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. Il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da l a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati. Cessano altresi' eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole: «di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato» sono sostituite dalle seguenti: «di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi». (Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): «Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi: a) di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile; b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune; e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari; l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. (Omissis).».