Art. 10 
 
Sistema  di  controllo  e  tracciabilita'  telematico  per   i   vini
  confezionati a D.O.C. e a I.G.T., ai sensi dell'art. 48,  comma  8,
  della legge - Caratteristiche e gestione del sistema 
 
  1. Il sistema telematico di controllo e tracciabilita', alternativo
all'uso della fascetta, per i vini confezionati a D.O.C. e  a  I.G.T.
consiste nell'apposizione in chiaro su ogni recipiente di  un  codice
alfanumerico   univoco    non    seriale    che    renda    possibile
l'identificazione univoca di ciascun recipiente immesso  sul  mercato
da parte delle competenti autorita' di controllo, nel rispetto  delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente articolo. 
  2. Il codice alfanumerico univoco non seriale, che rende  possibile
l'identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul  mercato,
deve: 
    a) essere apposto in chiaro ogni singolo recipiente,  durante  il
processo di imbottigliamento ed etichettatura, nelle medesime sedi di
imbottigliamento ed etichettatura; 
    b) essere interamente leggibile,  dopo  la  sua  apposizione  sul
recipiente, anche senza l'ausilio di sistemi  ovvero  dispositivi  di
lettura e decodifica; 
    c) consentire l'identificazione univoca dell'azienda (di  seguito
«provider») che lo ha generato e fornito; 
    d) essere  associato,  prima  dell'immissione  in  commercio  del
recipiente su cui e' stato  apposto,  a  tutti  i  dati  relativi  al
prodotto vinicolo imbottigliato specificati nella richiesta formulata
all'organismo di controllo di cui al successivo comma 7. 
  3. Il sistema telematico di controllo e tracciabilita'  e'  fornito
dai «provider» presenti nell'elenco  istituito  dal  Ministero  delle
politiche  agricole,  alimentari,  forestali  e  del   turismo,   che
emetteranno i codici secondo le specifiche che saranno definite dallo
stesso Ministero con apposito documento tecnico che verra' pubblicato
successivamente sul sito internet del Ministero. 
  4. Il consorzio di tutela, di cui all'art. 41  della  legge,  della
specifica D.O.C. o  I.G.T.,  oppure  in  sua  assenza  la  competente
regione, sentita  la  filiera  vitivinicola  interessata,  decide  di
avvalersi  del  sistema  di  tracciabilita',  di  cui  al   comma   1
nell'ambito della procedura di approvazione del  relativo  piano  dei
controlli da parte dell'ICQRF. 
  5. La responsabilita' della  gestione  e  della  distribuzione  dei
codici alfanumerici compete agli organismi di controllo o ai consorzi
eventualmente da loro delegati in ordine agli  accordi  stabiliti  da
una specifica convenzione. Nel piano di controllo dovra' essere  data
evidenza di tale convenzione. 
  6.  Preliminarmente  alle  operazioni  di   confezionamento   della
relativa partita di vino, le ditte interessate, inserite nel  sistema
di controllo dei vini a D.O.C. e a I.G.T. interessati,  richiedono  i
codici alfanumerici  all'organismo  di  controllo  autorizzato  o  al
consorzio di tutela, se delegato, in  relazione  al  quantitativo  di
recipienti da utilizzare per l'imbottigliamento. 
  7.  Nella  richiesta  dei  codici  alfanumerici   l'imbottigliatore
comunica almeno le seguenti informazioni riguardo la partita  oggetto
di imbottigliamento: 
    a. nome del vino a  DOC  o  IGT  oggetto  di  imbottigliamento  e
Tipologia [secondo attuali codifiche SIAN]; 
    b. identificazione della partita; 
    c. numero dei contenitori da utilizzare per l'imbottigliamento; 
    d.    capacita'    dei    contenitori    da    utilizzare     per
l'imbottigliamento. 
  8.  L'organismo   di   controllo   autorizzato,   previa   verifica
documentale  della  sussistenza  dei   requisiti   quantitativi   e/o
qualitativi  della  relativa  partita  rivendicata  e/o  certificata,
consegna i codici alfanumerici richiesti, o autorizza  alla  consegna
il consorzio di tutela riconosciuto, se delegato, conformemente  alle
prescrizioni ed alle tempistiche  previste  nel  relativo  piano  dei
controlli. 
  9. I codici alfanumerici vengono trasmessi ai soggetti titolari del
codice ICQRF che provvedono materialmente  al  confezionamento,  fino
alla concorrenza del quantitativo di  vino  da  confezionare,  previa
verifica del pagamento dei codici alfanumerici richiesti. 
  10. Successivamente alle operazioni di  confezionamento,  le  ditte
confezionatrici   annotano   nei   registri,    tenuti    in    forma
dematerializzata ai sensi del decreto n. 293 del 20  marzo  2015,  il
riferimento ai codici alfanumerici utilizzati  in  corrispondenza  di
ciascun lotto, secondo le modalita' previste, al fine  di  assicurare
la  corrispondenza  univoca  tra  i  recipienti  utilizzati  per   il
confezionamento della relativa partita di vino e  quelli  riscontrati
sul mercato dalle competenti Autorita' o Organismi di controllo. 
  11. Le spese relative alla gestione del sistema di  tracciabilita',
sostenute dagli organismi di controllo o dai  consorzi  dagli  stessi
delegati, sono poste a carico delle ditte confezionatrici interessate
in ragione dell'effettivo costo del servizio prestato e figurano  nel
prospetto  tariffario  da  approvare  congiuntamente  al  piano   dei
controlli della specifica D.O.C. o I.G.T. 
  12. Entro un anno dalla pubblicazione del documento tecnico di  cui
al comma 3 il Ministero  effettua  la  verifica  sull'implementazione
delle disposizioni del presente articolo e, se del caso, con  decreto
ministeriale, adotta le misure atte a migliorare la funzionalita' del
sistema. Inoltre, nel corso di detto periodo, potranno  essere  presi
in  considerazione  altri  sistemi   informatici   di   controllo   e
tracciabilita' equivalenti, di cui all'art. 48, comma 8, della legge,
sulla base delle proposte presentate dalla filiera vitivinicola.