Art. 10
Sistema di controllo e tracciabilita' telematico per i vini
confezionati a D.O.C. e a I.G.T., ai sensi dell'art. 48, comma 8,
della legge - Caratteristiche e gestione del sistema
1. Il sistema telematico di controllo e tracciabilita', alternativo
all'uso della fascetta, per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T.
consiste nell'apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice
alfanumerico univoco non seriale che renda possibile
l'identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato
da parte delle competenti autorita' di controllo, nel rispetto delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente articolo.
2. Il codice alfanumerico univoco non seriale, che rende possibile
l'identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato,
deve:
a) essere apposto in chiaro ogni singolo recipiente, durante il
processo di imbottigliamento ed etichettatura, nelle medesime sedi di
imbottigliamento ed etichettatura;
b) essere interamente leggibile, dopo la sua apposizione sul
recipiente, anche senza l'ausilio di sistemi ovvero dispositivi di
lettura e decodifica;
c) consentire l'identificazione univoca dell'azienda (di seguito
«provider») che lo ha generato e fornito;
d) essere associato, prima dell'immissione in commercio del
recipiente su cui e' stato apposto, a tutti i dati relativi al
prodotto vinicolo imbottigliato specificati nella richiesta formulata
all'organismo di controllo di cui al successivo comma 7.
3. Il sistema telematico di controllo e tracciabilita' e' fornito
dai «provider» presenti nell'elenco istituito dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che
emetteranno i codici secondo le specifiche che saranno definite dallo
stesso Ministero con apposito documento tecnico che verra' pubblicato
successivamente sul sito internet del Ministero.
4. Il consorzio di tutela, di cui all'art. 41 della legge, della
specifica D.O.C. o I.G.T., oppure in sua assenza la competente
regione, sentita la filiera vitivinicola interessata, decide di
avvalersi del sistema di tracciabilita', di cui al comma 1
nell'ambito della procedura di approvazione del relativo piano dei
controlli da parte dell'ICQRF.
5. La responsabilita' della gestione e della distribuzione dei
codici alfanumerici compete agli organismi di controllo o ai consorzi
eventualmente da loro delegati in ordine agli accordi stabiliti da
una specifica convenzione. Nel piano di controllo dovra' essere data
evidenza di tale convenzione.
6. Preliminarmente alle operazioni di confezionamento della
relativa partita di vino, le ditte interessate, inserite nel sistema
di controllo dei vini a D.O.C. e a I.G.T. interessati, richiedono i
codici alfanumerici all'organismo di controllo autorizzato o al
consorzio di tutela, se delegato, in relazione al quantitativo di
recipienti da utilizzare per l'imbottigliamento.
7. Nella richiesta dei codici alfanumerici l'imbottigliatore
comunica almeno le seguenti informazioni riguardo la partita oggetto
di imbottigliamento:
a. nome del vino a DOC o IGT oggetto di imbottigliamento e
Tipologia [secondo attuali codifiche SIAN];
b. identificazione della partita;
c. numero dei contenitori da utilizzare per l'imbottigliamento;
d. capacita' dei contenitori da utilizzare per
l'imbottigliamento.
8. L'organismo di controllo autorizzato, previa verifica
documentale della sussistenza dei requisiti quantitativi e/o
qualitativi della relativa partita rivendicata e/o certificata,
consegna i codici alfanumerici richiesti, o autorizza alla consegna
il consorzio di tutela riconosciuto, se delegato, conformemente alle
prescrizioni ed alle tempistiche previste nel relativo piano dei
controlli.
9. I codici alfanumerici vengono trasmessi ai soggetti titolari del
codice ICQRF che provvedono materialmente al confezionamento, fino
alla concorrenza del quantitativo di vino da confezionare, previa
verifica del pagamento dei codici alfanumerici richiesti.
10. Successivamente alle operazioni di confezionamento, le ditte
confezionatrici annotano nei registri, tenuti in forma
dematerializzata ai sensi del decreto n. 293 del 20 marzo 2015, il
riferimento ai codici alfanumerici utilizzati in corrispondenza di
ciascun lotto, secondo le modalita' previste, al fine di assicurare
la corrispondenza univoca tra i recipienti utilizzati per il
confezionamento della relativa partita di vino e quelli riscontrati
sul mercato dalle competenti Autorita' o Organismi di controllo.
11. Le spese relative alla gestione del sistema di tracciabilita',
sostenute dagli organismi di controllo o dai consorzi dagli stessi
delegati, sono poste a carico delle ditte confezionatrici interessate
in ragione dell'effettivo costo del servizio prestato e figurano nel
prospetto tariffario da approvare congiuntamente al piano dei
controlli della specifica D.O.C. o I.G.T.
12. Entro un anno dalla pubblicazione del documento tecnico di cui
al comma 3 il Ministero effettua la verifica sull'implementazione
delle disposizioni del presente articolo e, se del caso, con decreto
ministeriale, adotta le misure atte a migliorare la funzionalita' del
sistema. Inoltre, nel corso di detto periodo, potranno essere presi
in considerazione altri sistemi informatici di controllo e
tracciabilita' equivalenti, di cui all'art. 48, comma 8, della legge,
sulla base delle proposte presentate dalla filiera vitivinicola.