Art. 10 Sistema di controllo e tracciabilita' telematico per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T., ai sensi dell'art. 48, comma 8, della legge - Caratteristiche e gestione del sistema 1. Il sistema telematico di controllo e tracciabilita', alternativo all'uso della fascetta, per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T. consiste nell'apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale che renda possibile l'identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato da parte delle competenti autorita' di controllo, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente articolo. 2. Il codice alfanumerico univoco non seriale, che rende possibile l'identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato, deve: a) essere apposto in chiaro ogni singolo recipiente, durante il processo di imbottigliamento ed etichettatura, nelle medesime sedi di imbottigliamento ed etichettatura; b) essere interamente leggibile, dopo la sua apposizione sul recipiente, anche senza l'ausilio di sistemi ovvero dispositivi di lettura e decodifica; c) consentire l'identificazione univoca dell'azienda (di seguito «provider») che lo ha generato e fornito; d) essere associato, prima dell'immissione in commercio del recipiente su cui e' stato apposto, a tutti i dati relativi al prodotto vinicolo imbottigliato specificati nella richiesta formulata all'organismo di controllo di cui al successivo comma 7. 3. Il sistema telematico di controllo e tracciabilita' e' fornito dai «provider» presenti nell'elenco istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che emetteranno i codici secondo le specifiche che saranno definite dallo stesso Ministero con apposito documento tecnico che verra' pubblicato successivamente sul sito internet del Ministero. 4. Il consorzio di tutela, di cui all'art. 41 della legge, della specifica D.O.C. o I.G.T., oppure in sua assenza la competente regione, sentita la filiera vitivinicola interessata, decide di avvalersi del sistema di tracciabilita', di cui al comma 1 nell'ambito della procedura di approvazione del relativo piano dei controlli da parte dell'ICQRF. 5. La responsabilita' della gestione e della distribuzione dei codici alfanumerici compete agli organismi di controllo o ai consorzi eventualmente da loro delegati in ordine agli accordi stabiliti da una specifica convenzione. Nel piano di controllo dovra' essere data evidenza di tale convenzione. 6. Preliminarmente alle operazioni di confezionamento della relativa partita di vino, le ditte interessate, inserite nel sistema di controllo dei vini a D.O.C. e a I.G.T. interessati, richiedono i codici alfanumerici all'organismo di controllo autorizzato o al consorzio di tutela, se delegato, in relazione al quantitativo di recipienti da utilizzare per l'imbottigliamento. 7. Nella richiesta dei codici alfanumerici l'imbottigliatore comunica almeno le seguenti informazioni riguardo la partita oggetto di imbottigliamento: a. nome del vino a DOC o IGT oggetto di imbottigliamento e Tipologia [secondo attuali codifiche SIAN]; b. identificazione della partita; c. numero dei contenitori da utilizzare per l'imbottigliamento; d. capacita' dei contenitori da utilizzare per l'imbottigliamento. 8. L'organismo di controllo autorizzato, previa verifica documentale della sussistenza dei requisiti quantitativi e/o qualitativi della relativa partita rivendicata e/o certificata, consegna i codici alfanumerici richiesti, o autorizza alla consegna il consorzio di tutela riconosciuto, se delegato, conformemente alle prescrizioni ed alle tempistiche previste nel relativo piano dei controlli. 9. I codici alfanumerici vengono trasmessi ai soggetti titolari del codice ICQRF che provvedono materialmente al confezionamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da confezionare, previa verifica del pagamento dei codici alfanumerici richiesti. 10. Successivamente alle operazioni di confezionamento, le ditte confezionatrici annotano nei registri, tenuti in forma dematerializzata ai sensi del decreto n. 293 del 20 marzo 2015, il riferimento ai codici alfanumerici utilizzati in corrispondenza di ciascun lotto, secondo le modalita' previste, al fine di assicurare la corrispondenza univoca tra i recipienti utilizzati per il confezionamento della relativa partita di vino e quelli riscontrati sul mercato dalle competenti Autorita' o Organismi di controllo. 11. Le spese relative alla gestione del sistema di tracciabilita', sostenute dagli organismi di controllo o dai consorzi dagli stessi delegati, sono poste a carico delle ditte confezionatrici interessate in ragione dell'effettivo costo del servizio prestato e figurano nel prospetto tariffario da approvare congiuntamente al piano dei controlli della specifica D.O.C. o I.G.T. 12. Entro un anno dalla pubblicazione del documento tecnico di cui al comma 3 il Ministero effettua la verifica sull'implementazione delle disposizioni del presente articolo e, se del caso, con decreto ministeriale, adotta le misure atte a migliorare la funzionalita' del sistema. Inoltre, nel corso di detto periodo, potranno essere presi in considerazione altri sistemi informatici di controllo e tracciabilita' equivalenti, di cui all'art. 48, comma 8, della legge, sulla base delle proposte presentate dalla filiera vitivinicola.