Art. 23 
 
Congedo e indennita' per i lavoratori dipendenti del settore privato,
  i lavoratori iscritti alla Gestione separata  di  cui  all'art.  2,
  comma 26 della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  i  lavoratori
  autonomi, per emergenza COVID-19 
 
  1. Per l'anno 2020 a decorrere dal  5  marzo,  in  conseguenza  dei
provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per  l'infanzia  e
delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine  e  grado,  di
cui al Decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  4  marzo
2020, e  per  un  periodo  continuativo  o  frazionato  comunque  non
superiore a quindici giorni, i  genitori  lavoratori  dipendenti  del
settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi  ((dei  commi  10  e
11)), per i figli di eta' non  superiore  ai  12  anni,  fatto  salvo
quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale e'
riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento della  retribuzione,
calcolata  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  23  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  ad  eccezione  del  comma  2  del
medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti  da  contribuzione
figurativa. 
  2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli  articoli
32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  fruiti
dai genitori durante il periodo di sospensione  di  cui  al  presente
articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1  con  diritto
all'indennita' e non computati ne' indennizzati a titolo  di  congedo
parentale. 
  3. I genitori lavoratori iscritti in via  esclusiva  alla  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi ((dei commi 10 e  11)),  per
il periodo di cui al comma 1, per i figli di eta' non superiore ai 12
anni, fatto salvo quanto  previsto  al  comma  5,  di  uno  specifico
congedo, per il quale e' riconosciuta una  indennita',  per  ciascuna
giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di  1/365  del  reddito
individuato secondo la base  di  calcolo  utilizzata  ai  fini  della
determinazione dell'indennita' di maternita'. La medesima  indennita'
e' estesa ai genitori lavoratori autonomi  iscritti  all'INPS  ed  e'
commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al  50  per  cento
della retribuzione convenzionale  giornaliera  stabilita  annualmente
dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 
  4. La  fruizione  del  congedo  di  cui  al  presente  articolo  e'
riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per  un  totale
complessivo di quindici giorni, ed e' subordinata alla condizione che
nel nucleo familiare  non  vi  sia  altro  genitore  beneficiario  di
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o  cessazione
dell'attivita'  lavorativa  o  altro  genitore  disoccupato   o   non
lavoratore. 
  5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti
di cui all'articolo 24, il limite di eta' di cui ai commi 1 e  3  non
si applica in riferimento ai figli con disabilita' in  situazione  di
gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni  ordine  e  grado  o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 
  6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a  5,  i  genitori
lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori,  di  eta'
compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo  familiare
non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti  di  sostegno  al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa
o che ((non vi sia altro genitore)) non lavoratore hanno  diritto  di
astenersi dal lavoro  per  il  periodo  di  sospensione  dei  servizi
educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di
ogni  ordine  e  grado,  senza  corresponsione  di   indennita'   ne'
riconoscimento  di   contribuzione   figurativa,   con   divieto   di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 
  7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche
nei confronti dei genitori affidatari. 
  8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente  disposizione,
in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3  e  5  e  per  i
medesimi lavoratori  beneficiari,  e'  prevista  la  possibilita'  di
scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi  di
baby-sitting  nel  limite  massimo  complessivo  di  600   euro,   da
utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma  1.
Il  bonus  viene  erogato  mediante  il  libretto  famiglia  di   cui
((all'articolo 54-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.)) 
  9. Il  bonus  di  cui  al  comma  8  e'  altresi'  riconosciuto  ai
lavoratori autonomi  non  iscritti  all'INPS,  subordinatamente  alla
comunicazione da  parte  delle  rispettive  casse  previdenziali  del
numero dei beneficiari. 
  10. Le modalita' operative per accedere al congedo di cui ai  commi
1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma  8  sono  stabilite  dall'INPS.
Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede  al  monitoraggio
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa  ((di  cui  al
comma 11)), l'INPS procede al rigetto delle domande presentate. 
  11. I benefici di cui al presente articolo  sono  riconosciuti  nel
limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020. 
  12. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.