Art. 24 
 
          Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, 
                    legge 5 febbraio 1992, n. 104 
 
  1.  Il  numero  di  giorni  di  permesso  retribuito   coperto   da
contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e'  incrementato  di  ulteriori  complessive
dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 
  2. Il beneficio di cui al comma  1  e'  riconosciuto  al  personale
sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende
ed enti del Servizio  sanitario  nazionale  impegnati  nell'emergenza
COVID-19 e del comparto sanita'. 
  ((2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze  di  polizia,
delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, il beneficio di  cui  al  comma  1  si  intende
riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative  dell'ente
cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico  da
tutelare. Il beneficio non puo' essere cumulato con  quanto  previsto
all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo  periodo  del
presente comma si intende riferita anche al personale  della  polizia
locale dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane.)) 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.