Art. 25 
 
Congedo  e  indennita'  per  i  lavoratori  dipendenti  del   settore
  pubblico, nonche' bonus per l'acquisto di servizi  di  baby-sitting
  per  i  dipendenti  del  settore  sanitario  pubblico   e   privato
  accreditato, per emergenza COVID-19 
 
  1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza  dei  provvedimenti
di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita'
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e  per  tutto  il
periodo  della  sospensione  ivi  prevista,  i  genitori   lavoratori
dipendenti  del  settore  pubblico  hanno  diritto  a  fruire   dello
specifico congedo e relativa indennita' di cui all'articolo 23, commi
1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennita' di cui al primo  periodo
((non spettano)) in tutti i casi in cui uno o entrambi  i  lavoratori
stiano gia' fruendo di analoghi benefici. 
  2.  L'erogazione  dell'indennita',  nonche'   l'indicazione   delle
modalita' di fruizione del congedo sono a  cura  dell'amministrazione
pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. 
  3. Per i lavoratori dipendenti del settore  sanitario,  pubblico  e
privato accreditato, appartenenti alla categoria  dei  medici,  degli
infermieri, dei tecnici di  laboratorio  biomedico,  dei  tecnici  di
radiologia medica e  degli  operatori  sociosanitari,  il  bonus  per
l'acquisto  di  servizi  di  baby-sitting  per  l'assistenza   e   la
sorveglianza dei figli minori  fino  a  12  anni  di  eta',  previsto
dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di  cui  al
comma 1, e' riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.
La disposizione  di  cui  al  presente  comma  si  applica  anche  al
personale  del  comparto  sicurezza,  difesa  e   soccorso   pubblico
impiegato per le esigenze connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19. 
  4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3,  il  lavoratore
presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e  secondo  le
modalita' tecnico-operative stabilite in  tempo  utile  dal  medesimo
Istituto indicando, al momento della domanda stessa,  la  prestazione
di cui intende usufruire,  contestualmente  indicando  il  numero  di
giorni di indennita'  ovvero  l'importo  del  bonus  che  si  intende
utilizzare. Sulla base delle domande pervenute,  l'INPS  provvede  al
monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora  dal  monitoraggio  emerga  il  superamento,  anche  in   via
prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al
rigetto delle domande presentate. 
  5. I benefici di cui al presente  articolo  sono  riconosciuti  nel
limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Fino alla data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti  Covid-19,  dichiarato  con  la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i
sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72  ore.  Per  i
sindaci  lavoratori  dipendenti  pubblici  le  assenze   dal   lavoro
derivanti dal presente  comma  ((costituiscono  servizio  prestato  a
tutti gli effetti di legge.)) 
  7. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.