Art. 28 Indennita' lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago 1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo ((2020)), pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.