Art. 33 Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL 1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attivita' lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del ((decreto legislativo 4 marzo)) 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. 2. Per le domande di NASpI e DISCOLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. 3. Sono altresi' ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialita' di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonche' i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.