Art. 35 
 
              Disposizioni in materia di terzo settore 
 
  1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore,  di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,  le  parole  «  entro
ventiquattro mesi dalla data della  sua  entrata  in  vigore  »  sono
sostituite dalle seguenti « entro il 31 ottobre 2020 ». 
  2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 112, le parole « entro diciotto mesi dalla data della sua  entrata
in vigore » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 ottobre 2020
». 
  3. Per l'anno 2020, le organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale di cui all'articolo 10, del decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le  organizzazioni  di
volontariato  iscritte  nei  registri  regionali  e  delle   province
autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le  associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri  nazionale,  regionali  e
delle province autonome di Trento e Bolzano  di  cui  all'articolo  7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le  quali  la  scadenza  del
termine di approvazione dei bilanci ricade  all'interno  del  periodo
emergenziale,  come  stabilito  dalla  delibera  del  Consiglio   dei
ministri del 31 gennaio 2020,  possono  approvare  i  propri  bilanci
entro la medesima data ((del 31 ottobre 2020)) di cui ai commi 1 e 2,
anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. ((Le
medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le
attivita' correlate ai fondi del cinque per  mille  per  l'anno  2017
entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresi' prorogati alla  data
del 31  ottobre  2020  i  termini  di  rendicontazione  di  eventuali
progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali. 
  3-bis. Per il solo  anno  2020,  il  termine  di  un  anno  di  cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere
un apposito rendiconto  dal  quale  risulti  l'utilizzo  delle  somme
percepite, e' fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione  delle
somme. 
  3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti
disciplinati dai capi II e III, del titolo II  del  libro  primo  del
codice civile, nonche' agli enti di cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera c), del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3-quater. All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014,  n.
125, le parole: « almeno biennale » sono sostituite dalle seguenti: «
almeno triennale ».))