((Art. 35-bis 
 
    Disposizioni in materia di volontari della protezione civile 
 
  1. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata
con delibera del Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,  i
periodi continuativi di cui al comma 2 dell'articolo 39 del codice di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino  a
centottanta giorni,  fermo  restando  il  limite  massimo  di  giorni
nell'anno previsto nel medesimo comma 2.))