Art. 36 
 
                Disposizioni in materia di patronati 
 
  1.  Gli  istituti  di  patronato  e  di  assistenza   sociale,   in
considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono: 
    a) in deroga all'articolo 4 del ((regolamento di cui  al  decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali))  10
ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30  marzo  2001  n.  152,
acquisire, fino alla cessazione dello stato di  emergenza  sanitaria,
il mandato di patrocinio in via telematica,  fermo  restando  che  la
immediata  regolarizzazione  del  citato  mandato  ai   sensi   della
normativa  vigente  deve  intervenire  una  volta  cessata  l'attuale
situazione emergenziale prima della  formalizzazione  della  relativa
pratica all'istituto previdenziale; 
    b) in deroga all'articolo 7 del ((regolamento di cui  al  decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali))  10
ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura
al pubblico e, tenuto conto della necessita' attuale  di  ridurre  il
numero di personale presente negli uffici e di  diminuire  l'afflusso
dell'utenza,  ((modulare  il   servizio   all'utenza)),   assicurando
l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile  operare
mediante l'organizzazione dell'attivita' con modalita' a distanza; 
    c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere  b)
e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge  30  marzo  2001,  n.
152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019
e i nominativi dei componenti degli organi di  amministrazione  e  di
controllo, nonche' i dati  riassuntivi  e  statistici  dell'attivita'
assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla  struttura
organizzativa in Italia e all'estero.