Art. 36 Disposizioni in materia di patronati 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono: a) in deroga all'articolo 4 del ((regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale; b) in deroga all'articolo 7 del ((regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) 10 ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessita' attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, ((modulare il servizio all'utenza)), assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attivita' con modalita' a distanza; c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n. 152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonche' i dati riassuntivi e statistici dell'attivita' assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.