Art. 39 
 
               Disposizioni in materia di lavoro agile 
 
  1. ((Fino alla cessazione dello stato di  emergenza  epidemiologica
da COVID-19)), i lavoratori dipendenti disabili nelle  condizioni  di
cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104  o
che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con  disabilita'
nelle condizioni di cui  all'articolo  3,  comma  3,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a  svolgere  la  prestazione  di
lavoro in modalita' agile ai sensi dagli articoli da 18  a  23  della
legge 22 maggio 2017, n. 81, a  condizione  che  tale  modalita'  sia
compatibile con le caratteristiche della prestazione. 
  2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e  comprovate
patologie  con  ridotta  capacita'  lavorativa  e'  riconosciuta   la
priorita'  nell'accoglimento  delle  istanze  di  svolgimento   delle
prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli  da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 
  ((2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche
ai lavoratori immunodepressi e ai  familiari  conviventi  di  persone
immunodepresse.))