Art. 41 Sospensione dell'attivita' dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione 1. Sono sospese fino al ((1° giugno)) 2020 le attivita' dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonche' l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati. 2. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarieta' bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi. 3. Sino al ((1° giugno)) 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarieta' bilaterali, gia' costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.