Art. 41 
 
Sospensione  dell'attivita'  dei  Comitati  centrali   e   periferici
    dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione 
 
  1. Sono sospese  fino  al  ((1°  giugno))  2020  le  attivita'  dei
Comitati centrali e  periferici  dell'Inps  nonche'  l'efficacia  dei
decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati. 
  2.  Le  integrazioni  salariali  di   competenza   dei   Fondi   di
solidarieta' bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo
le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi. 
  3.  Sino  al  ((1°  giugno))  2020  i   Presidenti   dei   Comitati
amministratori dei Fondi di solidarieta' bilaterali, gia' costituiti,
sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.