Art. 42 
 
                         Disposizioni INAIL 
 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e  sino  ((al  1°  giugno))  2020,  il
decorso  dei  termini  di  decadenza  relativi  alle   richieste   di
prestazioni erogate dall'INAIL e' sospeso di  diritto  e  riprende  a
decorrere dalla  fine  del  periodo  di  sospensione.  Sono  altresi'
sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni ((di cui
al primo periodo del presente comma)),  i  termini  di  prescrizione.
Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda
del  titolare,   nonche'   su   disposizione   dell'Inail,   previsti
dall'articolo 83 ((del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  che  scadano  nel  periodo
indicato  al  primo  periodo  del  presente  comma.))  Detti  termini
riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. 
  2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus  (SARS-CoV-2)  in
occasione di lavoro,  il  medico  certificatore  redige  il  consueto
certificato di infortunio e lo invia  telematicamente  all'INAIL  che
assicura, ai sensi delle vigenti  disposizioni,  la  relativa  tutela
dell'infortunato.  Le  prestazioni  INAIL  nei  casi   accertati   di
infezioni da coronavirus in occasione di lavoro  sono  erogate  anche
per il periodo di quarantena o di permanenza  domiciliare  fiduciaria
dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti
eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non  sono
computati ai fini della determinazione  dell'oscillazione  del  tasso
medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti
((dell'allegato  2  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali del 27  febbraio  2019,  recante  «  Modalita'  per
l'applicazione delle tariffe 2019 ».)) La  presente  disposizione  si
applica ai datori di lavoro pubblici e privati.