Art. 43 
 
Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei  presidi
                              sanitari 
 
  1. Allo scopo  di  sostenere  la  continuita',  in  sicurezza,  dei
processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria
coronavirus,  ((l'INAIL  provvede))  entro  il  30  aprile   2020   a
trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di  euro  da  erogare
alle imprese per l'acquisto di  dispositivi  ed  altri  strumenti  di
protezione individuale, a valere sulle risorse gia'  programmate  nel
bilancio  di  previsione  2020   dello   stesso   istituto   per   il
finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma  5,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  2. Al fine di rafforzare la tutela  dei  lavoratori  infortunati  e
tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione
e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e' autorizzato  a  bandire  procedure
concorsuali  pubbliche  e  conseguentemente  ad  assumere   a   tempo
indeterminato,  a  decorrere  dall'anno  2020,   con   corrispondente
incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unita'  di
personale, con qualifica di dirigente medico di primo  livello  nella
branca specialistica di medicina legale e del lavoro. 
  3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto  in  misura
pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per
il restante 50 per  cento,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022.  Ai
relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno  2020,  4.926.759  per
l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  a
valere sul bilancio  dell'INAIL.  Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a
euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021  e  euro
5.075.000 annui a decorrere dall'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 126.