((Art. 44-bis 
 
Indennita' per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1
 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 
 
  1. In favore  dei  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  dei
titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei
lavoratori autonomi o  professionisti  ivi  compresi  i  titolari  di
attivita'   di   impresa,   iscritti    all'assicurazione    generale
obbligatoria e alle forme esclusive  e  sostitutive  della  medesima,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e  che  svolgono  la  loro  attivita'
lavorativa alla data del 23  febbraio  2020  nei  comuni  individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
1° marzo 2020, o siano ivi  residenti  o  domiciliati  alla  medesima
data, e' riconosciuta un'indennita' mensile  aggiuntiva  pari  a  500
euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di
sospensione dell'attivita'. L'indennita' di cui al presente comma non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Il trattamento di cui al comma 1 e'  erogato  dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di  euro  per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa, fornendo i risultati di tale  attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5,8 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.))