Art. 46 
 
((Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi  e  individuali
                 per giustificato motivo oggettivo)) 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24,  della  legge
23 luglio 1991, n. 223 e' precluso  per  60  giorni  e  nel  medesimo
periodo sono sospese le procedure  pendenti  avviate  successivamente
alla data del 23 febbraio 2020, ((fatte salve le ipotesi  in  cui  il
personale interessato dal recesso, gia' impiegato  nell'appalto,  sia
riassunto a seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola  del
contratto d'appalto)). Sino alla scadenza del  suddetto  termine,  il
datore di lavoro, indipendentemente dal numero  dei  dipendenti,  non
puo' recedere dal contratto  per  giustificato  motivo  oggettivo  ai
sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.