Art. 47 Strutture per le persone con disabilita' e misure compensative di sostegno anche domiciliare 1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficolta' di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socioassistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario per persone con disabilita', l'attivita' dei medesimi e' sospesa dalla data ((di entrata in vigore)) del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale puo', d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilita' ad alta necessita' di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attivita' dei centri ((di cui al presente comma)), indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime. 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilita' non puo' costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilita' di accudire la persona con disabilita' a seguito della sospensione delle attivita' dei Centri di cui al comma 1.