Art. 47 
 
Strutture per le persone con disabilita'  e  misure  compensative  di
                     sostegno anche domiciliare 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo  di  contrastare  e
contenere il diffondersi del virus  COVID-19  e  tenuto  conto  della
difficolta' di far rispettare le regole  di  distanziamento  sociale,
nei  Centri  semiresidenziali,  comunque   siano   denominati   dalle
normative regionali, a carattere socioassistenziale, socio-educativo,
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e  sociosanitario  per
persone con disabilita', l'attivita' dei medesimi  e'  sospesa  dalla
data ((di entrata in vigore)) del presente decreto e fino  alla  data
di cui all'articolo 2,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale puo',
d'accordo con gli enti gestori dei centri  diurni  di  cui  al  primo
periodo, attivare interventi non differibili in favore delle  persone
con disabilita' ad alta necessita'  di  sostegno  sanitario,  ove  la
tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse
consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.  In  ogni
caso,  per  la  durata  dello  stato  di  emergenza   di   cui   alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le  assenze
dalle  attivita'  dei  centri   ((di   cui   al   presente   comma)),
indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di
esclusione dalle medesime. 
  2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e  39  del  presente
decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal  posto  di
lavoro da parte di uno dei genitori conviventi  di  una  persona  con
disabilita' non puo' costituire giusta causa di recesso dal contratto
di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione
che sia preventivamente comunicata  e  motivata  l'impossibilita'  di
accudire la persona con disabilita' a seguito della sospensione delle
attivita' dei Centri di cui al comma 1.