Art. 48 Prestazioni individuali domiciliari 1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi ((dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19)), e durante la sospensione delle attivita' sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilita', laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessita', le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, gia' impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza ((o rese)) nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ((creare)) aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorita' individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse condizioni assicurative ((sinora previste)), anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. 2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalita' indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalita' attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sara' inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, dara' luogo, in favore dei soggetti cui e' affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entita' pari all'importo gia' previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalita' di effettuazione del servizio stesso. ((La seconda quota)) sara' corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attivita', delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a cio' preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attivita'. 3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti ((adottati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1 del presente articolo)) e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita'.