Art. 48 
 
                 Prestazioni individuali domiciliari 
 
  1. Durante la sospensione dei servizi educativi  e  scolastici,  di
cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta
con i provvedimenti adottati ai sensi ((dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19)), e durante la sospensione  delle
attivita' sociosanitarie e socioassistenziali nei centri  diurni  per
anziani e per persone con disabilita', laddove disposta con ordinanze
regionali  o  altri   provvedimenti,   considerata   l'emergenza   di
protezione civile e il conseguente stato di necessita', le  pubbliche
amministrazioni forniscono, avvalendosi  del  personale  disponibile,
gia' impiegato in tali servizi, dipendente da  soggetti  privati  che
operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni  in  forme
individuali domiciliari o a distanza ((o rese))  nel  rispetto  delle
direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i
servizi  senza  ((creare))  aggregazione.  Tali  servizi  si  possono
svolgere   secondo   priorita'    individuate    dall'amministrazione
competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori,  impiegando
i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale  finalita',
alle stesse condizioni assicurative  ((sinora  previste)),  anche  in
deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie,
adottando  specifici  protocolli  che  definiscano  tutte  le  misure
necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori
ed utenti. 
  2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e  dei
servizi sociosanitari e socioassistenziali di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono  autorizzate  al
pagamento dei gestori privati dei suddetti  servizi  per  il  periodo
della  sospensione,  sulla  base  di  quanto  iscritto  nel  bilancio
preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo  accordo
tra le parti secondo le modalita' indicate al comma  1  del  presente
articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte  dell'importo
dovuto per l'erogazione del servizio  secondo  le  modalita'  attuate
precedentemente alla sospensione  e  subordinatamente  alla  verifica
dell'effettivo svolgimento dei  servizi.  Sara'  inoltre  corrisposta
un'ulteriore quota che, sommata  alla  precedente,  dara'  luogo,  in
favore  dei  soggetti  cui  e'   affidato   il   servizio,   ad   una
corresponsione complessiva di entita' pari all'importo gia' previsto,
al  netto  delle  eventuali  minori  entrate  connesse  alla  diversa
modalita' di effettuazione del servizio stesso. ((La seconda  quota))
sara' corrisposta previa  verifica  dell'effettivo  mantenimento,  ad
esclusiva cura degli affidatari di tali  attivita',  delle  strutture
attualmente interdette, tramite il personale a cio'  preposto,  fermo
restando che le stesse dovranno risultare immediatamente  disponibili
e in regola  con  tutte  le  disposizioni  vigenti,  con  particolare
riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da
Covid-19, all'atto della ripresa della normale attivita'. 
  3. I pagamenti di cui al  comma  2  comportano  la  cessazione  dei
trattamenti  del  fondo  di  integrazione  salariale   e   di   cassa
integrazione in deroga laddove riconosciuti per  la  sospensione  dei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  e  dei  servizi  degli  educatori
nella   scuola   primaria,   o    di    servizi    sociosanitari    e
socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti
((adottati ai sensi delle disposizioni  richiamate  al  comma  1  del
presente articolo)) e con ordinanze regionali o  altri  provvedimenti
che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone
con disabilita'.