Art. 12 
 
 
         Determinazione della spesa ammissibile al sostegno 
                e delle aliquote massime concedibili 
 
  1. Per le produzioni vegetali, ai fini del calcolo dell'importo  da
ammettere  a  sostegno,  le  quantita'   assoggettate   a   copertura
mutualistica se superiori sono ricondotte, in termini  unitari,  alla
produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o
alla produzione media triennale calcolata sui cinque anni  precedenti
escludendo l'anno con la  produzione  piu'  bassa  e  quello  con  la
produzione piu' alta. 
  2. Ai fini del calcolo dell'importo  da  ammettere  a  sostegno,  i
valori  assoggettati  a  copertura  mutualistica  se  superiori  sono
ricondotti al valore ottenuto applicando alle quantita'  assoggettate
a copertura, eventualmente rideterminate ai  sensi  del  comma  1,  i
prezzi unitari massimi di mercato stabiliti con decreto  ministeriale
ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e  dell'art.
2, comma 5-ter, del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  e
successive modificazioni. 
  3. La spesa ammissibile per le quote  di  adesione  alla  copertura
mutualistica e' pari al minor valore risultante dal confronto tra  la
spesa  ottenuta  applicando  la  metodologia  di  valutazione   della
ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate con
decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale,
e la spesa  risultante  dal  contratto  di  adesione  alla  copertura
mutualistica. 
  4. Le misure  di  sostegno  pubblico  dei  fondi  mutualistici  non
prevedono criteri di selezione delle operazioni. 
  5.  Sulle  quote  di  adesione  e  partecipazione  alla   copertura
mutualistica, nonche' sulle spese amministrative di costituzione  dei
fondi, e' riconosciuta una percentuale contributiva fino al  settanta
per cento della spesa ammessa.