Art. 9 Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica. 1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'autorita' competente, contro avversita' atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie, nonche' le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente. 2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2020, si considerano assoggettabili: a) le produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversita' atmosferiche, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assoggettabili a copertura mutualistica, sono individuate nell'allegato 2; b) gli allevamenti zootecnici di cui all'allegato 1, limitatamente alle epizoozie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato. 3. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell'allegato 3.