Art. 10 
 
               (( Divieto di attivita' parassitarie )) 
 
  1.  Sono  vietate   le   attivita'   di   ((   pubblicizzazione   e
commercializzazione   parassitarie,   fraudolente,   ingannevoli    o
fuorvianti )) poste in essere (( in relazione  all'organizzazione  ))
di  eventi  sportivi  o   fieristici   di   rilevanza   nazionale   o
internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la
finalita' di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale. 
  2.   Costituiscono   attivita'    di    ((    pubblicizzazione    e
commercializzazione parassitarie )) vietate ai sensi del comma 1: 
    a) la creazione di un collegamento (( anche )) indiretto  fra  un
marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1
((,)) idoneo a indurre in errore  il  pubblico  sull'identita'  degli
sponsor ufficiali; 
    b) la falsa (( rappresentazione o )) dichiarazione nella  propria
pubblicita' di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al  comma
1; 
    c) la promozione del proprio marchio  o  altro  segno  distintivo
tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia
idonea ad attirare l'attenzione del  pubblico,  posta  in  essere  in
occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e idonea a  generare
nel pubblico l'erronea impressione che l'autore  della  condotta  sia
sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo; 
    d) la vendita e la pubblicizzazione  di  prodotti  o  di  servizi
abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di
un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1  ovvero  con  altri
segni distintivi idonei a indurre in errore (( il pubblico  ))  circa
il  logo  medesimo  e  a  ingenerare  l'erronea  percezione   di   un
qualsivoglia  collegamento   con   l'evento   ovvero   con   il   suo
organizzatore (( o con i soggetti da questo autorizzati )). 
  3. Non costituiscono attivita' di pubblicizzazione parassitaria  le
condotte  poste   in   essere   in   esecuzione   di   contratti   di
sponsorizzazione conclusi con  singoli  atleti,  squadre,  artisti  o
partecipanti autorizzati a uno degli eventi di cui al comma 1.