(( Art. 11 
 
                  Ambito temporale di applicazione 
 
  1. I divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dalla data di
registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui
al comma 1 del  medesimo  art.  10  fino  al  centottantesimo  giorno
successivo alla data ufficiale del termine degli stessi )).