Art. 12 
 
         Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale 
 
  1. Salvo che la condotta costituisca reato o  piu'  grave  illecito
amministrativo, chiunque violi i divieti di cui  all'articolo  10  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro. 
  2.  All'accertamento  delle  violazioni  e  all'irrogazione   delle
sanzioni  provvede  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del
mercato, che procede nelle forme di cui all'articolo  8  del  decreto
legislativo 2 agosto  2007,  n.  145,  in  quanto  compatibili  ((  ,
avvalendosi del Corpo della guardia di  finanza,  che  agisce,  anche
d'iniziativa, con i  poteri  a  esso  attribuiti  per  l'accertamento
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  dell'imposta  sui  redditi  e
provvede  altresi'  al  sequestro  o  alla  descrizione,  nel   corso
dell'evento sportivo o fieristico, di tutto quanto risulti  prodotto,
commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei  divieti  di
cui all'articolo 10 del presente decreto )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto  legislativo  n.  145
          del 2 agosto 2007 «Attuazione dell'art. 14 della  direttiva
          2005/29/CE  che  modifica  la  direttiva  84/450/CEE  sulla
          pubblicita' ingannevole»: 
                «Art. 8 (Tutela amministrativa e giurisdizionale).  -
          1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  di
          seguito  chiamata  Autorita',  esercita   le   attribuzioni
          disciplinate dal presente articolo. 
                2.  L'Autorita',  d'ufficio  o  su  istanza  di  ogni
          soggetto o organizzazione che ne abbia interesse,  inibisce
          la continuazione ed elimina gli effetti  della  pubblicita'
          ingannevole e comparativa illecita. Per lo svolgimento  dei
          compiti di cui al comma 1, l'Autorita' puo' avvalersi della
          Guardia  di  Finanza  che  agisce  con  i  poteri  ad  essa
          attribuiti  per  l'accertamento  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto e dell'imposta sui redditi. 
                3.  L'Autorita'  puo'  disporre   con   provvedimento
          motivato  la  sospensione  provvisoria  della   pubblicita'
          ingannevole e comparativa illecita in caso  di  particolare
          urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
          al professionista e, se il committente non  e'  conosciuto,
          puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il
          messaggio  pubblicitario  ogni   informazione   idonea   ad
          identificarlo. L'Autorita' puo',  altresi',  richiedere  ad
          ogni soggetto le informazioni ed i documenti  rilevanti  al
          fine dell'accertamento  dell'infrazione.  Si  applicano  le
          disposizioni previste dall'art. 14, commi 2, 3 e  4,  della
          legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
                4. In  caso  di  inottemperanza,  senza  giustificato
          motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'art.
          14,  comma  2,  della  legge  10  ottobre  1990,  n.   287,
          l'Autorita' applica una sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le  informazioni
          o  la   documentazione   fornite   non   siano   veritiere,
          l'Autorita' applica una sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. 
                5. L'Autorita' puo' disporre  che  il  professionista
          fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati  di  fatto
          contenuti nella pubblicita' se, tenuto conto dei diritti  o
          degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
          altra  parte  nel  procedimento,  tale   esigenza   risulti
          giustificata, date le circostanze del  caso  specifico.  Se
          tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
          di fatto sono considerati inesatti. 
                6. Quando la  pubblicita'  e'  stata  o  deve  essere
          diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana  ovvero
          per  via  radiofonica  o  televisiva  o  altro   mezzo   di
          telecomunicazione,  l'Autorita',   prima   di   provvedere,
          richiede il parere dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni. 
                7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza  e
          gravita'  l'Autorita'  puo'  ottenere  dal   professionista
          responsabile della pubblicita'  ingannevole  e  comparativa
          illecita   l'assunzione   dell'impegno   a    porre    fine
          all'infrazione,  cessando  la  diffusione  della  stessa  o
          modificandola  in  modo   da   eliminare   i   profili   di
          illegittimita'. L'Autorita' puo' disporre la  pubblicazione
          della   dichiarazione   di   assunzione   dell'impegno   in
          questione, a cura  e  spese  del  professionista.  In  tali
          ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
          puo' renderli obbligatori per il professionista e  definire
          il   procedimento    senza    procedere    all'accertamento
          dell'infrazione. 
                8. L'Autorita', se ritiene la pubblicita' ingannevole
          o il messaggio di pubblicita' comparativa  illecito,  vieta
          la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza  del
          pubblico, o la continuazione, qualora  sia  gia'  iniziata.
          Con il medesimo provvedimento puo' essere disposta, a  cura
          e  spese  del  professionista,   la   pubblicazione   della
          delibera, anche per estratto,  nonche',  eventualmente,  di
          un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire
          che  la  pubblicita'  ingannevole   o   il   messaggio   di
          pubblicita'  comparativa  illecito  continuino  a  produrre
          effetti. 
                9. Con il provvedimento che vieta la diffusione della
          pubblicita', l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione  di
          una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00  euro  a
          500.000,00 euro, tenuto conto della gravita' e della durata
          della violazione.  Nel  caso  di  pubblicita'  che  possono
          comportare un  pericolo  per  la  salute  o  la  sicurezza,
          nonche'  suscettibili  di   raggiungere,   direttamente   o
          indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non  puo'
          essere inferiore a 50.000,00 euro. 
                10. Nei casi riguardanti pubblicita'  inserite  sulle
          confezioni  di  prodotti,  l'Autorita',   nell'adottare   i
          provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro
          esecuzione un termine che tenga  conto  dei  tempi  tecnici
          necessari per l'adeguamento. 
                11.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
          mercato, con proprio regolamento, da emanarsi entro novanta
          giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
          legislativo, disciplina la procedura istruttoria,  in  modo
          da garantire il contraddittorio, la piena cognizione  degli
          atti e la verbalizzazione. 
                12.  In  caso  di  inottemperanza  ai   provvedimenti
          d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
          di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso  di  mancato  rispetto
          degli impegni assunti ai sensi  del  comma  7,  l'Autorita'
          applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00
          a 150.000,00 euro. Nei  casi  di  reiterata  inottemperanza
          l'Autorita' puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'
          d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
                13.  I  ricorsi   avverso   le   decisioni   adottate
          dall'Autorita' sono soggetti alla  giurisdizione  esclusiva
          del giudice amministrativo. Per le sanzioni  amministrative
          pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto
          si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le   disposizioni
          contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli  26,  27,
          28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e  successive
          modificazioni. Il pagamento delle  sanzioni  amministrative
          di cui al presente articolo deve  essere  effettuato  entro
          trenta   giorni   dalla    notifica    del    provvedimento
          dell'Autorita'. 
                14.  Ove  la  pubblicita'  sia  stata  assentita  con
          provvedimento  amministrativo,   preordinato   anche   alla
          verifica del carattere non ingannevole della  stessa  o  di
          liceita'  del  messaggio  di  pubblicita'  comparativa,  la
          tutela dei soggetti e delle organizzazioni che  vi  abbiano
          interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
          al   giudice    amministrativo    avverso    il    predetto
          provvedimento. 
                15. E' comunque  fatta  salva  la  giurisdizione  del
          giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
          a norma dell'art. 2598  del  codice  civile,  nonche',  per
          quanto concerne la pubblicita' comparativa, in  materia  di
          atti compiuti in violazione della  disciplina  sul  diritto
          d'autore protetto dalla legge 22 aprile  1941,  n.  633,  e
          successive modificazioni, e del marchio d'impresa  protetto
          a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  e
          successive modificazioni, nonche'  delle  denominazioni  di
          origine riconosciute e protette in Italia e di altri  segni
          distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti. 
                16.  Al  fine   di   consentire   l'esercizio   delle
          competenze disciplinate dal presente decreto, il numero dei
          posti previsti per la  pianta  organica  del  personale  di
          ruolo  dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del
          mercato dall'art. 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990,
          n. 287, e' incrementato di venti  unita',  di  cui  due  di
          livello  dirigenziale.  Ai  medesimi  fini,   e'   altresi'
          incrementato di dieci unita' il numero dei contratti di cui
          all'art. 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n.  287,
          e l'Autorita' potra' avvalersi  dell'istituto  del  comando
          per un contingente di dieci unita' di personale. Agli oneri
          finanziari derivanti dalla presente disposizione  si  fara'
          fronte con le risorse raccolte ai sensi dell'art. 10, comma
          7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.»