Art. 12 Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale 1. Salvo che la condotta costituisca reato o piu' grave illecito amministrativo, chiunque violi i divieti di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro. 2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che procede nelle forme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili (( , avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che agisce, anche d'iniziativa, con i poteri a esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi e provvede altresi' al sequestro o alla descrizione, nel corso dell'evento sportivo o fieristico, di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all'articolo 10 del presente decreto )).
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo n. 145 del 2 agosto 2007 «Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole»: «Art. 8 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). - 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito chiamata Autorita', esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo. 2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli effetti della pubblicita' ingannevole e comparativa illecita. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l'Autorita' puo' avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. 3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicita' ingannevole e comparativa illecita in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non e' conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita' puo', altresi', richiedere ad ogni soggetto le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. 5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicita' se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. 6. Quando la pubblicita' e' stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorita', prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita' l'Autorita' puo' ottenere dal professionista responsabile della pubblicita' ingannevole e comparativa illecita l'assunzione dell'impegno a porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell'impegno in questione, a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione. 8. L'Autorita', se ritiene la pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita' comparativa illecito, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora sia gia' iniziata. Con il medesimo provvedimento puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, nonche', eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita' comparativa illecito continuino a produrre effetti. 9. Con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicita', l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravita' e della durata della violazione. Nel caso di pubblicita' che possono comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonche' suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00 euro. 10. Nei casi riguardanti pubblicita' inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. 11. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 150.000,00 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorita' sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorita'. 14. Ove la pubblicita' sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceita' del messaggio di pubblicita' comparativa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. 15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti. 16. Al fine di consentire l'esercizio delle competenze disciplinate dal presente decreto, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dall'art. 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementato di venti unita', di cui due di livello dirigenziale. Ai medesimi fini, e' altresi' incrementato di dieci unita' il numero dei contratti di cui all'art. 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'Autorita' potra' avvalersi dell'istituto del comando per un contingente di dieci unita' di personale. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione si fara' fronte con le risorse raccolte ai sensi dell'art. 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.»