Art. 23 
 
 
Congedo e indennita' per i lavoratori dipendenti del settore privato,
  i lavoratori iscritti alla Gestione separata  di  cui  all'art.  2,
  comma 26 della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  i  lavoratori
  autonomi, per emergenza COVID-19 
 
  1. Per l'anno 2020 a decorrere dal  5  marzo,  in  conseguenza  dei
provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per  l'infanzia  e
delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine  e  grado,  di
cui al Decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  4  marzo
2020, e  per  un  periodo  continuativo  o  frazionato  comunque  non
superiore a quindici giorni, i  genitori  lavoratori  dipendenti  del
settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10  e  11,
per i figli di eta' non superiore ai  12  anni,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 5, di  uno  specifico  congedo,  per  il  quale  e'
riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento della  retribuzione,
calcolata  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  23  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  ad  eccezione  del  comma  2  del
medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti  da  contribuzione
figurativa. 
  2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli  articoli
32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  fruiti
dai genitori durante il periodo di sospensione  di  cui  al  presente
articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1  con  diritto
all'indennita' e non computati ne' indennizzati a titolo  di  congedo
parentale. 
  3. I genitori lavoratori iscritti in via  esclusiva  alla  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e  11,  per  il
periodo di cui al comma 1, per i figli di eta' non  superiore  ai  12
anni, fatto salvo quanto  previsto  al  comma  5,  di  uno  specifico
congedo, per il quale e' riconosciuta una  indennita',  per  ciascuna
giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di  1/365  del  reddito
individuato secondo la base  di  calcolo  utilizzata  ai  fini  della
determinazione dell'indennita' di maternita'. La medesima  indennita'
e' estesa ai genitori lavoratori autonomi  iscritti  all'INPS  ed  e'
commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al  50  per  cento
della retribuzione convenzionale  giornaliera  stabilita  annualmente
dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 
  4. La  fruizione  del  congedo  di  cui  al  presente  articolo  e'
riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per  un  totale
complessivo di quindici giorni, ed e' subordinata alla condizione che
nel nucleo familiare  non  vi  sia  altro  genitore  beneficiario  di
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o  cessazione
dell'attivita'  lavorativa  o  altro  genitore  disoccupato   o   non
lavoratore. 
  5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti
di cui all'articolo 24, il limite di eta' di cui ai commi 1 e  3  non
si applica in riferimento ai figli con disabilita' in  situazione  di
gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni  ordine  e  grado  o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 
  6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a  5,  i  genitori
lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori,  di  eta'
compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo  familiare
non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti  di  sostegno  al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa
o che non vi sia altro  genitore  non  lavoratore  hanno  diritto  di
astenersi dal lavoro  per  il  periodo  di  sospensione  dei  servizi
educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di
ogni  ordine  e  grado,  senza  corresponsione  di   indennita'   ne'
riconoscimento  di   contribuzione   figurativa,   con   divieto   di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 
  7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche
nei confronti dei genitori affidatari. 
  8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente  disposizione,
in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3  e  5  e  per  i
medesimi lavoratori  beneficiari,  e'  prevista  la  possibilita'  di
scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi  di
baby-sitting  nel  limite  massimo  complessivo  di  600   euro,   da
utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma  1.
Il  bonus  viene  erogato  mediante  il  libretto  famiglia  di   cui
all'articolo  54-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  9. Il  bonus  di  cui  al  comma  8  e'  altresi'  riconosciuto  ai
lavoratori autonomi  non  iscritti  all'INPS,  subordinatamente  alla
comunicazione da  parte  delle  rispettive  casse  previdenziali  del
numero dei beneficiari. 
  10. Le modalita' operative per accedere al congedo di cui ai  commi
1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma  8  sono  stabilite  dall'INPS.
Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede  al  monitoraggio
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
monitoraggio emerga il superamento del limite  di  spesa  di  cui  al
comma 11, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate. 
  11. I benefici di cui al presente articolo  sono  riconosciuti  nel
limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020. 
  12. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  4
          marzo 2020 recante "Ulteriori  disposizioni  attuative  del
          decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure
          urgenti   in   materia   di   contenimento    e    gestione
          dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   applicabili
          sull'intero territorio nazionale" e' pubblicato nella Gazz.
          Uff. 4 marzo 2020, n. 55. 
              Si riporta il testo degli articoli  23,  32  e  33  del
          decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico
          delle disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53): 
                "Art. 23. Calcolo dell'indennita' 
                1. Agli effetti  della  determinazione  della  misura
          dell'indennita', per retribuzione s'intende la retribuzione
          media   globale   giornaliera   del   periodo    di    paga
          quadrisettimanale  o  mensile  scaduto  ed   immediatamente
          precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio  il
          congedo di maternita'. 
                2.  Al  suddetto  importo  va   aggiunto   il   rateo
          giornaliero  relativo  alla  gratifica  natalizia  o   alla
          tredicesima mensilita' e agli altri premi  o  mensilita'  o
          trattamenti   accessori    eventualmente    erogati    alla
          lavoratrice. 
                3. Concorrono a formare la  retribuzione  gli  stessi
          elementi  che  vengono  considerati  agli   effetti   della
          determinazione   delle    prestazioni    dell'assicurazione
          obbligatoria per le indennita' economiche di malattia. 
                4. Per  retribuzione  media  globale  giornaliera  si
          intende l'importo  che  si  ottiene  dividendo  per  trenta
          l'importo totale della retribuzione del mese  precedente  a
          quello nel corso del quale  ha  avuto  inizio  il  congedo.
          Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero  periodo
          lavorativo mensile per sospensione del rapporto  di  lavoro
          con diritto alla conservazione del posto  per  interruzione
          del rapporto stesso o per  recente  assunzione  si  applica
          quanto previsto al comma 5, lettera c). 
                5.  Nei  confronti  delle  operaie  dei  settori  non
          agricoli,  per  retribuzione  media   globale   giornaliera
          s'intende: 
                  a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per
          la effettuazione di ore di lavoro  straordinario,  l'orario
          medio  effettivamente  praticato   superi   le   otto   ore
          giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
          complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di  paga
          preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o
          comunque retribuiti; 
                  b) nei casi in cui, o  per  esigenze  organizzative
          contingenti  dell'azienda  o  per  particolari  ragioni  di
          carattere  personale  della  lavoratrice,  l'orario   medio
          effettivamente  praticato  risulti   inferiore   a   quello
          previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo
          che si  ottiene  dividendo  l'ammontare  complessivo  degli
          emolumenti  percepiti  nel  periodo  di   paga   preso   in
          considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato
          e moltiplicando il quoziente ottenuto per il  numero  delle
          ore giornaliere di lavoro previste  dal  contratto  stesso.
          Nei  casi  in  cui  i  contratti   di   lavoro   prevedano,
          nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro  identico
          per i primi cinque  giorni  della  settimana  e  un  orario
          ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e' quello
          che si ottiene dividendo  per  sei  il  numero  complessivo
          delle ore settimanali contrattualmente stabilite; 
                  c) in  tutti  gli  altri  casi,  l'importo  che  si
          ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli  emolumenti
          percepiti nel periodo di paga preso in  considerazione  per
          il  numero  di  giorni  lavorati,  o  comunque  retribuiti,
          risultanti dal periodo stesso." 
                "Art. 32. Congedo parentale 
                1. Per ogni bambino, nei primi suoi  dodici  anni  di
          vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi  dal  lavoro
          secondo le modalita' stabilite  dal  presente  articolo.  I
          relativi  congedi  parentali  dei  genitori   non   possono
          complessivamente eccedere il limite di  dieci  mesi,  fatto
          salvo il  disposto  del  comma  2  del  presente  articolo.
          Nell'ambito del predetto limite, il  diritto  di  astenersi
          dal lavoro compete: 
                  a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo  di
          congedo di maternita' di cui al Capo III,  per  un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; 
                  b) al padre lavoratore, dalla nascita  del  figlio,
          per un periodo continuativo o frazionato  non  superiore  a
          sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; 
                  c) qualora vi sia un solo genitore, per un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 
                1-bis.  La  contrattazione  collettiva   di   settore
          stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui  al
          comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo  della
          base oraria e l'equiparazione di un determinato  monte  ore
          alla singola giornata  lavorativa.  Per  il  personale  del
          comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del  fuoco
          e soccorso  pubblico,  la  disciplina  collettiva  prevede,
          altresi', al fine di tenere conto delle peculiari  esigenze
          di funzionalita'  connesse  all'espletamento  dei  relativi
          servizi istituzionali, specifiche e  diverse  modalita'  di
          fruizione e di differimento del congedo. 
                1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da  parte
          della   contrattazione   collettiva,   anche   di   livello
          aziendale,  delle  modalita'  di  fruizione   del   congedo
          parentale su base oraria, ciascun genitore  puo'  scegliere
          tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La  fruizione
          su base oraria e' consentita  in  misura  pari  alla  meta'
          dell'orario  medio  giornaliero   del   periodo   di   paga
          quadrisettimanale o  mensile  immediatamente  precedente  a
          quello nel corso del quale ha inizio il congedo  parentale.
          Nei  casi  di  cui  al  presente  comma   e'   esclusa   la
          cumulabilita' della fruizione oraria del congedo  parentale
          con  permessi  o  riposi  di  cui   al   presente   decreto
          legislativo. Le disposizioni di cui al presente  comma  non
          si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
          a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. 
                2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
          astenersi  dal  lavoro  per  un  periodo   continuativo   o
          frazionato non inferiore a tre mesi, il limite  complessivo
          dei congedi parentali dei  genitori  e'  elevato  a  undici
          mesi. 
                3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
          1,  il  genitore  e'  tenuto,  salvo  casi   di   oggettiva
          impossibilita', a preavvisare il datore di  lavoro  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dai contratti  collettivi
          e, comunque, con un termine di preavviso  non  inferiore  a
          cinque giorni indicando l'inizio e la fine del  periodo  di
          congedo. Il termine di preavviso e' pari  a  2  giorni  nel
          caso di congedo parentale su base oraria. 
                4.  Il   congedo   parentale   spetta   al   genitore
          richiedente anche qualora l'altro  genitore  non  ne  abbia
          diritto. 
                4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e
          il datore di lavoro concordano,  ove  necessario,  adeguate
          misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo  conto
          di  quanto  eventualmente  previsto  dalla   contrattazione
          collettiva." 
                "Art. 33. Prolungamento del congedo 
                1. Per ogni minore  con  handicap  in  situazione  di
          gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre  o,  in
          alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto,  entro  il
          compimento del dodicesimo anno  di  vita  del  bambino,  al
          prolungamento del congedo  parentale,  fruibile  in  misura
          continuativa  o  frazionata,  per   un   periodo   massimo,
          comprensivo  dei  periodi  di  cui  all'articolo  32,   non
          superiore a tre anni, a condizione che il bambino  non  sia
          ricoverato a tempo  pieno  presso  istituti  specializzati,
          salvo che, in tal  caso,  sia  richiesta  dai  sanitari  la
          presenza del genitore. 
                2.  In  alternativa  al  prolungamento  del   congedo
          possono essere fruiti i  riposi  di  cui  all'articolo  42,
          comma 1. 
                3. Il congedo spetta al  genitore  richiedente  anche
          qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 
                4. Il prolungamento di cui al  comma  1  decorre  dal
          termine del periodo corrispondente alla durata massima  del
          congedo  parentale  spettante  al  richiedente   ai   sensi
          dell'articolo 32." 
              Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 2  della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
                "Art. 2 (Armonizzazione) 
                1. - 25. (Omissis) 
                26. A decorrere dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'." 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  4  della
          legge  5  febbraio   1992,   n.   104   (Legge-quadro   per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate): 
                "Art. 4 (Accertamento dell'handicap) 
                1. Gli accertamenti relativi alla  minorazione,  alle
          difficolta', alla necessita' dell'intervento  assistenziale
          permanente  e  alla   capacita'   complessiva   individuale
          residua, di  cui  all'articolo  3,  sono  effettuati  dalle
          unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche  di
          cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che
          sono integrate da un operatore sociale e da un esperto  nei
          casi da esaminare, in servizio presso le  unita'  sanitarie
          locali." 
              Si riporta il testo dell'articolo 54-bis  del  decreto-
          legge 24 aprile 2017, n. 50, con modificazioni, dalla legge
          21 giugno 2017, n.  96  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici
          e misure per lo sviluppo): 
                "ART.    54-bis    Disciplina    delle    prestazioni
          occasionali. Libretto Famiglia.  Contratto  di  prestazione
          occasionale 
                1. Entro i limiti  e  con  le  modalita'  di  cui  al
          presente articolo e' ammessa la possibilita'  di  acquisire
          prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le
          attivita' lavorative che danno luogo, nel corso di un  anno
          civile: 
                  a) per ciascun  prestatore,  con  riferimento  alla
          totalita'  degli  utilizzatori,  a  compensi   di   importo
          complessivamente non superiore a 5.000 euro; 
                  b) per ciascun utilizzatore, con  riferimento  alla
          totalita'   dei   prestatori,   a   compensi   di   importo
          complessivamente non superiore a 5.000 euro; 
                  c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni
          prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a  compensi
          di importo non superiore a 2.500 euro; 
                  c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita'  di
          cui al decreto del Ministro  dell'interno  8  agosto  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  23  agosto
          2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore  di  cui
          alla legge 23 marzo 1981, n.  91,  a  compensi  di  importo
          complessivo non superiore a 5.000 euro (246). 
                2. Il prestatore  ha  diritto  all'assicurazione  per
          l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con  iscrizione
          alla Gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  all'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          disciplinata  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
                3. Il prestatore ha diritto  al  riposo  giornaliero,
          alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto  previsto
          agli articoli 7, 8 e 9 del  decreto  legislativo  8  aprile
          2003, n. 66. Ai fini della  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8,
          del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
                4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da
          imposizione  fiscale,  non  incidono  sul  suo   stato   di
          disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione
          del reddito necessario per il rilascio  o  il  rinnovo  del
          permesso di soggiorno. 
                5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro
          occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in
          corso o abbia cessato da meno di sei mesi  un  rapporto  di
          lavoro  subordinato  o  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa. 
                6. Alle  prestazioni  di  cui  al  presente  articolo
          possono fare ricorso: 
                  a)   le   persone   fisiche,   non   nell'esercizio
          dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso  a
          prestazioni occasionali mediante il  Libretto  Famiglia  di
          cui al comma 10; 
                  b) gli altri utilizzatori, nei  limiti  di  cui  al
          comma 14,  per  l'acquisizione  di  prestazioni  di  lavoro
          mediante il contratto di prestazione occasionale di cui  al
          comma 13; 
                  b-bis) le societa' sportive di cui  alla  legge  23
          marzo 1981, n. 91. 
                7. Le amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          possono  fare   ricorso   al   contratto   di   prestazione
          occasionale,  in  deroga  al  comma  14,  lettera  a),  del
          presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti  dalla
          vigente disciplina in materia di contenimento  delle  spese
          di personale e fermo restando il limite di durata di cui al
          comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze
          temporanee o eccezionali: 
                  a)  nell'ambito  di  progetti  speciali  rivolti  a
          specifiche categorie di soggetti in stato di  poverta',  di
          disabilita', di  detenzione,  di  tossicodipendenza  o  che
          fruiscono di ammortizzatori sociali; 
                  b)  per  lo  svolgimento  di  lavori  di  emergenza
          correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi; 
                  c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione
          con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; 
                  d) per l'organizzazione di manifestazioni  sociali,
          sportive, culturali o caritative. 
                8. Sono computati in misura pari al 75 per cento  del
          loro importo, ai fini del comma 1, lettera b),  i  compensi
          per prestazioni di lavoro  occasionali  rese  dai  seguenti
          soggetti , purche'  i  prestatori  stessi,  all'atto  della
          propria registrazione nella piattaforma informatica di  cui
          al comma 9, autocertifichino la relativa condizione: 
                  a)  titolari  di  pensione  di   vecchiaia   o   di
          invalidita'; 
                  b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se
          regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso  un
          istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un
          ciclo di studi presso l'universita'; 
                  c) persone disoccupate, ai sensi  dell'articolo  19
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
                  d)  percettori  di  prestazioni   integrative   del
          salario, di reddito di inclusione  (REI)  ovvero  di  altre
          prestazioni di sostegno del reddito.  In  tal  caso  l'INPS
          provvede  a  sottrarre   dalla   contribuzione   figurativa
          relativa alle prestazioni  integrative  del  salario  o  di
          sostegno del reddito gli accrediti  contributivi  derivanti
          dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo. 
                8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese
          del  settore  agricolo,  il   prestatore   e'   tenuto   ad
          autocertificare, nella piattaforma informatica  di  cui  al
          comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno  precedente
          negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 
                9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al  presente
          articolo, gli utilizzatori e i  prestatori  sono  tenuti  a
          registrarsi e a  svolgere  i  relativi  adempimenti,  anche
          tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979,
          n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma  informatica,
          gestita  dall'INPS,  di  seguito  denominata   "piattaforma
          informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione
          e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione  della
          posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema
          di  pagamento  elettronico.  I  pagamenti  possono   essere
          altresi' effettuati utilizzando il  modello  di  versamento
          F24, con esclusione della  facolta'  di  compensazione  dei
          crediti di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al
          Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e  i
          relativi adempimenti possono essere svolti tramite un  ente
          di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. 
                10. Ciascun utilizzatore di cui al comma  6,  lettere
          a) e b-bis), puo'  acquistare,  attraverso  la  piattaforma
          informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9  ovvero
          presso  gli  uffici   postali,   un   libretto   nominativo
          prefinanziato,  denominato  "Libretto  Famiglia",  per   il
          pagamento delle prestazioni occasionali rese a  suo  favore
          da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli  lavori
          domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di
          manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini  e  alle
          persone   anziane,   ammalate   o   con   disabilita';   c)
          insegnamento privato supplementare; c-bis) attivita' di cui
          al  decreto  del  Ministro  dell'interno  8  agosto   2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  23  agosto
          2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al  comma
          6, lettera  b-bis),  del  presente  articolo.  Mediante  il
          Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di  cui
          al presente articolo, il contributo di cui all'articolo  4,
          comma 24, lettera b), della legge 28 giugno  2012,  n.  92,
          per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per  fare
          fronte agli oneri  della  rete  pubblica  dei  servizi  per
          l'infanzia o dei servizi privati accreditati. 
                11. Ciascun  Libretto  Famiglia  contiene  titoli  di
          pagamento, il cui valore nominale e' fissato  in  10  euro,
          utilizzabili  per  compensare  prestazioni  di  durata  non
          superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato
          sono   interamente   a    carico    dell'utilizzatore    la
          contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
          comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  stabilita
          nella misura di 1,65 euro, e il  premio  dell'assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, di cui al testo unico di cui al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,
          stabilito nella misura di 0,25 euro;  un  importo  di  0,10
          euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali. 
                12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero
          avvalendosi  dei  servizi  di  contact   center   messi   a
          disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al  comma  6,
          lettera a), entro il giorno  3  del  mese  successivo  allo
          svolgimento   della   prestazione,    comunica    i    dati
          identificativi del prestatore,  il  compenso  pattuito,  il
          luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche'
          ogni altra informazione necessaria ai fini  della  gestione
          del rapporto. Il  prestatore  riceve  contestuale  notifica
          attraverso comunicazione di short message service  (SMS)  o
          di posta elettronica. 
                13. Il contratto di  prestazione  occasionale  e'  il
          contratto mediante il quale  un  utilizzatore,  di  cui  ai
          commi  6,  lettera  b),  e  7,  acquisisce,  con  modalita'
          semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie
          di ridotta entita', entro i limiti di  importo  di  cui  al
          comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
          14 e seguenti. 
                14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione
          occasionale: 
                  a) da  parte  degli  utilizzatori  che  hanno  alle
          proprie dipendenze piu' di cinque lavoratori subordinati  a
          tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere
          e delle strutture ricettive che  operano  nel  settore  del
          turismo, per le attivita' lavorative rese dai  soggetti  di
          cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino  a
          otto lavoratori; 
                  b) da parte delle  imprese  del  settore  agricolo,
          salvo che per le attivita' lavorative rese dai soggetti  di
          cui al comma 8 purche' non  iscritti  nell'anno  precedente
          negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; 
                  c)  da  parte  delle  imprese  dell'edilizia  e  di
          settori affini,  delle  imprese  esercenti  l'attivita'  di
          escavazione  o  lavorazione  di  materiale  lapideo,  delle
          imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; 
                  d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di  opere
          o servizi. 
                15.  Ai  fini  dell'attivazione  del   contratto   di
          prestazione occasionale, ciascun  utilizzatore  di  cui  al
          comma 6, lettera b), versa, anche tramite un  intermediario
          di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la
          responsabilita'    dell'utilizzatore,     attraverso     la
          piattaforma informatica INPS, con le modalita'  di  cui  al
          comma  9,  le  somme   utilizzabili   per   compensare   le
          prestazioni.  L'1  per  cento  degli  importi  versati   e'
          destinato al finanziamento degli oneri gestionali a  favore
          dell'INPS. 
                16. La misura minima oraria del compenso e' pari a  9
          euro, tranne che nel settore  agricolo,  per  il  quale  il
          compenso minimo  e'  pari  all'importo  della  retribuzione
          oraria delle prestazioni di natura subordinata  individuata
          dal  contratto  collettivo  di   lavoro   stipulato   dalle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano  nazionale.  Sono  interamente  a
          carico dell'utilizzatore  la  contribuzione  alla  Gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, nella misura  del  33  per  cento  del
          compenso,  e  il  premio  dell'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella  misura  del  3,5
          per cento del compenso. 
                17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b),  e'
          tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio  della
          prestazione, attraverso  la  piattaforma  informatica  INPS
          ovvero avvalendosi dei servizi di contact  center  messi  a
          disposizione dall'INPS, una dichiarazione  contenente,  tra
          l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati  anagrafici  e
          identificativi del prestatore; b) il luogo  di  svolgimento
          della prestazione; c) l'oggetto della  prestazione;  d)  la
          data e l'ora di  inizio  e  di  termine  della  prestazione
          ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo,  di  azienda
          alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del
          turismo o di ente locale, la data  di  inizio  e  il  monte
          orario complessivo  presunto  con  riferimento  a  un  arco
          temporale non superiore a  dieci  giorni;  e)  il  compenso
          pattuito per la prestazione, in misura non inferiore  a  36
          euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore
          continuative nell'arco della giornata, fatto  salvo  quanto
          stabilito per il settore agricolo ai sensi  del  comma  16,
          fermo restando che per il settore agricolo le  quattro  ore
          continuative  di   prestazione   sono   riferite   all'arco
          temporale di cui alla lettera d)  del  presente  comma.  Il
          prestatore riceve contestuale notifica della  dichiarazione
          attraverso comunicazione di short message service  (SMS)  o
          di posta elettronica. 
                18. Nel caso in cui  la  prestazione  lavorativa  non
          abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera  b),
          e'  tenuto  a   comunicare,   attraverso   la   piattaforma
          informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di  contact
          center messi a  disposizione  dall'INPS,  la  revoca  della
          dichiarazione  trasmessa  all'INPS  entro  i   tre   giorni
          successivi  al  giorno  programmato  di  svolgimento  della
          prestazione. In  mancanza  della  predetta  revoca,  l'INPS
          provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei
          contributi  previdenziali  e  dei  premi  assicurativi  nel
          termine di cui al comma 19. 
                19. Con  riferimento  a  tutte  le  prestazioni  rese
          nell'ambito  del  Libretto  Famiglia  e  del  contratto  di
          prestazione  occasionale  nel  corso   del   mese,   l'INPS
          provvede, nel limite delle somme  previamente  acquisite  a
          tale scopo dagli utilizzatori  rispettivamente  di  cui  al
          comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
          del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
          attraverso accredito  delle  spettanze  su  conto  corrente
          bancario risultante sull'anagrafica del prestatore  ovvero,
          in  mancanza  della  registrazione   del   conto   corrente
          bancario, mediante bonifico bancario  domiciliato  pagabile
          presso gli uffici della societa' Poste  italiane  Spa.  Gli
          oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
          carico del prestatore. A richiesta del prestatore  espressa
          all'atto della registrazione nella piattaforma  informatica
          INPS,  invece  che  con  le  modalita'  indicate  al  primo
          periodo, il  pagamento  del  compenso  al  prestatore  puo'
          essere effettuato, decorsi quindici giorni dal  momento  in
          cui la dichiarazione relativa alla  prestazione  lavorativa
          inserita   nella   procedura   informatica   e'    divenuta
          irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a  fronte
          della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero
          di autorizzazione di  pagamento  emesso  dalla  piattaforma
          informatica INPS, stampato dall'utilizzatore  e  consegnato
          al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata
          della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli  oneri
          del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a
          carico   del   prestatore.   Attraverso   la    piattaforma
          informatica di cui al comma  9,  l'INPS  provvede  altresi'
          all'accreditamento  dei  contributi   previdenziali   sulla
          posizione contributiva del prestatore  e  al  trasferimento
          all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di  ciascun  anno,
          dei premi per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e  le  malattie  professionali,  nonche'  dei  dati
          relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
          rendicontato. 
                20.  In  caso  di  superamento,  da   parte   di   un
          utilizzatore diverso da una pubblica  amministrazione,  del
          limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque
          del limite di durata  della  prestazione  pari  a  280  ore
          nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
          trasforma  in  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
          indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite  di
          durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di  cui
          al  comma  1,  lettera  c),  e   la   retribuzione   oraria
          individuata ai sensi del comma 16. In  caso  di  violazione
          dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero  di
          uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          euro 500 a  euro  2.500  per  ogni  prestazione  lavorativa
          giornaliera per cui risulta accertata la violazione,  salvo
          che la violazione del comma 14 da  parte  dell'imprenditore
          agricolo non derivi dalle  informazioni  incomplete  o  non
          veritiere contenute  nelle  autocertificazioni  rese  nella
          piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma
          8.  Non  si  applica  la  procedura  di  diffida   di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.
          124. 
                21. Entro il 31 marzo di ogni anno  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, previo confronto  con  le
          parti sociali, trasmette alle Camere  una  relazione  sullo
          sviluppo  delle  attivita'  lavorative   disciplinate   dal
          presente articolo."