Art. 24 
 
 
          Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, 
                    legge 5 febbraio 1992, n. 104 
 
  1.  Il  numero  di  giorni  di  permesso  retribuito   coperto   da
contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e'  incrementato  di  ulteriori  complessive
dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 
  2. Il beneficio di cui al comma  1  e'  riconosciuto  al  personale
sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende
ed enti del Servizio  sanitario  nazionale  impegnati  nell'emergenza
COVID-19 e del comparto sanita'. 
  2-bis. Resta fermo che per il personale  delle  Forze  di  polizia,
delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, il beneficio di  cui  al  comma  1  si  intende
riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative  dell'ente
cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico  da
tutelare. Il beneficio non puo' essere cumulato con  quanto  previsto
all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo  periodo  del
presente comma si intende riferita anche al personale  della  polizia
locale dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 33  della
          citata legge 5 febbraio 1992, n. 104: 
                "Art. 33 (Agevolazioni) 
                1. - 2. (Omissis) 
                3. A condizione che la persona handicappata  non  sia
          ricoverata  a  tempo  pieno,  il   lavoratore   dipendente,
          pubblico o privato, che assiste  persona  con  handicap  in
          situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro  il
          secondo grado,  ovvero  entro  il  terzo  grado  qualora  i
          genitori  o  il  coniuge  della  persona  con  handicap  in
          situazione di gravita' abbiano  compiuto  i  sessantacinque
          anni di eta' oppure siano anche essi affetti  da  patologie
          invalidanti o siano  deceduti  o  mancanti,  ha  diritto  a
          fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
          da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
          Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu'  di
          un  lavoratore  dipendente  per  l'assistenza  alla  stessa
          persona  con  handicap  in  situazione  di  gravita'.   Per
          l'assistenza allo stesso figlio con handicap in  situazione
          di gravita', il  diritto  e'  riconosciuto  ad  entrambi  i
          genitori,   anche    adottivi,    che    possono    fruirne
          alternativamente. Il  dipendente  ha  diritto  di  prestare
          assistenza nei confronti di piu' persone in  situazione  di
          handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di
          un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo
          grado qualora i genitori o il  coniuge  della  persona  con
          handicap in situazione di gravita' abbiano  compiuto  i  65
          anni di eta' oppure siano anch'essi  affetti  da  patologie
          invalidanti o siano deceduti o mancanti."