Art. 26 
 
 
Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza  attiva  dei
                   lavoratori del settore privato 
 
  1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o  in
permanenza domiciliare fiduciaria  con  sorveglianza  attiva  di  cui
all'articolo 1, comma  2,  lettere  h)  e  i)  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2,  lettere  d)  ed
e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti
del settore privato, e' equiparato a malattia ai fini del trattamento
economico  previsto  dalla  normativa  di  riferimento   e   non   e'
computabile ai fini del periodo di comporto. 
  2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori  dipendenti  pubblici  e
privati  in  possesso   del   riconoscimento   di   disabilita'   con
connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' per i lavoratori  in  possesso
di certificazione rilasciata  dai  competenti  organi  medico-legali,
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di  relative
terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della  medesima
legge n. 104  del  1992,  il  periodo  di  assenza  dal  servizio  e'
equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87,  comma  1,
primo periodo, del presente decreto ed e' prescritto dalle competenti
autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
in carico il paziente, sulla base documentata del  riconoscimento  di
disabilita'   o   delle   certificazioni   dei   competenti    organi
medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per  le
verifiche  di   competenza,   nel   medesimo   certificato.   Nessuna
responsabilita',  neppure  contabile,  e'  imputabile  al  medico  di
assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato
invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. 
  3. Per i periodi di cui al comma 1, il  medico  curante  redige  il
certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato
origine alla quarantena con sorveglianza  attiva  o  alla  permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19. 
  4. Sono considerati validi i  certificati  di  malattia  trasmessi,
prima dell'entrata in vigore della presente  disposizione,  anche  in
assenza del provvedimento di cui al comma 3 da  parte  dell'operatore
di sanita' pubblica. 
  5. In deroga alle disposizioni vigenti,  gli  oneri  a  carico  del
datore di lavoro, che  presenta  domanda  all'ente  previdenziale,  e
degli Istituti  previdenziali  connessi  con  le  tutele  di  cui  al
presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite  massimo
di  spesa  di  130  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Gli   enti
previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa  di  cui
al  primo  periodo  del  presente   comma.   Qualora   dal   predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via  prospettica
il limite di spesa, gli stessi enti  previdenziali  non  prendono  in
considerazione ulteriori domande. 
  6.  Qualora  il  lavoratore  si  trovi  in  malattia  accertata  da
COVID-19, il certificato e' redatto dal medico curante nelle consuete
modalita' telematiche, senza necessita'  di  alcun  provvedimento  da
parte dell'operatore di sanita' pubblica. 
  7. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              L'art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.
          6, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo  2020,  n.  13  (Misure   urgenti   in   materia   di
          contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19), e' tato  abrogato  dal  decreto-legge  25  marzo
          2020, n. 19. 
              Il  testo  del  comma  2  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 14. 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata  legge
          5 febbraio 1992, n. 104: 
                "Art. 3 (Soggetti aventi diritto) 
                1. E' persona handicappata  colui  che  presenta  una
          minorazione fisica, psichica o sensoriale,  stabilizzata  o
          progressiva, che e' causa di difficolta' di  apprendimento,
          di  relazione  o  di  integrazione  lavorativa  e  tale  da
          determinare  un  processo  di  svantaggio  sociale   o   di
          emarginazione. 
                2.  La   persona   handicappata   ha   diritto   alle
          prestazioni stabilite  in  suo  favore  in  relazione  alla
          natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita'
          complessiva individuale  residua  e  alla  efficacia  delle
          terapie riabilitative. 
                3. Qualora la minorazione, singola o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici. 
                4. La presente legge si applica anche agli  stranieri
          e agli apolidi, residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni  previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali."