Art. 29 
 
 
Indennita' lavoratori stagionali del  turismo  e  degli  stabilimenti
                               termali 
 
  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore della presente disposizione,  non  titolari
di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data
di entrata in vigore della  presente  disposizione,  e'  riconosciuta
un'indennita'  per  il  mese  di  marzo  2020,  pari  a   600   euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa,  non  possono  essere  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
          1995, n. 335 si veda nei riferimenti normativi all'art. 27.