Art. 30 
 
 
             Indennita' lavoratori del settore agricolo 
 
  1. Agli operai  agricoli  a  tempo  determinato,  non  titolari  di
pensione,  che  nel  2019  abbiano  effettuato  almeno  50   giornate
effettive  di  attivita'  di   lavoro   agricolo,   e'   riconosciuta
un'indennita'  per  il  mese  di  marzo  2020,  pari  a   600   euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo  di  396  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal  predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
          1995, n. 335 si veda nei riferimenti normativi all'art. 27.