Art. 32 
 
 
         Proroga del termine di presentazione delle domande 
              di disoccupazione agricola nell'anno 2020 
 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per
gli operai agricoli a tempo determinato  e  indeterminato  e  per  le
figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n.
334, ovunque residenti o domiciliati  sul  territorio  nazionale,  il
termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola
di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre  1989  n.
338, convertito con modificazioni dalla legge  7  dicembre  1989,  n.
389, e' prorogato,  solo  per  le  domande  non  gia'  presentate  in
competenza 2019, al 1° giugno 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  8  della  legge  12
          marzo 1968, n. 334 (Norme per l'accertamento dei lavoratori
          agricoli aventi diritto alle  prestazioni  previdenziali  e
          per   l'accertamento   dei    contributi    unificati    in
          agricoltura): 
                "Art. 8. I compartecipanti  familiari  ed  i  piccoli
          coloni sono equiparati, ai  fini  dei  contributi  e  delle
          prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna. 
                I  lavoratori  agricoli  che  siano  iscritti   negli
          elenchi speciali dei giornalieri di campagna per meno di 51
          giornate  annue  e  che   svolgano   anche   attivita'   di
          coltivatore diretto per  la  conduzione  di  fondi  il  cui
          fabbisogno  di  giornate  sia  inferiore  a  quello  minimo
          previsto  dalla  legge  9  gennaio  1963,  n.   9   ,   per
          l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, possono
          integrare le  giornate  di  iscrizione  negli  elenchi  dei
          giornalieri  di  campagna  fino  alla  concorrenza  di   51
          giornate annue. 
                I contributi per le giornate portate ad  integrazione
          di quelle di giornaliero di  campagna  sono  a  carico  del
          lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la
          norma di cui all'art. 15, secondo comma, del regio  decreto
          24 settembre 1940, n. 1949 . 
                Per avvalersi della facolta'  di  cui  al  precedente
          secondo comma, i lavoratori interessati debbono  presentare
          domanda motivata al servizio per gli elenchi nominativi dei
          lavoratori e per  i  contributi  unificati  in  agricoltura
          entro il  31  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
          competenza." 
              Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  7  del
          decreto-legge 9  ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989,   n.   389
          (Disposizioni urgenti in materia di evasione  contributiva,
          di  fiscalizzazione  degli   oneri   sociali,   di   sgravi
          contributivi  nel  Mezzogiorno  e  di   finanziamento   dei
          patronati): 
                "Art. 7.  Differimento  di  termini  per  gli  sgravi
          contributivi per il Mezzogiorno, per il  completamento  del
          piano straordinario per l'occupazione giovanile  e  per  la
          presentazione   delle   domande   per   il   sussidio    di
          disoccupazione. Sospensione del versamento  dei  contributi
          per le imprese operanti nelle regioni colpite dal  fenomeno
          dell'eutrofizzazione. 
                1. - 3. (Omissis) 
                4. Il termine di scadenza per la presentazione  delle
          domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di
          cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29  febbraio  1988,  n.  48,
          deve considerarsi il 31 marzo."