Art. 33 
 
 
              Proroga dei termini in materia di domande 
                 di disoccupazione NASpI e DIS-COLL 
 
  1.  Al  fine  di  agevolare  la  presentazione  delle  domande   di
disoccupazione NASpI e  DIS-COLL,  in  considerazione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria
dall'attivita' lavorativa verificatisi a  decorrere  dal  1°  gennaio
2020 e fino al 31 dicembre 2020,  i  termini  di  decadenza  previsti
dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma  8,  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015, n.  22,  sono  ampliati  da  sessantotto  a
centoventotto giorni. 
  2. Per le domande di NASpI e DISCOLL presentate  oltre  il  termine
ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' fatta salva la  decorrenza  della
prestazione  dal  sessantottesimo  giorno  successivo  alla  data  di
cessazione involontaria del rapporto di lavoro. 
  3. Sono altresi' ampliati di 60 giorni i termini  previsti  per  la
presentazione della domanda di  incentivo  all'autoimprenditorialita'
di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto  legislativo  n.  22  del
2015, nonche' i termini per  l'assolvimento  degli  obblighi  di  cui
all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma  1,  e  di
cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 6, 15, commi
          8, 9 e 12, 8, comma 3, 9, commi 2 e 3,  10,  comma  1,  del
          decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22 (Disposizioni per
          il riordino della normativa in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                "Art. 6. Domanda e decorrenza della prestazione 
                1. La domanda di NASpI e' presentata all'INPS in  via
          telematica, entro il termine di  decadenza  di  sessantotto
          giorni (12) dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
                2. La NASpI spetta  a  decorrere  dall'ottavo  giorno
          successivo  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,
          qualora la domanda sia presentata  successivamente  a  tale
          data,  dal   primo   giorno   successivo   alla   data   di
          presentazione della domanda." 
                "Art.  15.  Indennita'  di   disoccupazione   per   i
          lavoratori con  rapporto  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa - DIS-COLL 
                1. - 7. (Omissis) 
                8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS,  in
          via  telematica,  entro  il   termine   di   decadenza   di
          sessantotto giorni (33) dalla cessazione  del  rapporto  di
          lavoro. 
                9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo  giorno
          successivo  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,
          qualora la domanda sia presentata  successivamente  a  tale
          data,  dal   primo   giorno   successivo   alla   data   di
          presentazione della domanda. 
                10.- 11. (Omissis) 
                12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL  che  intraprenda
          un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale,
          dalla quale derivi un reddito che corrisponde a  un'imposta
          lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti  ai  sensi
          dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  deve  comunicare  all'INPS  entro
          trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il  reddito  annuo
          che prevede di trarne. Nel caso  di  mancata  comunicazione
          del reddito previsto il  beneficiario  decade  dal  diritto
          alla  DIS-COLL   a   decorrere   dalla   data   di   inizio
          dell'attivita'   lavorativa   autonoma   o    di    impresa
          individuale. La DIS-COLL e'  ridotta  di  un  importo  pari
          all'80  per  cento  del  reddito  previsto,  rapportato  al
          periodo di  tempo  intercorrente  tra  la  data  di  inizio
          dell'attivita' e la data  in  cui  termina  il  periodo  di
          godimento  dell'indennita'  o,  se  antecedente,  la   fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione  della
          dichiarazione   dei   redditi.   Il   lavoratore   esentato
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi  e'  tenuto  a  presentare   all'INPS   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   il    reddito    ricavato
          dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
          presentazione  dell'autodichiarazione  il   lavoratore   e'
          tenuto a restituire la DIS-COLL  percepita  dalla  data  di
          inizio dell'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di  impresa
          individuale." 
                "Art. 8. Incentivo all'autoimprenditorialita' 
                1. - 2. (Omissis) 
                3.  Il  lavoratore  che   intende   avvalersi   della
          liquidazione  in  un'unica  soluzione  della   NASpI   deve
          presentare  all'INPS,  a  pena  di  decadenza,  domanda  di
          anticipazione in via telematica entro trenta  giorni  dalla
          data di inizio  dell'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di
          impresa individuale o dalla data di sottoscrizione  di  una
          quota di capitale sociale della cooperativa." 
                "Art. 9. Compatibilita' con  il  rapporto  di  lavoro
          subordinato 
                1. (Omissis) 
                2. Il  lavoratore  che  durante  il  periodo  in  cui
          percepisce  la  NASpI  instauri  un  rapporto   di   lavoro
          subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito
          minimo escluso da  imposizione  conserva  il  diritto  alla
          prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10,  a
          condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni  (20)
          dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo previsto e  che
          il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia  impiegato
          con contratto di  somministrazione,  l'utilizzatore,  siano
          diversi dal datore di  lavoro  o  dall'utilizzatore  per  i
          quali il lavoratore prestava la  sua  attivita'  quando  e'
          cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto
          alla NASpI e non presentino rispetto ad  essi  rapporti  di
          collegamento o  di  controllo  ovvero  assetti  proprietari
          sostanzialmente coincidenti. La  contribuzione  versata  e'
          utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 
                3. Il lavoratore titolare di due o piu'  rapporti  di
          lavoro subordinato a tempo parziale che cessi  da  uno  dei
          detti rapporti a seguito di licenziamento,  dimissioni  per
          giusta causa,  o  di  risoluzione  consensuale  intervenuta
          nell'ambito della procedura di  cui  all'articolo  7  della
          legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo
          1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il  cui  reddito
          corrisponda  a  un'imposta  lorda  pari  o  inferiore  alle
          detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo  13  del  testo
          unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  ha
          diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire
          la NASpI, ridotta nei termini di  cui  all'articolo  10,  a
          condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni  (20)
          dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto." 
                "Art.  10.  Compatibilita'  con  lo  svolgimento   di
          attivita'  lavorativa  in  forma  autonoma  o  di   impresa
          individuale 
                1. Il  lavoratore  che  durante  il  periodo  in  cui
          percepisce la  NASpI  intraprenda  un'attivita'  lavorativa
          autonoma o di impresa individuale, dalla  quale  ricava  un
          reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore
          alle detrazioni spettanti ai  sensi  dell'articolo  13  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  deve
          informare l'INPS entro un mese dall'inizio  dell'attivita',
          dichiarando il reddito annuo  che  prevede  di  trarne.  La
          NASpI e' ridotta di un importo pari all'80  per  cento  del
          reddito  previsto,   rapportato   al   periodo   di   tempo
          intercorrente tra la data di  inizio  dell'attivita'  e  la
          data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita'
          o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione  di  cui
          al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio  al  momento
          della presentazione della  dichiarazione  dei  redditi.  Il
          lavoratore esentato  dall'obbligo  di  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi e' tenuto a  presentare  all'INPS
          un'apposita  autodichiarazione   concernente   il   reddito
          ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma  o  di  impresa
          individuale entro il 31  marzo  dell'anno  successivo.  Nel
          caso di  mancata  presentazione  dell'autodichiarazione  il
          lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita  dalla
          data di inizio  dell'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di
          impresa individuale."