Art. 33 Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL 1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attivita' lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. 2. Per le domande di NASpI e DISCOLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. 3. Sono altresi' ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialita' di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonche' i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente degli articoli 6, 15, commi 8, 9 e 12, 8, comma 3, 9, commi 2 e 3, 10, comma 1, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): "Art. 6. Domanda e decorrenza della prestazione 1. La domanda di NASpI e' presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni (12) dalla cessazione del rapporto di lavoro. 2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda." "Art. 15. Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL 1. - 7. (Omissis) 8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni (33) dalla cessazione del rapporto di lavoro. 9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 10.- 11. (Omissis) 12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale." "Art. 8. Incentivo all'autoimprenditorialita' 1. - 2. (Omissis) 3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa." "Art. 9. Compatibilita' con il rapporto di lavoro subordinato 1. (Omissis) 2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni (20) dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 3. Il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni (20) dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto." "Art. 10. Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale 1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita', dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale."