Art. 35 
 
 
              Disposizioni in materia di terzo settore 
 
  1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore,  di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,  le  parole  «  entro
ventiquattro mesi dalla data della  sua  entrata  in  vigore  »  sono
sostituite dalle seguenti « entro il 31 ottobre 2020 ». 
  2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 112, le parole « entro diciotto mesi dalla data della sua  entrata
in vigore » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 ottobre 2020
». 
  3. Per l'anno 2020, le organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale di cui all'articolo 10, del decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le  organizzazioni  di
volontariato  iscritte  nei  registri  regionali  e  delle   province
autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le  associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri  nazionale,  regionali  e
delle province autonome di Trento e Bolzano  di  cui  all'articolo  7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le  quali  la  scadenza  del
termine di approvazione dei bilanci ricade  all'interno  del  periodo
emergenziale,  come  stabilito  dalla  delibera  del  Consiglio   dei
ministri del 31 gennaio 2020,  possono  approvare  i  propri  bilanci
entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai  commi  1  e  2,
anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o  statuto.  Le
medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le
attivita' correlate ai fondi del cinque per  mille  per  l'anno  2017
entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresi' prorogati alla  data
del 31  ottobre  2020  i  termini  di  rendicontazione  di  eventuali
progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali. 
  3-bis. Per il solo  anno  2020,  il  termine  di  un  anno  di  cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere
un apposito rendiconto  dal  quale  risulti  l'utilizzo  delle  somme
percepite, e' fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione  delle
somme. 
  3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti
disciplinati dai capi II e III, del titolo II  del  libro  primo  del
codice civile, nonche' agli enti di cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera c), del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3-quater. All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014,  n.
125, le parole: « almeno biennale » sono sostituite dalle seguenti: «
almeno triennale ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  101  del
          citato decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art. 101. Norme transitorie e di attuazione 
                1. (Omissis) 
                2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale
          del  Terzo  settore,  continuano  ad  applicarsi  le  norme
          previgenti  ai   fini   e   per   gli   effetti   derivanti
          dall'iscrizione   degli   enti    nei    Registri    Onlus,
          Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di  promozione
          sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili  del
          presente  decreto  entro  il  31  ottobre  2020.  Entro  il
          medesimo termine, esse possono modificare i propri  statuti
          con  le  modalita'  e  le  maggioranze  previste   per   le
          deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli
          alle  nuove  disposizioni  inderogabili  o  di   introdurre
          clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni
          derogabili mediante specifica clausola statutaria." 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione  della
          disciplina  in  materia  di  impresa   sociale,   a   norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge  6  giugno
          2016, n. 106), come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 17. Norme di coordinamento e transitorie 
                1. - 2. (Omissis) 
                3. Le imprese  sociali  gia'  costituite  al  momento
          dell'entrata in vigore del presente  decreto,  si  adeguano
          alle disposizioni del presente decreto entro il 31  ottobre
          2020. Entro il medesimo termine, esse possono modificare  i
          propri statuti con le modalita' e le  maggioranze  previste
          per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria  al  fine  di
          adeguarli  alle  nuove  disposizioni  inderogabili   o   di
          introdurre clausole che escludono l'applicazione  di  nuove
          disposizioni, derogabili mediante clausola statutaria." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460  (Riordino   della
          disciplina tributaria degli enti non  commerciali  e  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale): 
                "Art. 10. Organizzazioni non  lucrative  di  utilita'
          sociale. 
                1. Sono  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
          le societa' cooperative  e  gli  altri  enti  di  carattere
          privato, con o senza personalita' giuridica, i cui  statuti
          o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto  pubblico
          o  della  scrittura  privata  autenticata   o   registrata,
          prevedono espressamente: 
                  a) lo svolgimento di attivita' in uno  o  piu'  dei
          seguenti settori: 
                    1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
                    2) assistenza sanitaria; 
                    3) beneficenza; 
                    4) istruzione; 
                    5) formazione; 
                    6) sport dilettantistico; 
                    7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ; 
                    8)  tutela  e  valorizzazione  della   natura   e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi di cui all'articolo 7  del  D.Lgs.  5
          febbraio 1997, n. 22 ; 
                    9) promozione della cultura e dell'arte; 
                    10) tutela dei diritti civili; 
                    11) ricerca scientifica di particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidata  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400; 
                    11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
          internazionale; 
                  b)  l'esclusivo  perseguimento  di   finalita'   di
          solidarieta' sociale; 
                  c) il divieto  di  svolgere  attivita'  diverse  da
          quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad
          esse direttamente connesse; 
                  d)  il  divieto  di  distribuire,  anche  in   modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve o capitale durante la vita  dell'organizzazione,  a
          meno che la  destinazione  o  la  distribuzione  non  siano
          imposte per legge o siano  effettuate  a  favore  di  altre
          ONLUS che per legge,  statuto  o  regolamento  fanno  parte
          della medesima ed unitaria struttura; 
                  e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse; 
                  f)   l'obbligo   di   devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque causa, ad altre organizzazioni non  lucrative  di
          utilita' sociale o a fini  di  pubblica  utilita',  sentito
          l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma  190,
          della legge 23  dicembre  1996,  n.  662  ,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
                  g) l'obbligo di redigere il bilancio  o  rendiconto
          annuale; 
                  h) disciplina uniforme del rapporto  associativo  e
          delle   modalita'    associative    volte    a    garantire
          l'effettivita'   del    rapporto    medesimo,    escludendo
          espressamente la temporaneita'  della  partecipazione  alla
          vita  associativa  e  prevedendo  per   gli   associati   o
          partecipanti  maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto   per
          l'approvazione e  le  modificazioni  dello  statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
                  i) l'uso, nella denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione  «organizzazione  non   lucrativa   di   utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS». 
                2. Si intende che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta' sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi relative alle  attivita'  statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della  formazione,  dello  sport   dilettantistico,   della
          promozione della cultura e dell'arte  e  della  tutela  dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati o  partecipanti,  nonche'  degli  altri  soggetti
          indicati alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a: 
                  a) persone svantaggiate in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 
                  b) componenti collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari. 
                2-bis. Si  considera  attivita'  di  beneficenza,  ai
          sensi  del  comma  1,  lettera  a),  numero  3),  anche  la
          concessione di erogazioni gratuite in denaro  con  utilizzo
          di somme  provenienti  dalla  gestione  patrimoniale  o  da
          donazioni appositamente raccolte, a favore  di  enti  senza
          scopo di lucro che operano prevalentemente nei  settori  di
          cui al medesimo comma 1, lettera a), per  la  realizzazione
          diretta di progetti di utilita' sociale. 
                3. Le finalita' di solidarieta'  sociale  s'intendono
          realizzate anche quando tra i beneficiari  delle  attivita'
          statutarie dell'organizzazione  vi  siano  i  propri  soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)  del  comma
          2. 
                4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2
          e 3,  si  considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta' sociale le attivita' statutarie  istituzionali
          svolte   nei   settori   della   assistenza    sociale    e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 30 settembre 1963, n.  1409  ,  della  tutela  e
          valorizzazione della natura e dell'ambiente con  esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali  e  pericolosi  di
          cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n. 22 , della ricerca scientifica di particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidate  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione
          della cultura e dell'arte per le  quali  sono  riconosciuti
          apporti economici da  parte  dell'amministrazione  centrale
          dello Stato. 
                5. Si  considerano  direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali  le  attivita'   statutarie   di   assistenza
          sanitaria, istruzione, formazione,  sport  dilettantistico,
          promozione della cultura e dell'arte e tutela  dei  diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni  previste
          ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per  natura
          a quelle statutarie istituzionali,  in  quanto  integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito  a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio   e
          nell'ambito di ciascuno dei settori elencati  alla  lettera
          a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti  rispetto  a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il    66    per    cento    delle     spese     complessive
          dell'organizzazione. 
                6.  Si  considerano  in   ogni   caso   distribuzione
          indiretta di utili o di avanzi di gestione: 
                  a) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          a  soci,  associati  o  partecipanti,  ai   fondatori,   ai
          componenti gli organi  amministrativi  e  di  controllo,  a
          coloro che a qualsiasi titolo operino per  l'organizzazione
          o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano  erogazioni
          liberali a  favore  dell'organizzazione,  ai  loro  parenti
          entro il terzo grado ed ai loro  affini  entro  il  secondo
          grado, nonche'  alle  societa'  da  questi  direttamente  o
          indirettamente  controllate  o  collegate,   effettuate   a
          condizioni piu' favorevoli in ragione della loro  qualita'.
          Sono fatti salvi,  nel  caso  delle  attivita'  svolte  nei
          settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma
          1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed
          ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai  loro
          familiari, aventi significato puramente onorifico e  valore
          economico modico; 
                  b) l'acquisto di beni o servizi  per  corrispettivi
          che, senza valide ragioni economiche,  siano  superiori  al
          loro valore normale; 
                  c)  la  corresponsione  ai  componenti  gli  organi
          amministrativi e di  controllo  di  emolumenti  individuali
          annui superiori al compenso massimo  previsto  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e
          dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla
          legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive  modificazioni  e
          integrazioni, per  il  presidente  del  collegio  sindacale
          delle societa' per azioni; 
                  d)  la  corresponsione  a  soggetti  diversi  dalle
          banche e  dagli  intermediari  finanziari  autorizzati,  di
          interessi  passivi,  in  dipendenza  di  prestiti  di  ogni
          specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 
                  e) la corresponsione ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari o stipendi superiori del 20  per  cento  rispetto  a
          quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro  per  le
          medesime qualifiche. 
                7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
          non si applicano alle fondazioni,  e  quelle  di  cui  alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le  quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 
                8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel  rispetto
          della loro struttura e delle loro finalita', gli  organismi
          di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266  ,
          iscritti nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi  di  cui
          all'articolo 8 della predetta legge n.  381  del  1991  che
          abbiano la base sociale formata per il cento per  cento  da
          cooperative sociali. Sono  fatte  salve  le  previsioni  di
          maggior favore relative  agli  organismi  di  volontariato,
          alle organizzazioni  non  governative  e  alle  cooperative
          sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi  n.  266
          del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 
                9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
          con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese
          e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra  gli
          enti di cui all'articolo 3,  comma  6,  lettera  e),  della
          legge  25  agosto  1991,  n.  287  ,   le   cui   finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno,   sono   considerati   ONLUS    limitatamente
          all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a)  del
          comma 1; fatta eccezione per la prescrizione  di  cui  alla
          lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni  si
          applicano le disposizioni anche  agevolative  del  presente
          decreto, a condizione che per tali attivita'  siano  tenute
          separatamente le scritture contabili previste  all'articolo
          20-bis del  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma
          1. 
                10. Non si considerano in ogni caso  ONLUS  gli  enti
          pubblici,  le  societa'  commerciali  diverse   da   quelle
          cooperative, gli enti  conferenti  di  cui  alla  legge  30
          luglio 1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici,  le
          organizzazioni sindacali,  le  associazioni  di  datori  di
          lavoro e le associazioni di categoria." 
              La legge 11 agosto 1991, n. 266  recante  "Legge-quadro
          sul volontariato" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 22  agosto
          1991, n. 196. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  7  della  legge  7
          dicembre 2000, n. 383  (Disciplina  delle  associazioni  di
          promozione sociale): 
                "Art. 7. Registri. 
                1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
          Dipartimento  per  gli  affari  sociali  e'  istituito   un
          registro nazionale al quale  possono  iscriversi,  ai  fini
          dell'applicazione della presente legge, le associazioni  di
          promozione sociale a carattere nazionale  in  possesso  dei
          requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti  da
          almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le
          ordinarie risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali  del
          Dipartimento per gli affari sociali. 
                2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
          nazionale si intendono quelle  che  svolgono  attivita'  in
          almeno cinque regioni  ed  in  almeno  venti  province  del
          territorio nazionale. 
                3.  L'iscrizione   nel   registro   nazionale   delle
          associazioni a carattere nazionale comporta il  diritto  di
          automatica iscrizione nel registro  medesimo  dei  relativi
          livelli  di  organizzazione  territoriale  e  dei   circoli
          affiliati, mantenendo a tali soggetti i  benefici  connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 
                4. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano istituiscono, rispettivamente,  registri  su  scala
          regionale e provinciale, cui possono  iscriversi  tutte  le
          associazioni in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
          2,  che  svolgono  attivita',  rispettivamente,  in  ambito
          regionale o provinciale." 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  8  del
          decreto legislativo  3  luglio  2017,  n.  111  (Disciplina
          dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito
          delle persone fisiche a norma  dell'articolo  9,  comma  1,
          lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106): 
                "Art. 8. Trasparenza della destinazione  delle  somme
          derivanti dal cinque per mille 
                1. I beneficiari del  riparto  del  contributo  hanno
          l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno
          dalla    ricezione    delle    somme,    e     trasmetterlo
          all'amministrazione erogatrice entro  i  successivi  trenta
          giorni, accompagnato da  una  relazione  illustrativa,  dal
          quale risultino in modo chiaro, trasparente  e  dettagliato
          la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite." 
              Il capo II (Delle  associazioni  e  delle  fondazioni),
          titolo II (Delle persone giuridiche), del  libro  I  (Delle
          persone e della famiglia) del codice civile  comprende  gli
          articoli da 14 a 35, mentre il capo III (Delle associazioni
          non riconosciute e dei comitati), comprende gli articoli da
          36 a 42-bis. 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  73  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
                "Art. 73. Soggetti passivi 
                1.  Sono  soggetti  all'imposta  sul  reddito   delle
          societa': 
                  a) le societa' per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello
          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
          l'esercizio di attivita' commerciali; 
                  c)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,
          residenti nel territorio dello Stato; 
                  d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato." 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 26  della
          legge 11 agosto 2014, n.  125  (Disciplina  generale  sulla
          cooperazione  internazionale   per   lo   sviluppo),   come
          modificato dalla presente legge: 
                  "Art. 26. Organizzazioni della societa'  civile  ed
          altri soggetti senza finalita' di lucro 
                  1. - 2. (Omissis) 
                  3. Il Comitato congiunto  di  cui  all'articolo  21
          fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali  vengono
          verificate le competenze  e  l'esperienza  acquisita  nella
          cooperazione allo sviluppo  dalle  organizzazioni  e  dagli
          altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo  che
          sono iscritti, a seguito di  tali  verifiche,  in  apposito
          elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.
          La verifica delle capacita' e dell'efficacia  dei  medesimi
          soggetti e' rinnovata con cadenza almeno triennale."