Art. 35 bis 
 
 
                Disposizioni in materia di volontari 
                       della protezione civile 
 
  1. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata
con delibera del Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,  i
periodi continuativi di cui al comma 2 dell'articolo 39 del codice di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino  a
centottanta giorni,  fermo  restando  il  limite  massimo  di  giorni
nell'anno previsto nel medesimo comma 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  39  del
          citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: 
                "Art.  39.  Strumenti  per   consentire   l'effettiva
          partecipazione dei volontari alle attivita'  di  protezione
          civile 
                1. (Omissis) 
                2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo
          nazionale  e  per  tutta  la  durata   dello   stesso,   su
          autorizzazione del Dipartimento della protezione civile,  e
          per  i   casi   di   effettiva   necessita'   singolarmente
          individuati, i limiti massimi previsti per  l'utilizzo  dei
          volontari nelle attivita' di soccorso ed assistenza possono
          essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a
          centottanta giorni nell'anno."