Art. 35 bis Disposizioni in materia di volontari della protezione civile 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i periodi continuativi di cui al comma 2 dell'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell'anno previsto nel medesimo comma 2.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 39 del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: "Art. 39. Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attivita' di protezione civile 1. (Omissis) 2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessita' singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attivita' di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno."