Art. 36 Disposizioni in materia di patronati 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono: a) in deroga all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale; b) in deroga all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessita' attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, modulare il servizio all'utenza, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attivita' con modalita' a distanza; c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n. 152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonche' i dati riassuntivi e statistici dell'attivita' assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.
Riferimenti normativi Si riporta il testo degli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 (Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152): "Art. 4. 1. Il mandato rilasciato all'istituto di patronato, agli effetti della tutela in sede amministrativa, e' trasmesso, a cura dell'istituto stesso, all'amministrazione competente alla definizione della prestazione richiesta. Il mandato, firmato dal mandante e dall'operatore autorizzato dall'istituto di patronato a riceverlo, deve contenere: a) l'espressa indicazione del mandatario; b) la data e l'oggetto del mandato; c) l'indicazione della sede dell'istituto di patronato delegata a trattare la pratica; d) le esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Copia del mandato o idonea documentazione attestante il conferimento del mandato stesso e' rilasciata all'assistito. Qualora le modalita' operative prevedano il colloquio telematico con le amministrazioni destinatarie dell'intervento, il mandato e' trasmesso con le medesime modalita'. 3. Una copia del mandato rilasciato ad una sede di istituto di patronato operante in uno Stato estero, deve essere conservata agli atti in lingua italiana. Per la provincia autonoma di Bolzano deve essere conservata agli atti una copia del mandato in formato bilingue. 4. Qualora nel procedimento di liquidazione della prestazione siano coinvolte piu' amministrazioni, l'amministrazione che riceve il mandato ha l'obbligo di trasmetterlo alle altre amministrazioni nelle successive fasi di trattazione della pratica. 5. Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con la definizione dell'intervento oggetto del mandato e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo. L'amministrazione competente deve comunicare l'esito della richiesta, oltre che all'interessato, anche all'istituto di patronato mandatario. 6. In caso di revoca del mandato, l'istituto di patronato subentrante deve darne comunicazione all'amministrazione destinataria dell'intervento ed all'istituto di patronato revocato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 7. Ai fini dell'attribuzione della pratica svolta, puo' essere rilasciato un successivo mandato ad altro istituto di patronato, per il conseguimento della stessa prestazione, solo nel caso in cui l'intervento non sia gia' stato definito positivamente. Il nuovo mandato ha effetto solo per le fasi del procedimento amministrativo in corso di definizione e per quelle successive. 8. La revoca non opera rispetto all'intervento gia' svolto, se definito positivamente." "Art. 7. 1. La struttura organizzativa degli istituti di patronato e' articolata in sede centrale, sedi provinciali ed eventualmente sedi regionali e zonali in Italia e sedi operative all'estero. 2. La sede centrale ha il compito di programmare, coordinare e controllare l'attivita' dell'intera struttura organizzativa, nonche' di garantire l'efficienza e la qualita' dei servizi previsti dalla legge. Compete alla sede centrale, che deve essere ubicata nella citta' ove hanno sede le istituzioni nazionali e le sedi centrali delle amministrazioni competenti all'erogazione delle prestazioni, mantenere i rapporti, a livello nazionale, con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con le amministrazioni pubbliche interessate. Alla sede centrale devono essere addetti, in via esclusiva, almeno dodici operatori individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, di cui non meno di sei a tempo pieno. 3. Le sedi regionali, ove istituite, hanno il compito di coordinare l'attivita' interprovinciale e di mantenere i rapporti con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi delle amministrazioni pubbliche di corrispondente livello. Alla sede regionale deve essere addetto almeno un operatore a tempo pieno, responsabile della sede stessa. Nelle regioni composte da meno di quattro province la responsabilita' della sede regionale puo' essere affidata al responsabile di una delle sedi provinciali operanti nella stessa regione, ovvero al responsabile della sede regionale di una regione limitrofa. 4. La sede provinciale e' ubicata nel capoluogo di provincia. Possono essere consentite limitate deroghe a tale criterio, autorizzate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, solo nel caso in cui l'apertura della sede in localita' geografica diversa sia motivata effettivamente da particolare interesse per l'utenza dell'istituto di patronato. 5. La sede provinciale deve: a) possedere le caratteristiche di unita' operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata; b) essere chiaramente identificabile, attraverso apposita segnaletica riportante la denominazione dell'istituto di patronato ed il logo, ai fini di ogni controllo; c) avvalersi di almeno due operatori, individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, di cui uno a tempo pieno responsabile della sede stessa; d) stipulare, eventualmente, apposite convenzioni con medici-legali e legali; e) osservare un orario di apertura al pubblico non inferiore a 30 ore settimanali. 6. E' consentita l'apertura di sedi zonali in Italia nelle province in cui e' gia' presente un ufficio provinciale; e' consentita inoltre l'apertura di piu' sedi zonali nei comuni particolarmente estesi, purche' la presenza di tali uffici assicuri una piu' proficua assistenza agli utenti. A ciascuna di tali sedi deve essere addetto almeno un operatore anche a tempo parziale. L'orario di lavoro degli uffici zonali non puo' essere inferiore a 18 ore settimanali complessive di cui non meno di 10 di apertura al pubblico. 7. Le sedi di cui ai commi precedenti devono essere funzionalmente autonome l'una dall'altra e dall'organizzazione promotrice ed occupare locali diversi dalla stessa organizzazione promotrice e dai servizi dalla stessa promossi, anche se ubicati nella stessa struttura. 8. I responsabili di sedi provinciali non possono essere contemporaneamente responsabili di una sede zonale. Soddisfatto il requisito della consistenza minima di organico di una sede provinciale o zonale, altri eventuali operatori possono essere impiegati presso gli uffici zonali della provincia, anche in modo non esclusivo. Un operatore assunto a tempo pieno puo' essere impiegato in due sedi zonali purche' assicuri gli orari di cui al comma 6. 9. La sede centrale e le sedi regionali, provinciali e zonali, possono occupare locali concessi dall'associazione promotrice nelle sue varie articolazioni; le sedi all'estero possono essere ubicate anche presso organismi promossi dagli istituti stessi o dall'organizzazione promotrice in osservanza della legislazione locale. Copia della documentazione relativa alla costituzione dei predetti organismi deve essere depositata presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 10. Qualora la sede centrale o una sede regionale, provinciale o zonale dell'istituto di patronato occupino locali in locazione, tali locali dovranno risultare con destinazione ad uso ufficio. Per le sedi operative all'estero i locali dovranno rispettare la legislazione del Paese sulla idoneita' degli immobili ad uso ufficio. I contratti di affitto dovranno essere conformi alla legislazione italiana o del Paese estero. 11. Alla sede centrale e alle sedi regionali, provinciali, zonali o a quelle operative all'estero devono essere addetti gli operatori indicati all'articolo 6, comma 1, della legge, che svolgono l'attivita' prevista dalla legge medesima. 12. Ai fini del riconoscimento del punteggio organizzativo, per operatore part-time si intende il dipendente del patronato o dell'organizzazione promotrice che presti la sua opera in posizione di comando per un numero non inferiore a 18 ore settimanali. 13. Qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui ai commi precedenti, la sede non puo' essere riconosciuta. 14. Gli istituti di patronato gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento adeguano la propria struttura organizzativa entro ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta data." Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 14 dellaa legge 30 marzo 2001, n. 152 recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale" e pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 2001, n. 97: "Art. 14. Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale. 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale: a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attivita' svolte all'estero; b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo; c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attivita' assistenziale svolta nell'anno precedente, nonche' quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero."