Art. 36 
 
 
                Disposizioni in materia di patronati 
 
  1.  Gli  istituti  di  patronato  e  di  assistenza   sociale,   in
considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono: 
    a) in deroga all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  10
ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30  marzo  2001  n.  152,
acquisire, fino alla cessazione dello stato di  emergenza  sanitaria,
il mandato di patrocinio in via telematica,  fermo  restando  che  la
immediata  regolarizzazione  del  citato  mandato  ai   sensi   della
normativa  vigente  deve  intervenire  una  volta  cessata  l'attuale
situazione emergenziale prima della  formalizzazione  della  relativa
pratica all'istituto previdenziale; 
    b) in deroga all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  10
ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura
al pubblico e, tenuto conto della necessita' attuale  di  ridurre  il
numero di personale presente negli uffici e di  diminuire  l'afflusso
dell'utenza, modulare il servizio all'utenza, assicurando  l'apertura
delle sedi solo nei casi in cui non sia  possibile  operare  mediante
l'organizzazione dell'attivita' con modalita' a distanza; 
    c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere  b)
e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge  30  marzo  2001,  n.
152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019
e i nominativi dei componenti degli organi di  amministrazione  e  di
controllo, nonche' i dati  riassuntivi  e  statistici  dell'attivita'
assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla  struttura
organizzativa in Italia e all'estero. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 4 e  7  del  decreto
          ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193  (Regolamento  per  il
          finanziamento  degli  istituti  di  patronato,   ai   sensi
          dell'articolo 13, comma 7, della legge 30  marzo  2001,  n.
          152): 
                "Art. 4. 
                1. Il mandato rilasciato all'istituto  di  patronato,
          agli  effetti  della  tutela  in  sede  amministrativa,  e'
          trasmesso, a cura dell'istituto stesso, all'amministrazione
          competente alla definizione della prestazione richiesta. Il
          mandato, firmato dal mandante e dall'operatore  autorizzato
          dall'istituto di patronato a riceverlo, deve contenere: 
                  a) l'espressa indicazione del mandatario; 
                  b) la data e l'oggetto del mandato; 
                  c)  l'indicazione  della  sede   dell'istituto   di
          patronato delegata a trattare la pratica; 
                  d) le esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati
          personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, e successive modificazioni ed integrazioni. 
                2.  Copia  del  mandato   o   idonea   documentazione
          attestante il conferimento del mandato stesso e' rilasciata
          all'assistito. Qualora le modalita' operative prevedano  il
          colloquio telematico con  le  amministrazioni  destinatarie
          dell'intervento, il mandato e' trasmesso  con  le  medesime
          modalita'. 
                3. Una copia del mandato rilasciato ad  una  sede  di
          istituto di patronato operante in uno  Stato  estero,  deve
          essere conservata agli atti  in  lingua  italiana.  Per  la
          provincia autonoma di Bolzano deve essere  conservata  agli
          atti una copia del mandato in formato bilingue. 
                4. Qualora nel  procedimento  di  liquidazione  della
          prestazione   siano   coinvolte    piu'    amministrazioni,
          l'amministrazione che riceve il  mandato  ha  l'obbligo  di
          trasmetterlo alle altre  amministrazioni  nelle  successive
          fasi di trattazione della pratica. 
                5. Il mandato si estingue, oltre  che  per  le  cause
          previste dalle apposite norme di legge, con la  definizione
          dell'intervento  oggetto  del  mandato  e,  comunque,   con
          l'esaurimento  del  relativo  procedimento  amministrativo.
          L'amministrazione competente deve comunicare l'esito  della
          richiesta, oltre che all'interessato, anche all'istituto di
          patronato mandatario. 
                6. In caso  di  revoca  del  mandato,  l'istituto  di
          patronato    subentrante    deve    darne     comunicazione
          all'amministrazione   destinataria    dell'intervento    ed
          all'istituto di patronato revocato, a mezzo di raccomandata
          con avviso di ricevimento. 
                7. Ai fini dell'attribuzione  della  pratica  svolta,
          puo' essere  rilasciato  un  successivo  mandato  ad  altro
          istituto di patronato, per il  conseguimento  della  stessa
          prestazione, solo nel caso in cui l'intervento non sia gia'
          stato definito positivamente. Il nuovo mandato  ha  effetto
          solo per le fasi del procedimento amministrativo  in  corso
          di definizione e per quelle successive. 
                8. La revoca non opera rispetto  all'intervento  gia'
          svolto, se definito positivamente." 
                "Art. 7. 
                1.  La  struttura  organizzativa  degli  istituti  di
          patronato e' articolata in sede centrale, sedi  provinciali
          ed eventualmente sedi regionali e zonali in Italia  e  sedi
          operative all'estero. 
                2. La sede centrale ha  il  compito  di  programmare,
          coordinare e controllare l'attivita' dell'intera  struttura
          organizzativa,  nonche'  di  garantire  l'efficienza  e  la
          qualita' dei servizi previsti  dalla  legge.  Compete  alla
          sede centrale, che deve essere  ubicata  nella  citta'  ove
          hanno sede le istituzioni  nazionali  e  le  sedi  centrali
          delle  amministrazioni  competenti   all'erogazione   delle
          prestazioni, mantenere i rapporti, a livello nazionale, con
          le amministrazioni erogatrici delle prestazioni  e  con  le
          amministrazioni pubbliche interessate. Alla  sede  centrale
          devono essere addetti,  in  via  esclusiva,  almeno  dodici
          operatori individuati ai sensi dell'articolo  6,  comma  1,
          della legge, di cui non meno di sei a tempo pieno. 
                3. Le sedi regionali, ove istituite, hanno il compito
          di coordinare l'attivita' interprovinciale e di mantenere i
          rapporti   con   le   amministrazioni   erogatrici    delle
          prestazioni  e  con  gli   organi   delle   amministrazioni
          pubbliche di corrispondente livello.  Alla  sede  regionale
          deve essere addetto almeno  un  operatore  a  tempo  pieno,
          responsabile della sede stessa. Nelle regioni  composte  da
          meno di quattro  province  la  responsabilita'  della  sede
          regionale puo' essere affidata al responsabile di una delle
          sedi provinciali operanti nella stessa regione,  ovvero  al
          responsabile della sede regionale di una regione limitrofa. 
                4. La sede provinciale e' ubicata  nel  capoluogo  di
          provincia. Possono essere  consentite  limitate  deroghe  a
          tale criterio, autorizzate dal Ministero del lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali,  solo  nel  caso  in  cui
          l'apertura della sede in localita' geografica  diversa  sia
          motivata  effettivamente  da  particolare   interesse   per
          l'utenza dell'istituto di patronato. 
                5. La sede provinciale deve: 
                  a) possedere le caratteristiche di unita' operativa
          strutturalmente e funzionalmente organizzata; 
                  b) essere  chiaramente  identificabile,  attraverso
          apposita   segnaletica    riportante    la    denominazione
          dell'istituto di patronato ed il  logo,  ai  fini  di  ogni
          controllo; 
                  c) avvalersi di almeno due  operatori,  individuati
          ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, di cui  uno
          a tempo pieno responsabile della sede stessa; 
                  d) stipulare, eventualmente,  apposite  convenzioni
          con medici-legali e legali; 
                  e) osservare un orario di apertura al pubblico  non
          inferiore a 30 ore settimanali. 
                6. E' consentita l'apertura di sedi zonali in  Italia
          nelle  province  in  cui  e'  gia'  presente   un   ufficio
          provinciale; e' consentita inoltre l'apertura di piu'  sedi
          zonali  nei  comuni  particolarmente  estesi,  purche'   la
          presenza  di  tali  uffici  assicuri  una   piu'   proficua
          assistenza agli utenti. A ciascuna di tali sedi deve essere
          addetto  almeno  un  operatore  anche  a  tempo   parziale.
          L'orario di lavoro degli  uffici  zonali  non  puo'  essere
          inferiore a 18 ore settimanali complessive di cui non  meno
          di 10 di apertura al pubblico. 
                7. Le sedi di cui ai commi precedenti  devono  essere
          funzionalmente     autonome     l'una     dall'altra      e
          dall'organizzazione promotrice ed occupare  locali  diversi
          dalla stessa organizzazione promotrice e dai servizi  dalla
          stessa promossi, anche se ubicati nella stessa struttura. 
                8. I responsabili di  sedi  provinciali  non  possono
          essere contemporaneamente responsabili di una sede  zonale.
          Soddisfatto  il  requisito  della  consistenza  minima   di
          organico di una sede provinciale o zonale, altri  eventuali
          operatori possono essere impiegati presso gli uffici zonali
          della provincia, anche in modo non esclusivo. Un  operatore
          assunto a tempo pieno puo' essere  impiegato  in  due  sedi
          zonali purche' assicuri gli orari di cui al comma 6. 
                9. La sede centrale e le sedi regionali,  provinciali
          e    zonali,    possono    occupare     locali     concessi
          dall'associazione promotrice nelle sue varie articolazioni;
          le sedi all'estero  possono  essere  ubicate  anche  presso
          organismi    promossi    dagli    istituti     stessi     o
          dall'organizzazione   promotrice   in   osservanza    della
          legislazione locale. Copia  della  documentazione  relativa
          alla  costituzione  dei  predetti  organismi  deve   essere
          depositata presso il Ministero del lavoro, della  salute  e
          delle politiche sociali. 
                10. Qualora la sede centrale o  una  sede  regionale,
          provinciale o zonale dell'istituto  di  patronato  occupino
          locali in locazione, tali  locali  dovranno  risultare  con
          destinazione  ad  uso  ufficio.  Per  le   sedi   operative
          all'estero i locali dovranno rispettare la legislazione del
          Paese sulla idoneita' degli  immobili  ad  uso  ufficio.  I
          contratti  di  affitto  dovranno   essere   conformi   alla
          legislazione italiana o del Paese estero. 
                11.  Alla  sede  centrale  e  alle  sedi   regionali,
          provinciali, zonali o a quelle operative all'estero  devono
          essere addetti gli operatori indicati all'articolo 6, comma
          1, della legge, che  svolgono  l'attivita'  prevista  dalla
          legge medesima. 
                12.  Ai  fini  del   riconoscimento   del   punteggio
          organizzativo,  per  operatore  part-time  si  intende   il
          dipendente del patronato o  dell'organizzazione  promotrice
          che presti la sua opera in  posizione  di  comando  per  un
          numero non inferiore a 18 ore settimanali. 
                13. Qualora non risultino soddisfatti i requisiti  di
          cui  ai  commi  precedenti,  la  sede   non   puo'   essere
          riconosciuta. 
                14. Gli istituti di patronato gia' riconosciuti  alla
          data di entrata in vigore del presente regolamento adeguano
          la propria struttura organizzativa entro ventiquattro  mesi
          a decorrere dalla predetta data." 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 14 dellaa
          legge 30 marzo 2001, n. 152 recante "Nuova  disciplina  per
          gli istituti  di  patronato  e  di  assistenza  sociale"  e
          pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 2001, n. 97: 
                "Art. 14. Adempimenti degli istituti di  patronato  e
          di assistenza sociale. 
                1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale: 
                  a)  tengono  regolare  registrazione  di  tutti   i
          proventi   e   di   tutte   le   spese,   corredata   dalla
          documentazione  contabile  attraverso  l'adozione  di   uno
          schema di bilancio analitico  di  competenza  definito  dal
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  redatto
          secondo le disposizioni  del  codice  civile,  comprendente
          anche le attivita' svolte all'estero; 
                  b) comunicano  al  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  entro   tre   mesi   dalla   chiusura
          dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso
          e   i   nominativi   dei   componenti   degli   organi   di
          amministrazione e di controllo; 
                  c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun  anno,
          al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i  dati
          riassuntivi  e  statistici   dell'attivita'   assistenziale
          svolta nell'anno precedente, nonche' quelli  relativi  alla
          struttura organizzativa in Italia e all'estero."