Art. 37 
 
 
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali
  e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per  i
  lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle
  contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria 
 
  1. Sono sospesi i termini relativi  ai  versamenti  dei  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico  in  scadenza  nel
periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si  fa  luogo  al
rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria gia' versati. I pagamenti dei contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati
entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. 
  2. I termini di prescrizione delle contribuzioni  di  previdenza  e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995 n. 335, sono  sospesi,  per  il  periodo  dal  23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere  dalla  fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia  inizio  durante  il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla  fine  del
periodo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo  3  della
          citata legge 8 agosto 1995, n. 335: 
                "Art.   3   (Disposizioni    diverse    in    materia
          assistenziale e previdenziale) 
                1. - 8. (Omissis) 
                9. Le contribuzioni di  previdenza  e  di  assistenza
          sociale obbligatoria si prescrivono e  non  possono  essere
          versate con il decorso dei termini di seguito indicati: 
                  a) dieci anni per le  contribuzioni  di  pertinenza
          del Fondo pensioni  lavoratori  dipendenti  e  delle  altre
          gestioni   pensionistiche   obbligatorie,    compreso    il
          contributo di solidarieta'  previsto  dall'articolo  9-bis,
          comma  2,  del  decreto-legge  29  marzo  1991,   n.   103,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno  1991,
          n.  166,  ed  esclusa  ogni   aliquota   di   contribuzione
          aggiuntiva non devoluta  alle  gestioni  pensionistiche.  A
          decorrere dal 1° gennaio 1996 tale  termine  e'  ridotto  a
          cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore  o  dei
          suoi superstiti; 
                  b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni  di
          previdenza e di assistenza sociale obbligatoria."